Sentenza del 03/02/2017 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Impugnazioni - Appello - Eccezione di decadenza dall'azione di rimborso - Formulazione solo in appello - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che il contribuente non avesse diritto al rimborso IRAP per le somme versate prima del 22 ottobre 2010, deducendo la decadenza dall'azione di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973. L'Ufficio ha inoltre sostenuto la debenza dell'IRAP in ragione della presunta autonoma organizzazione dell'attività del contribuente. Il contribuente ha eccepito, tra l'altro, che la decadenza costituiva un'eccezione nuova, formulata per la prima volta in appello, in violazione dell'articolo 57 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibile, perché nuova, l'eccezione di decadenza relativa al rimborso di euro 349,27 versato il 14 luglio 2006, non essendo stata proposta dall'Amministrazione nel giudizio di primo grado. Ha inoltre rilevato la genericità, contraddittorietà e confusione dell'appello e ha confermato l'inesistenza del presupposto impositivo IRAP, cioè dell'autonoma organizzazione dell'attività svolta dal contribuente. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare euro 5.663,21, oltre interessi decorrenti dal 22 ottobre 2010, nonché a pagare euro 800,00 di spese del giudizio di appello, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina il termine e le condizioni per la presentazione delle richieste di rimborso di somme versate indebitamente. La relativa decadenza, quando rilevante, deve essere tempestivamente eccepita nel giudizio di primo grado e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
Articolo 57, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992
Domande ed eccezioni nuove
Nel giudizio tributario d'appello non possono essere proposte domande nuove né eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio. L'eccezione di decadenza dall'azione di rimborso, se non formulata in primo grado, è quindi inammissibile in appello.
Articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997
Individuano il presupposto soggettivo e oggettivo dell'IRAP. Per il lavoratore autonomo l'imposta presuppone lo svolgimento dell'attività con autonoma organizzazione.
Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001
Esclude l'applicazione dell'IRAP al lavoratore autonomo quando l'attività è esercitata senza autonoma organizzazione, poiché in tal caso manca il presupposto impositivo.
Massime di principio
- Un'eccezione che mira a far dichiarare la decadenza da un rimborso deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado; se viene formulata per la prima volta in appello, è normalmente inammissibile ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. n. 546/1992.
- L'Amministrazione che contesta un rimborso deve indicare già in primo grado tutte le ragioni ostative, inclusa l'eventuale decadenza, e non può ampliare successivamente l'oggetto della controversia.
- Nel giudizio d'appello le censure devono essere specifiche, coerenti e chiaramente dirette contro la motivazione della sentenza impugnata; argomentazioni generiche o contraddittorie possono condurre al rigetto del gravame.
- Per l'IRAP dei lavoratori autonomi non è sufficiente lo svolgimento di un'attività professionale o di agenzia: occorre verificare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione quale presupposto dell'imposta.
- Quando il contribuente dimostra l'assenza di autonoma organizzazione, il rimborso dell'IRAP indebitamente versata può essere riconosciuto, con interessi secondo la disciplina applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 feb 2017Sentenza del 03/02/2017 n. 230 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 3 feb 2017Sentenza del 03/02/2017 n. 365 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 feb 2017Sentenza del 03/02/2017 n. 2865 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 feb 2017Sentenza del 03/02/2017 n. 2869 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 feb 2017Sentenza del 03/02/2017 n. 2870 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 feb 2017Sentenza del 03/02/2017 n. 2871 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →