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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37347/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa il 24/01/2014 (divenuta irrevocabile il 05/05/2014). Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice competente a decidere sulla rimessione sarebbe la Corte di Appello di Roma ai sensi del comma 4; (2) violazione di legge in relazione alla regolarità delle notifiche al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, ritenute inidonee a provare la conoscenza effettiva del provvedimento da parte del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile aderendo a un recente orientamento secondo cui la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione non è un'impugnazione e, se il giudice a cui è rivolta ritiene di essere incompetente, deve dichiararla inammissibile (non può trasmettere l'atto al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5). Da ciò è derivato anche il difetto di interesse del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Applicato ratione temporis: disciplina la rimessione in termini per impugnare le sentenze; il Collegio richiama il previgente art. 175 ma sottolinea che l'accoglimento della richiesta di rimessione non avrebbe potuto rendere tempestiva una nuova impugnazione nel caso di specie.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Il principio di conservazione degli atti (trasmissione all'organo competente se proposta impugnazione a giudice incompetente) si applica solo ai rimedi qualificati come impugnazioni dal codice; non è applicabile alla richiesta di restituzione nel termine, dalla quale consegue che il giudice incompetente non può trasmettere ma deve dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Procura Generale: la parte non aveva richiesto la declaratoria di non esecutività della sentenza ai sensi di tale articolo, circostanza rilevata nella requisitoria e tenuta presente dalla Corte.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione non è considerata un'impugnazione ai sensi del codice: se rivolta a un giudice ritenuto incompetente, quest'ultimo deve dichiararla inammissibile e non può trasmetterla al giudice competente.
  • Se il giudice che riceve la richiesta si ritiene incompetente, la parte interessata dovrebbe proporre l'istanza davanti all'organo competente (es. Corte d'Appello) invece di confidare nella trasmissione d'ufficio.
  • Il mancato esame nel merito della contestazione sulle notifiche (notificate al difensore d'ufficio) può dipendere da questioni processuali di ammissibilità: per contestare efficacemente la validità delle notifiche è necessario allegare elementi idonei a provare la mancata conoscenza effettiva.
  • Prima di proporre ricorsi straordinari o di merito, valutare se sia opportuno chiedere anche misure procedurali specifiche (es. declaratoria di non esecutività ex art. 670) quando rilevanti, perché la loro mancata richiesta può influire sulla posizione processuale.
  • In situazioni analoghe, è importante verificare la competenza del giudice rispetto alla specifica richiesta procedurale e, se dubbia, presentare l'istanza direttamente all'organo competente per evitare il rischio di inammissibilità.

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