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Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 19219 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi - Passività fittizia - Differenza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia relativa ad avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRPEG riferiti agli anni 2000 e 2001. Contestava il recupero a tassazione di diversi costi, ritenuti dall'Amministrazione non inerenti, non documentati o non di competenza, nonché la qualificazione di una posta passiva come sopravvenienza attiva. In particolare, la ricorrente sosteneva che la passività contestata non dovesse essere tassata come sopravvenienza e che fossero deducibili i costi relativi al sito internet, al salottino presso lo stadio, agli immobili in leasing, alle consulenze tecniche, alle fatture per spazi pubblicitari e alle provvigioni degli agenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso e ha rigettato tutti gli altri. Ha ritenuto errata la decisione della CTR sulla posta passiva: la sopravvenuta insussistenza tassabile riguarda una passività effettivamente esistente in precedenza e successivamente venuta meno, mentre una passività fittizia, perché originariamente inesistente, rileva fiscalmente nel momento in cui viene eliminata per scelta del contribuente. È stata inoltre ritenuta insufficiente la motivazione della CTR sul salottino dello stadio, non avendo esaminato la prova del diverso utilizzo pubblicitario prospettato dalla società. La sentenza è stata cassata limitatamente a tali punti, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri recuperi sono rimasti confermati, inclusi quelli relativi ai costi infragruppo non adeguatamente ripartiti, agli immobili non provati come strumentali, alle spese di rappresentanza, ai costi di competenza dell'esercizio precedente e alle fatture prive di sufficiente specificità.

Norme richiamate

  • Art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    la sopravvenuta insussistenza... di passività iscritte in precedenti esercizi

    La norma considera sopravvenienza attiva tassabile la successiva cessazione di una passività realmente esistente e già iscritta in bilancio. Non si applica nello stesso modo a una passività fittizia, originariamente inesistente, che rileva quando viene eliminata per decisione del contribuente.

  • Art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    È richiamato per la disciplina delle sopravvenienze attive, interpretata in coordinamento con l'art. 55 TUIR e distinta dall'eliminazione di una passività fittizia.

  • Art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Richiede, per la deducibilità dei costi, l'inerenza all'attività d'impresa, la certezza e l'obiettiva determinabilità dell'ammontare, nonché la corretta imputazione temporale. Nei gruppi societari il costo deve essere correlato all'utilità conseguita dalla singola società e adeguatamente documentato.

  • Art. 108, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Le spese di rappresentanza, come i meeting destinati a promuovere l'immagine dell'impresa e i rapporti con gli agenti, sono deducibili secondo le regole temporali previste per tale categoria e non necessariamente nell'esercizio della sola erogazione.

  • Art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Individua il principio di competenza: i costi devono essere imputati all'esercizio cui si riferiscono. Se diventano certi e determinabili prima dell'approvazione del bilancio, devono rettificare il bilancio dell'esercizio precedente, senza lasciare al contribuente la scelta dell'anno di deduzione.

  • Art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza non è nulla quando consente di individuare gli atti impugnati e contiene l'esposizione del processo e le ragioni della decisione, anche in presenza di imprecisioni formali nell'indicazione dell'annualità.

  • Art. 2697 c.c.

    Grava sul contribuente che pretende la deduzione l'onere di provare l'effettività, l'inerenza e la corretta imputazione dei costi.

Massime di principio

  • Una passività realmente esistente e successivamente estinta genera una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'estinzione diventa certa; una passività fittizia, invece, non può essere trattata come un debito reale venuto meno e rileva quando viene eliminata contabilmente.
  • Per dedurre costi sostenuti nell'ambito di un gruppo societario non basta dimostrare che la spesa è utile al gruppo: occorre provare l'utilità specifica per la società che sostiene il costo e, se necessario, applicare una ripartizione pro quota.
  • La qualificazione di un bene o di una spesa come strumentale o inerente dipende dalla concreta funzione nell'attività d'impresa, non dalla sola categoria catastale, dall'appartenenza al gruppo o dalla generica compatibilità con l'oggetto sociale.
  • Le fatture devono descrivere in modo sufficientemente preciso natura, qualità e quantità delle prestazioni; una fattura generica non dimostra da sola né l'effettività dell'operazione né la deducibilità del costo.
  • I costi devono essere imputati all'esercizio di competenza. Se, prima dell'approvazione del bilancio, il costo riferito a un esercizio precedente diventa certo e determinabile, deve essere imputato a quell'esercizio e non a quello in cui è stato materialmente fatturato o pagato.
  • In sede di cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo motivazione mancante, apparente o contraddittoria; è invece censurabile una motivazione che ometta di esaminare elementi decisivi prospettati dalla parte.

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