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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1401

Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce criteri uniformi per determinare il valore delle passività da derivati nell’ambito della risoluzione, con particolare attenzione alla liquidazione per close-out e alla quantificazione dell’importo per l’estinzione anticipata. Le regole mirano a conciliare rapidità della risoluzione, attendibilità della valutazione e tutela contro distruzioni di valore eccessive, anche nei rapporti con le controparti centrali. Sono inoltre disciplinati il ruolo del netting, le informazioni utilizzabili, il momento di valutazione e il coordinamento con le procedure di default delle CCP.

Metodologie e principi tecnici per valutare le passività derivanti da contratti derivati ai fini della risoluzione bancaria e del bail-in.

Ambito di applicazione

Si applica, in tutta l’Unione, alle autorità di risoluzione e ai periti indipendenti quando effettuano la valutazione delle passività risultanti da contratti derivati di enti creditizi o imprese di investimento soggetti a risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE. Riguarda sia i derivati soggetti ad accordi di netting sia i derivati compensati tramite controparti centrali, inclusi i casi in cui l’ente soggetto a risoluzione agisce come partecipante diretto in una controparte centrale. Non disciplina le procedure di inadempimento delle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, che restano impregiudicate, né le procedure interne di trasferimento di attività e posizioni tra partecipante inadempiente e clienti.

Metodologie e principi applicabili alla valutazione delle passività risultanti da derivati

Il regolamento delegato integra la direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, precisando come vanno valutate le passività derivanti da contratti derivati ai fini della risoluzione e del bail-in. La finalità è garantire un approccio coerente, rapido e fondato su dati obiettivi, riducendo il rischio di contenzioso e di distruzione di valore eccessiva connessa al close-out.

Ambito e soggetti coinvolti

Le regole si applicano alle autorità di risoluzione e ai periti indipendenti quando effettuano la valutazione di derivati di enti soggetti a risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE. L’intervento riguarda sia i derivati inclusi in accordi di netting sia quelli compensati centralmente tramite controparti centrali, con disciplina specifica per i casi in cui l’ente soggetto a risoluzione sia partecipante diretto di una CCP. Restano però impregiudicate le procedure di default delle controparti centrali previste dal regolamento (UE) n. 648/2012, così come le procedure interne di trasferimento di attività e posizioni tra partecipante diretto inadempiente e clienti.

Definizioni operative

L’articolo 1 chiarisce i concetti necessari per l’applicazione della disciplina. Tra questi assumono rilievo l’"insieme di attività soggette a compensazione", il "close-out", la "data del close-out", la nozione di "negoziazione di sostituzione" e quella di negoziazione di sostituzione "a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale". La definizione di perito comprende sia l’esperto indipendente sia, nei casi previsti, l’autorità di risoluzione stessa.

Logica della valutazione: confronto tra bail-in e distruzione di valore

L’autorità di risoluzione deve confrontare, prima della decisione di close-out, il potenziale importo assorbibile dal bail-in con la distruzione di valore prevedibile derivante dall’estinzione anticipata dei derivati. Da un lato si considera la quota di perdite che graverebbe sulle passività derivate nell’ambito del bail-in; dall’altro, si calcolano i costi di ricopertura della controparte, i costi per l’ente per ristabilire la copertura o il profilo di rischio, l’eventuale riduzione del franchise value e un cuscinetto prudenziale per effetti collaterali come errori o controversie. Il regolamento collega tale confronto all’articolo 49, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/59/UE.

Close-out e comunicazione alle controparti

Prima di esercitare i poteri di riduzione e conversione sulle passività da derivati, l’autorità di risoluzione deve comunicare alle controparti la decisione di procedere al close-out ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2014/59/UE. La decisione può produrre effetti immediati oppure in una data e ora successive indicate nella comunicazione. Nella stessa decisione l’autorità stabilisce il termine entro cui le controparti devono fornire prova che eventuali negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale; può anche indicare i criteri di valutazione che intende applicare. Questa disciplina non si applica ai contratti derivati compensati a livello centrale tra l’ente partecipante diretto e la CCP.

