Sentenza del 05/04/2017 n. 8790 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo, in primo luogo, che la richiesta di rimborso della ritenuta IRPEF fosse tardiva. La ritenuta era stata effettuata da un datore di lavoro privato, in qualità di sostituto d'imposta, e non da un'Amministrazione dello Stato. Pertanto, secondo l'Agenzia, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, che prevede un termine di decadenza di diciotto mesi per chiedere il rimborso, anziché l'art. 37, che disciplina le ritenute dirette e consente il termine ordinario di prescrizione decennale. In via subordinata, l'Agenzia contestava anche la qualificazione della somma come erogazione liberale eccezionale non imponibile, ma tale questione è stata dichiarata assorbita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Poiché la ritenuta era stata operata nel 1998 dal Banco di Napoli S.p.A., soggetto privato, mentre l'istanza di rimborso era stata presentata nel 2002, la richiesta è stata considerata tardiva e quindi inammissibile per decorso del termine decadenziale di diciotto mesi vigente all'epoca. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre C.C. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 1.500 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37
"disciplina il rimborso delle ritenute dirette"
La norma si applica alle ritenute operate direttamente da Amministrazioni pubbliche a favore della Tesoreria dello Stato. Non è applicabile alle ritenute effettuate da un datore di lavoro privato in qualità di sostituto d'imposta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
La norma disciplina il rimborso delle ritenute alla fonte operate da sostituti d'imposta diversi dalle Amministrazioni statali. Nella versione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva un termine decadenziale di diciotto mesi per presentare la richiesta di rimborso, applicabile sia al sostituto sia al sostituito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 2, allora vigente, ora art. 51
La disposizione riguardava il trattamento fiscale delle somme corrisposte al lavoratore. La questione relativa all'eventuale non imponibilità dell'incentivo all'esodo, qualificato dal contribuente come erogazione liberale eccezionale, non è stata esaminata nel merito perché la domanda di rimborso è stata ritenuta tardiva.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sul rimborso delle ritenute e sul trattamento fiscale della somma percepita.
Massime di principio
- Per individuare il termine applicabile a una domanda di rimborso fiscale occorre prima verificare chi ha effettuato la ritenuta: se si tratta di un'Amministrazione statale si applica la disciplina delle ritenute dirette; se si tratta di un datore di lavoro o altro sostituto privato, si applica la disciplina delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
- La qualificazione fiscale sostanziale della somma percepita, anche se potenzialmente favorevole al contribuente, non viene esaminata se la richiesta di rimborso è stata presentata oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
- I termini di decadenza per il rimborso devono essere verificati con riferimento alla disciplina vigente nel periodo interessato e alla data in cui è stata effettuata la ritenuta.
- Il termine decadenziale è distinto dal termine ordinario di prescrizione: una volta decorso, impedisce di ottenere il rimborso anche se la ritenuta fosse stata eventualmente applicata in modo non dovuto.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare la documentazione della ritenuta, individuare il soggetto che l'ha operata e presentare tempestivamente l'istanza, senza attendere l'esito di eventuali contestazioni sulla natura imponibile della somma.
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