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Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 4150 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, contestando, con il primo motivo, la produzione in appello del documento relativo a una precedente sentenza passata in giudicato senza previa notificazione, deducendo la violazione del contraddittorio. Con il secondo motivo ha sostenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza relativa al ricorso di A.A. in proprio non potesse produrre effetti nei confronti della società, trattandosi di soggetti diversi; tale censura è stata prospettata come vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario le memorie e i documenti possono essere depositati senza obbligo di notificazione alla controparte, anche in appello, ferma la possibilità di produrre nuovi documenti ai sensi della disciplina applicabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: mancava il necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. e, inoltre, la questione riguardava in realtà l'efficacia giuridica del giudicato, quindi una violazione di legge e non un vizio di motivazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 101 c.p.c.

    Richiama il principio del contraddittorio; la Corte ha escluso che la produzione dei documenti contestata violasse tale principio per il solo fatto di non essere stata previamente notificata.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1, 32, 58, comma 2, e 61

    Nel processo tributario le parti possono depositare memorie e documenti, anche in appello; la legge non impone, insieme al deposito, una notificazione alla controparte. L'art. 58, comma 2, consente inoltre la produzione di nuovi documenti in appello.

  • Art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il n. 3 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il n. 5 riguarda il vizio di motivazione su una questione di fatto. Una contestazione sull'efficacia del giudicato è una questione giuridica e non può essere validamente dedotta come semplice vizio motivazionale.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti a tale disciplina era necessario formulare un quesito di diritto o un momento di sintesi chiaro e autonomo. La mancata formulazione rendeva inammissibile la censura sul vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione di memorie e documenti non richiede necessariamente la notificazione alla controparte, salvo specifiche previsioni o concrete lesioni del diritto di difesa.
  • Un giudicato esterno può incidere su un diverso giudizio quando vi sia identità dell'oggetto e delle parti, oppure nei limiti in cui la decisione precedente accerti una situazione giuridica comune e vincolante; l'identità soggettiva deve comunque essere verificata con attenzione.
  • La contestazione dell'efficacia o dell'estensione di un giudicato è una questione di diritto e deve essere formulata come violazione o falsa applicazione di legge, non come vizio di motivazione.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge: una motivazione priva del necessario quesito o momento di sintesi può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
  • La mancata impugnazione di una sentenza può comportare il passaggio in giudicato delle statuizioni rilevanti, che possono poi condizionare la decisione in un procedimento connesso.

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