Ruolo del netting

Per i contratti soggetti ad accordi di netting, il perito non valuta singolarmente i contratti ma determina un unico importo per l’intero insieme di attività soggette a compensazione. La valutazione deve rispettare la logica giuridica del netting set, senza possibilità di selezionare solo alcuni contratti ed escluderne altri.

Principio di valutazione dell’importo per l’estinzione anticipata

Il valore delle passività da derivati è espresso come importo per l’estinzione anticipata. Esso comprende: gli importi non pagati, le garanzie reali e gli altri importi dovuti alla data del close-out, al netto delle obbligazioni reciproche; e un importo di close-out volto a riflettere perdite, costi di sostituzione o utili economici realizzati dalle controparti nel ricostituire la copertura o la posizione di negoziazione. Il regolamento specifica che per importi non pagati si intendono anche importi maturati non ancora saldati, il valore equo di mercato delle attività da consegnare e gli interessi o compensazioni maturati fino al close-out.

Determinazione dell’importo del close-out

Se la controparte dimostra che le negoziazioni di sostituzione sono state concluse a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale entro il termine fissato, il perito utilizza il prezzo di tali operazioni. In caso contrario, oppure se le negoziazioni comunicate non risultano commercialmente ragionevoli, si applica una metodologia di mercato basata sui prezzi mid-market di fine giornata, corretti con differenziali mid-to-bid o mid-to-offer a seconda della direzione dell’esposizione dopo il netting. Ulteriori adattamenti possono essere introdotti per riflettere liquidità del mercato, rischi sottostanti, dimensione dell’esposizione rispetto allo spessore del mercato e rischi di modello.

Fonti informative e valutazione oggettiva

Nell’applicare la metodologia, il perito deve utilizzare una gamma completa di fonti di dati affidabili. Il regolamento consente di fare affidamento su dati di mercato osservabili, dati e modelli interni dell’ente, quotazioni e parametri forniti da terzi, dati delle controparti e, in generale, ogni altro dato rilevante. Per i prodotti standardizzati, il perito può utilizzare anche valutazioni generate dai propri sistemi; può inoltre richiedere all’ente una verifica indipendente dei prezzi aggiornata al momento di riferimento.

Derivati compensati tramite CCP

Per i derivati tra ente soggetto a risoluzione, quale partecipante diretto, e controparte centrale, il regolamento prevede una procedura specifica. L’autorità di risoluzione comunica il close-out alla CCP e alla sua autorità competente, incarica la CCP di determinare l’importo per l’estinzione anticipata secondo le proprie procedure di default e concorda un termine compatibile con le esigenze della risoluzione e con le tempistiche della CCP. La valutazione della CCP deve tenere conto delle garanzie fornite dall’ente, inclusi margine iniziale, margine di variazione e contributi al fondo di default. Se la CCP non determina l’importo entro il termine o non applica correttamente le proprie procedure, l’autorità di risoluzione può usare il metodo generale dell’articolo 6, previa consultazione dell’autorità competente.

Momento della valutazione e valutazioni provvisorie

Il regolamento fissa con precisione il momento a cui riferire la valutazione. Se si usano i prezzi delle negoziazioni di sostituzione, conta il momento di conclusione di tali negoziazioni; se si applica la procedura della CCP, conta il momento in cui la CCP ha determinato l’importo; negli altri casi vale la data del close-out, salvo che non sia commercialmente ragionevole, nel qual caso si guarda al primo momento in cui è disponibile un prezzo di mercato per l’attività sottostante. È inoltre prevista la possibilità di una determinazione anticipata in sede di valutazione provvisoria ex articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, con successivo aggiornamento ex post alla luce degli sviluppi di mercato o delle prove di sostituzione effettivamente concluse.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 definisce i concetti chiave: "insieme di attività soggette a compensazione" come gruppo di contratti soggetti a netting; "perito" come esperto indipendente o autorità di risoluzione; "controparte centrale" come CCP UE autorizzata o CCP di paese terzo riconosciuta; "partecipante diretto"; "data del close-out"; "negoziazione di sostituzione" e "negoziazione di sostituzione a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale".

