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Sentenza

Sentenza del 24/01/2018 n. 1701 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato la cartella di pagamento relativa all'omesso versamento delle rate successive alla prima di un condono richiesto ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002, sostenendo che il pagamento della prima rata fosse sufficiente a mantenere valido il condono. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il condono non si fosse perfezionato per il mancato pagamento integrale e tempestivo delle rate successive e che fosse quindi legittimo recuperare l'imposta residua, applicando anche la sanzione del 30%.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 è un condono clemenziale, soggetto a stretta interpretazione, che si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto, anche se rateizzato. Il solo versamento della prima rata, seguito dall'omesso pagamento delle rate successive, non perfeziona il condono e consente il recupero delle somme dovute. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Il condono si perfeziona solo con l'integrale pagamento, anche rateale, di quanto dovuto.

    La disposizione disciplina un condono clemenziale e non premiale. Poiché l'importo dovuto è già determinato nella dichiarazione integrativa, non è necessaria un'attività di liquidazione da parte dell'Amministrazione. Il beneficio è subordinato al pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate; il pagamento della sola prima rata è insufficiente.

  • Decreto-legge n. 143/2003, convertito nella legge n. 212/2003

    Ha modificato la disciplina dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002, applicata dalla Corte per valutare le condizioni di perfezionamento del condono.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Consente il controllo formale e automatizzato delle dichiarazioni fiscali e il recupero delle imposte risultanti non versate.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14

    È stato richiamato nel giudizio in relazione all'iscrizione a ruolo delle somme non versate; la decisione di cassazione si fonda tuttavia principalmente sulla mancata perfezione del condono.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    Prevede la sanzione per omesso o tardivo versamento, applicabile alle somme rimaste non pagate secondo la disciplina fiscale ordinaria.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina sul condono.

Massime di principio

  • Le discipline di condono fiscale sono eccezionali e di stretta interpretazione: non possono essere estese o integrate applicando analogicamente regole previste per altri condoni o per la disciplina tributaria ordinaria.
  • Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale integrale, il mancato pagamento anche delle sole rate successive alla prima impedisce il perfezionamento del beneficio, salvo una diversa previsione normativa espressa.
  • Il pagamento della prima rata non consolida automaticamente il condono: occorre verificare il puntuale rispetto di tutte le scadenze e dell'intero importo dovuto.
  • Se il condono non si perfeziona, l'Amministrazione può recuperare l'imposta residua secondo le procedure ordinarie e applicare le sanzioni previste per l'omesso versamento.
  • La validità del condono deve essere valutata in base alla specifica disciplina normativa applicabile, senza trasferire automaticamente principi elaborati per istituti condonali diversi.

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