Ordinanza n. 2647/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Messina nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro e la formazione della graduatoria, nonché atti della procedura concorsuale e della correzione delle prove
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nel gennaio 2026, i decreti ministeriali che hanno disciplinato le modalità di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, gli atti della procedura concorsuale, le prove, i quesiti, i verbali delle commissioni e le operazioni di correzione. Ha contestato, tra l’altro, la legittimità del D.M. n. 1115/2025 nella parte in cui ha modificato i criteri originari di formazione della graduatoria, consentendo l’inserimento anche dei candidati con una sola sufficienza e attribuendo rilievo differenziato ai voti conseguiti e successivamente rifiutati; la mancata valorizzazione delle insufficienze mediante la sommatoria dei punteggi; la mancata redistribuzione dei posti residui mediante ulteriori scorrimenti; la violazione della par condicio e del principio di anonimato per l’assenza di schermatura delle aule e di metal detector; la carenza di trasparenza nella predeterminazione delle risposte corrette, dei sinonimi ammessi e dei criteri di correzione; la difficoltà e la sproporzione delle prove rispetto al tempo disponibile; la disomogeneità della didattica tra gli atenei; l’eccesso di delega e la violazione dei principi costituzionali derivanti dall’esclusione dalla riforma delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese. Il ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro ed era stato inserito in graduatoria proprio in forza della disciplina sopravvenuta, senza tuttavia raggiungere una posizione utile per l’immatricolazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora, riservando ogni ulteriore valutazione all’esito dell’istruttoria. Quanto al D.M. n. 1115/2025, ha ritenuto, in sede sommaria, ragionevole e coerente con il d.lgs. n. 71/2025 il sistema articolato in sezioni e fasce, con bonus differenziati, volto a bilanciare la copertura dei posti, l’affidamento dei candidati e la posizione prioritaria di chi aveva conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. La disciplina sopravvenuta ha ampliato, e non ristretto, la posizione del ricorrente, che altrimenti sarebbe stato escluso dalla graduatoria; pertanto egli difetta di un interesse concreto e attuale a ottenerne l’annullamento, poiché la caducazione della disciplina comporterebbe la sua esclusione. È stata inoltre esclusa la fondatezza della pretesa di calcolare la graduatoria mediante mera sommatoria di tutti i punteggi, comprese le insufficienze, poiché ciò contrasterebbe con la struttura normativa del sistema e con l’affidamento dei candidati collocati nelle fasce prioritarie. La mancata prosecuzione degli scorrimenti non è apparsa manifestamente irragionevole, considerata la necessità di definire tempestivamente le immatricolazioni e assicurare il regolare svolgimento del secondo semestre, nonché la possibilità di destinare i posti residui a trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi. Le censure sull’anonimato sono state ritenute fondate su una ricostruzione ipotetica e non dimostrativa di una concreta possibilità di alterazione della valutazione, anche perché la correzione era informatizzata, le risposte erano predeterminate e l’abbinamento tra codici e identità avveniva dopo la correzione. Sono state invece ritenute meritevoli di approfondimento istruttorio le questioni relative alla predeterminazione delle risposte corrette, agli elenchi dei sinonimi, alle procedure di correzione, al funzionamento del sistema informatico, ai criteri valutativi e ai verbali di correzione; il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle università di depositare chiarimenti documentati entro quaranta giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica non hanno evidenziato, allo stato, vizi macroscopici della discrezionalità tecnica. Non sono stati ravvisati fumus di violazione del d.lgs. n. 71/2025 o di eccesso di delega, né i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza per sollevare la questione di legittimità costituzionale. Quanto al periculum, il ricorrente non ha dimostrato una concreta probabilità di conseguire una posizione utile mediante la rimozione dei vizi dedotti, non superando la prova di resistenza; inoltre, l’ammissione in sovrannumero o la sospensione della graduatoria avrebbe prodotto effetti generalizzati e inciso sull’organizzazione didattica e sulle posizioni degli altri candidati. Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, con pubblicazione sul sito del Ministero entro venti giorni e deposito della prova entro i successivi dieci. Ha posto a carico del ricorrente le spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori in favore delle amministrazioni assistite dall’Avvocatura dello Stato, compensandole nei confronti di due università; ha inoltre disposto la notificazione dell’ordinanza al CINECA.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora e ha rigettato la domanda cautelare.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce la normativa primaria della riforma dell’accesso ai corsi interessati, prevedendo il semestre filtro, il conseguimento dei crediti formativi e la collocazione utile nella graduatoria nazionale, nonché la disciplina ministeriale attuativa della graduatoria.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione dalla riforma delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza.
art. 76 Cost.
Il TAR ha escluso, in sede cautelare, l’eccesso di delega, ritenendo che la legge delega consentisse un’applicazione graduale della riforma.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni organizzative e dalle peculiarità dei corsi, senza arbitrarietà.
art. 34 Cost.
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque non assistita da un concreto profilo di incidenza sulla posizione del ricorrente.
art. 97 Cost.
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non idonea a fondare, allo stato, la rimessione alla Corte costituzionale.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente la notificazione per pubblici proclami quando l’elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, purché siano individuati i destinatari e siano rispettate le garanzie del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
Rileva per l’integrazione del contraddittorio; il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria.
Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013
È stato richiamato il principio secondo cui non ogni irregolarità formale determina l’illegittimità della procedura concorsuale, ma solo una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell’anonimato.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’impugnazione di una disciplina sopravvenuta non è assistita da interesse concreto e attuale quando il ricorrente ha ottenuto, proprio grazie a tale disciplina, un beneficio che verrebbe meno in caso di annullamento; non è possibile pretendere simultaneamente l’applicazione selettiva della disciplina favorevole e la sua caducazione.
- Un sistema di graduatoria articolato in fasce, con bonus differenziati, può essere ritenuto ragionevole quando preserva la priorità dei candidati che hanno rispettato le condizioni originarie e ordina progressivamente gli altri candidati in base alla distanza dalle condizioni inizialmente richieste, bilanciando affidamento, par condicio e copertura dei posti.
- La modifica delle regole di formazione della graduatoria intervenuta dopo lo svolgimento delle prove non viola di per sé l’affidamento dei candidati quando non incide sui programmi, sulle modalità di svolgimento o sui criteri di valutazione delle prove, ma disciplina soltanto la successiva valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria.
- La violazione del principio di anonimato richiede la dimostrazione di un’irregolarità non meramente formale e concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione; una ricostruzione ipotetica della conoscibilità dei codici identificativi, non collegata a una concreta fase di possibile favoritismo, non è sufficiente.
- In sede cautelare, la prova di resistenza impone al ricorrente di dimostrare che l’eliminazione dei vizi dedotti condurrebbe con ragionevole probabilità a una posizione utile; la mera contestazione dell’intera procedura non giustifica l’ammissione con riserva o in sovrannumero.
- Quando le censure sulla trasparenza e sulle modalità tecniche di correzione richiedono dati documentali non disponibili nella cognizione sommaria, il giudice può rigettare la cautela e disporre incombenti istruttori, riservando la valutazione di merito all’esito dei chiarimenti.
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