Cassazione Civile, Ordinanza n. 07468/2026 del 28/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da una complessa vicenda esecutiva immobiliare: su un immobile già pignorato in due espropriazioni immobiliari promosse negli anni Novanta da una creditrice e da un altro creditore, e in una terza procedura avviata nel 2002 da un ulteriore creditore, intervenne nel frattempo una confisca del bene disposta in sede di misure di prevenzione. Dopo una lunga sospensione delle procedure per l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta dal Ministero e dall’Agenzia del demanio, le esecuzioni furono riassunte; il giudice dell’esecuzione dichiarò estinte due procedure per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale e, per la terza, ordinò alla parte più diligente di verificare la qualità di erede dell’esecutata e di regolarizzare la continuità delle trascrizioni. Poiché tale ordine non fu ottemperato, il giudice dichiarò l’estinzione anche della terza procedura. La creditrice propose reclamo ex art. 630 c.p.c., ma il Tribunale lo rigettò; in appello la decisione di primo grado fu dichiarata nulla per la partecipazione del giudice che aveva emesso il provvedimento reclamato, ma il reclamo fu comunque respinto nel merito. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché il ricorso è giudicato tardivo: la sentenza d’appello, resa in procedimento conseguente a reclamo ex art. 630, terzo comma, c.p.c., non beneficia della sospensione feriale dei termini; pertanto il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. era spirato quando il ricorso fu notificato.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per tardività. Ribadisce che, nel giudizio conseguente al reclamo avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, non si applica la sospensione feriale dei termini processuali; di conseguenza, il termine lungo semestrale per proporre ricorso per cassazione va calcolato senza aggiungere i giorni di sospensione feriale. Poiché la sentenza d’appello era stata pubblicata il 12 maggio 2023 e il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2023, il termine era già decorso. La Corte aggiunge che la tardività assorbe ogni ulteriore questione, incluso il possibile rilievo sull’inammissibilità originaria del reclamo, che sarebbe stata da far valere con opposizione agli atti esecutivi. Condanna la ricorrente alle spese e dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti dà luogo a un giudizio nel quale non opera la sospensione feriale dei termini processuali.
Il termine lungo per il ricorso per cassazione si computa ex numeratione dierum senza aggiungere i giorni di sospensione feriale, quando l’impugnazione riguarda la sentenza resa nel giudizio di reclamo ex art. 630, terzo comma, c.p.c.
art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica all’intero svolgimento del giudizio conseguente al reclamo ex art. 630, terzo comma, c.p.c.
Il Collegio ha deciso in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza nel termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica, per la medesima ratio di celerità che governa le opposizioni esecutive.
- Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di tale reclamo va computato senza sospensione feriale; la tardività dell’impugnazione è causa autonoma e assorbente di inammissibilità.
- Se l’ordinanza emessa nel processo esecutivo realizza una chiusura atipica della procedura per inosservanza di un ordine del giudice, il rimedio esperibile non è il reclamo ex art. 630 c.p.c., ma l’opposizione agli atti esecutivi.
- Una volta rilevata la tardività del ricorso, la Corte non esamina i motivi di merito e ogni ulteriore questione resta assorbita.
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