Regolamento (UE) 2016/820
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/820 della Commissione, del 24 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una data di applicazione immediata, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono aggiornati sulla base del meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e servono a disciplinare l'accesso al mercato dell'Unione per specifici prodotti e origini. L'allegato riporta i valori per ciascun codice NC e paese terzo, con l'indicazione delle "altre origini" quando prevista.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, limitatamente ai prodotti e ai periodi per i quali il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede la determinazione del prezzo di entrata mediante valori forfettari all'importazione. I valori sono fissati per specifici codici NC e, per ciascuno, per le origini di paesi terzi indicate in allegato, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini". Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/820 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'intervento si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e del sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il calcolo giornaliero di tali valori.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il considerando precisa che i valori forfettari all'importazione sono fissati secondo i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono elaborati sulla base di dati giornalieri variabili, con aggiornamento quotidiano nei giorni feriali.
Oggetto della disciplina
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. La misura riguarda quindi esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, per i quali il prezzo di entrata viene determinato mediante valori forfettari.
Contenuto dell'allegato
L'allegato contiene una tabella espressa in EUR/100 kg con i valori applicabili ai diversi codici NC e alle rispettive origini. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00. Per ciascuno sono indicati i valori per specifici paesi terzi, come Marocco, Turchia, Egitto, Israele, Sudafrica, Argentina, Brasile, Cile, Cina, Nuova Zelanda e Stati Uniti, oltre alla voce "ZZ" per "altre origini".
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e meccanismo di fissazione
La Commissione interviene in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il considerando richiama il fatto che, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, i valori forfettari all'importazione sono determinati per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene gli importi in EUR/100 kg per diversi codici NC di ortofrutticoli e per specifiche origini (ad esempio MA, TR, EG, IL, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ, US e ZZ).
Decorrenza e applicabilità diretta
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato tecnico con i valori
L'allegato riporta i valori forfettari per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00. I valori variano in funzione del paese terzo di origine e includono il codice "ZZ", corrispondente a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Come è indicizzato
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