Sentenza del 17/03/2016 n. 1598 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ART. 19 D.LGS. N. 546/1992 - ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI - Elencazione non tassativa - Impugnabilità comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la possibilità di impugnare autonomamente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo che tale atto non è espressamente incluso nell'elencazione degli atti impugnabili prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La questione riguarda quindi se l'elenco normativo sia tassativo oppure se possano essere impugnati anche atti diversi da quelli formalmente indicati, quando rendano conoscibile una pretesa fiscale concreta e attuale.
La decisione
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritenuta autonomamente impugnabile. L'elencazione contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non è tassativa: possono essere impugnati anche atti non espressamente previsti, purché portino a conoscenza del contribuente una pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria. Non è necessario che le ragioni di fatto e di diritto siano contenute esclusivamente in uno degli atti formalmente elencati dalla norma.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
L'elenco degli atti autonomamente impugnabili non è tassativo. Sono impugnabili anche atti atipici che rendano conoscibile al contribuente una pretesa fiscale concreta, consentendogli di contestarla tempestivamente.
Massime di principio
- Un atto dell'Amministrazione finanziaria può essere impugnabile anche se non è espressamente nominato nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, quando produce un effetto lesivo concreto e rende conoscibile la pretesa tributaria.
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può essere contestata autonomamente, senza dover attendere l'iscrizione effettiva dell'ipoteca, se consente al contribuente di conoscere la pretesa e i suoi effetti potenziali.
- La prevalenza va data alla funzione sostanziale dell'atto e alla sua capacità di incidere sulla posizione del contribuente, non soltanto alla sua denominazione formale.
- Per valutare l'impugnabilità di un atto atipico occorre verificare se contiene o comunica una pretesa fiscale sufficientemente determinata e attuale e se il contribuente ha un interesse concreto a contestarla.
- L'interpretazione amplia la tutela giurisdizionale del contribuente, evitando che il formalismo dell'elencazione normativa impedisca di contestare tempestivamente una pretesa tributaria.
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