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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04314/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2014 e 2015, emessi dal Comune per omessa denuncia e omesso versamento dell'imposta su aree e opifici industriali ubicati nel territorio comunale, di proprietà del Consorzio A.S.I. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, ritenendosi decaduto il potere impositivo per l'anno 2014 e riconoscendosi l'esenzione per l'anno 2015. In appello la decisione è stata parzialmente riformata, negando l'esenzione per il 2015. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere tardiva la notifica dell'avviso IMU 2014, poiché aveva considerato come data rilevante quella di consegna al servizio postale e non quella di spedizione/affidamento del plico, avvenuta invece entro il termine decadenziale. Il Consorzio ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo: (i) omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sui motivi originari e sulle questioni riproposte in appello relative alla non imponibilità di infrastrutture, impianti e depuratori di sua proprietà; (ii) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata ripartizione dell'onere della prova in tema di esenzione IMU.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune, ritenendo errata la decisione della CTR sulla decadenza relativa all'IMU 2014 perché, ai fini del rispetto del termine, rileva la data di affidamento del plico all'ufficio postale e non quella successiva di lavorazione interna del servizio postale. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Consorzio, dichiarando assorbito il secondo, perché la CTR, dopo aver negato l'esenzione per il 2015, avrebbe dovuto esaminare le questioni autonome riproposte in appello sulla soggezione ad imposta di infrastrutture e impianti, rimaste assorbite in primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo"

    Per il rispetto del termine decadenziale rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, ossia l'affidamento del plico al servizio postale, non la successiva conoscenza da parte del destinatario.

  • art. 7, comma 1, lett. a, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    È richiamato come base dell'esenzione invocata dal contribuente, poi negata in appello per difetto dei requisiti.

  • art. 39, d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76

    È richiamato per indicare il titolo di proprietà del Consorzio sulle aree e sugli opifici oggetto di imposizione.

  • art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato a sostegno dell'applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti tributari.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su questioni ritualmente riproposte in appello integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 2667 c.c.

    null

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dal ricorrente incidentale per contestare la ritenuta inversione dell'onere probatorio in tema di esenzione tributaria.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è ammissibile anche senza una rubrica formalmente separata delle norme violate, se la censura consente di individuare chiaramente la doglianza.

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    Il ricorso incidentale proposto con il controricorso è tempestivo se notificato nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.

  • art. 369 c.p.c.

    È richiamato per il termine di deposito del ricorso e per il calcolo del termine dell'impugnazione incidentale.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario, le questioni assorbite e non accolte devono essere specificamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate.

  • art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130

    È la base normativa del rinvio alla nuova Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i vizi dedotti rispettivamente per violazione di legge e per omessa pronuncia.

Massime di principio

  • In materia di tributi locali, ai fini della decadenza dall'esercizio del potere impositivo, conta la data di affidamento dell'atto all'ufficio postale o comunque il momento in cui il notificante ha completato le attività necessarie alla notifica, secondo il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
  • La data successiva di ricezione o di lavorazione interna da parte del servizio postale non è rilevante per verificare il rispetto del termine decadenziale posto a carico dell'ente impositore.
  • Nel processo tributario, le questioni non decise perché assorbite in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello; se ciò avviene e il giudice di secondo grado omette di esaminarle dopo aver riformato la decisione sul punto che le aveva assorbite, sussiste vizio di omessa pronuncia.
  • L'onere di specifica riproposizione delle questioni ex art. 56 d.lgs. 546/1992 riguarda le questioni effettivamente assorbite o non esaminate, non quelle espressamente respinte, per le quali resta necessaria l'impugnazione.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non è indispensabile una rubrica separata delle norme violate, purché dal contenuto del motivo sia chiaramente individuabile la censura proposta.
  • L'impugnazione incidentale in cassazione è tempestiva se proposta nel controricorso entro il termine previsto dagli artt. 370 e 371 c.p.c. decorrente dalla notifica del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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