Ordinanza n. 1491/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza di demolizione n. 23 del 6 marzo 2026, emessa dal Comune di Somma Vesuviana; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e consequenziali, richiamati o meno nel provvedimento impugnato e di cui non si ha piena conoscenza, che comunque incidano su diritti e interessi dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza di demolizione n. 23 del 6 marzo 2026 emessa dal Comune di Somma Vesuviana, nonché gli atti antecedenti, connessi e consequenziali. Il testo non specifica i vizi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, i ricorrenti hanno rappresentato esigenze di tutela connesse alla complessità della vicenda, la cui trattazione risulta collegata a un altro ricorso avente a oggetto la medesima ordinanza.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'ordinanza di demolizione né ha accolto o respinto espressamente la domanda cautelare mediante una sospensione dell'atto. Ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del giudizio e ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 19 novembre 2026, già individuata in relazione al ricorso connesso n. 1830/2026, avente a oggetto la medesima ordinanza. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sufficiente, rispetto alle esigenze rappresentate, la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura sospensiva espressa.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può adottare una misura di calendarizzazione accelerata in luogo della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
- La regolazione delle spese della fase cautelare può essere rinviata alla decisione definitiva quando il giudice dispone la sollecita trattazione del merito senza definire la controversia in via cautelare mediante una pronuncia di accoglimento o rigetto della domanda.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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