Confronto tra bail-in potenziale e distruzione di valore da close-out

L’articolo 2 impone all’autorità di risoluzione di confrontare, ai fini dell’articolo 49, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, da un lato l’importo delle perdite che graverebbero sui derivati in caso di bail-in e, dall’altro, la distruzione di valore attesa dal close-out. Il secondo termine comprende costi di ricopertura della controparte, costi per ristabilire coperture dell’ente, perdita di franchise value e un cuscinetto prudenziale contro effetti collaterali. Il confronto va effettuato prima della decisione di close-out, salvo futura disciplina delegata ex articolo 36, paragrafo 15, della direttiva.

Comunicazione della decisione di close-out

L’articolo 3 prevede che, prima di esercitare i poteri di riduzione e conversione, l’autorità di risoluzione comunichi alle controparti la decisione di procedere al close-out ex articolo 63, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2014/59/UE. La decisione produce effetto immediato o alla data/ora indicata. L’autorità fissa anche il termine entro cui le controparti possono provare che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale e può indicare i criteri di valutazione; l’articolo non si applica ai derivati compensati centralmente tra ente partecipante diretto e CCP.

Ruolo dell’accordo di netting

L’articolo 4 stabilisce che, per i contratti soggetti a netting, il perito determina un unico importo dovuto o ricevibile dall’ente soggetto a risoluzione per tutti i derivati compresi nell’insieme di attività soggette a compensazione, in conformità con l’accordo di netting.

Principio generale di valutazione dell’importo per l’estinzione anticipata

L’articolo 5 prevede che il valore delle passività da derivati sia espresso come importo per l’estinzione anticipata, composto dagli importi non pagati, dalle garanzie reali e da altri importi dovuti al close-out, al netto delle reciproche obbligazioni, più un importo di close-out che copra perdite o costi di sostituzione o gli utili realizzati dalle controparti. Sono specificati gli elementi degli "importi non pagati", inclusi importi maturati, valore equo di mercato dell’asset da consegnare e interessi o compensazioni maturati fino al close-out.

Determinazione dell’importo del close-out

L’articolo 6 distingue due metodi. Se la controparte dimostra negoziazioni di sostituzione commercialmente ragionevoli entro il termine, il perito usa il prezzo di tali operazioni. In mancanza di prova, o se le operazioni non sono ragionevoli, o in applicazione di specifiche eccezioni, il perito usa prezzi mid-market di fine giornata, aggiustati con differenziali mid-to-bid o mid-to-offer e ulteriori correzioni per liquidità, rischi sottostanti, dimensione dell’esposizione e rischi di modello. Per le passività infragruppo può applicarsi il solo prezzo mid-market in alcuni casi. Il paragrafo 4 elenca le fonti informative utilizzabili, incluse dati di terzi, modelli interni, dati dell’ente soggetto a risoluzione, dati delle controparti e altri dati rilevanti.

Derivati compensati tramite controparte centrale

L’articolo 7 disciplina i derivati tra ente soggetto a risoluzione, in qualità di partecipante diretto, e CCP. La CCP determina l’importo per l’estinzione anticipata secondo le proprie procedure di default, al netto di margini iniziali, margini di variazione e contributi al fondo di default. L’autorità di risoluzione comunica il close-out alla CCP e all’autorità competente, incarica la CCP di fornire la valutazione e concorda un termine per la determinazione, tenendo conto sia delle regole di governance della CCP sia del calendario della risoluzione. Se la CCP non valuta nei termini o non applica correttamente le procedure, l’autorità di risoluzione può applicare il metodo dell’articolo 6, previa consultazione dell’autorità competente.

Momento di valutazione e determinazione anticipata

L’articolo 8 fissa il momento della valutazione: al momento delle negoziazioni di sostituzione, se si applica l’articolo 6, paragrafo 1; al momento della determinazione della CCP, se si applica l’articolo 7, paragrafo 1; negli altri casi alla data del close-out o, se non commercialmente ragionevole, quando il prezzo di mercato dell’attività sottostante è disponibile. È ammessa una determinazione anticipata in una valutazione provvisoria ex articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, con successivo aggiornamento alla luce degli sviluppi di mercato e delle prove di sostituzione. Per i derivati con CCP, la valutazione anticipata deve considerare le stime della CCP e, se disponibili entro il termine, la sua valutazione entra nella valutazione definitiva ex post.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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