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Sentenza

Sentenza del 03/12/2020 n. 7062 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Cartella di pagamento - Controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 - art. 54 bis DPR 633/72

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la cartella prodotta a seguito del controllo automatizzato ex art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972, sostenendo la nullità del ruolo perché l'ufficio non lo aveva preventivamente invitato a fornire chiarimenti prima della liquidazione. L'ufficio aveva invece proceduto alla liquidazione degli omessi versamenti delle imposte risultanti dalla stessa dichiarazione fiscale.

La decisione

Il giudice ha rigettato il motivo di nullità: non esistono norme che impongano all'ufficio, a pena di nullità del ruolo, di invitare il contribuente a fornire chiarimenti quando la liquidazione riguarda esclusivamente omessi versamenti di imposte già indicate nella dichiarazione. La nullità prevista dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente opera solo se sussistono dubbi o incertezze sul contenuto della dichiarazione; in assenza di tali dubbi l'azione dell'ufficio è legittima. Sono richiamate più decisioni della Cassazione a sostegno di tale principio (Cass. 22035/2010; Cass. 17479/2019; Cass. 13759/2016; Cass. 17396/2010).

Norme richiamate

  • art. 36‑bis DPR 600/1973

    Consente all'amministrazione finanziaria di effettuare controlli automatizzati incrociando i dati dichiarati; non impone un obbligo di invito al contribuente a fornire chiarimenti quando la liquidazione riguarda semplicemente omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione.

  • art. 54‑bis DPR 633/1972

    Analogo principio per l'IVA: il controllo automatizzato può determinare liquidazioni relative ad omessi versamenti indicati nella dichiarazione senza necessità di previo invito a chiarire.

  • art. 6, comma 5, Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)

    La sanzione di nullità del provvedimento impositivo per mancata verifica (o per altri vizi procedurali) è configurabile solo quando esistono dubbi o incertezze sul contenuto della dichiarazione; non si applica automaticamente ogniqualvolta l'ufficio non abbia richiesto chiarimenti, se dalla dichiarazione emergono elementi chiari che giustificano la liquidazione.

Massime di principio

  • Quando il controllo automatizzato rileva soltanto omessi versamenti di imposte già indicate nella dichiarazione, l'ufficio non è obbligato a invitare il contribuente a chiarire prima di emettere la liquidazione o la cartella; la procedure è legittima.
  • La nullità dell'atto per violazione dello Statuto del contribuente (art. 6, comma 5) richiede l'esistenza di dubbi o incertezze sul contenuto della dichiarazione; in assenza di tali dubbi la mancata richiesta di chiarimenti non determina nullità.
  • Il contribuente che ritenga errata la liquidazione proveniente da controllo automatizzato deve contestare i calcoli indicati nella cartella, chiedere documenti e motivazioni e provare l'esattezza delle dichiarazioni o dei pagamenti effettuati.
  • Se dal confronto fra dichiarazione e dati esterni emergono elementi contrastanti o ambigui (es. voci non coerenti, operazioni non dichiarate), l'ufficio dovrebbe adottare un comportamento collaborativo e, se necessario, chiedere chiarimenti: in tali casi l'assenza di inviti può essere più facilmente qualificata come vizio.
  • La giurisprudenza di legittimità conferma la legittimità dei controlli automatizzati quando rimangono nei limiti dell'accertamento di omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione; i precedenti citati sono utili per sostenere questa linea.
  • Prima di proporre ricorso, valutare l'acquisizione dei conteggi analitici e la prova dei versamenti: la produzione documentale e la richiesta di accesso agli atti aumentano le possibilità di successo se esistono effettive difformità.

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