Regolamento (UE) 2016/1450
Regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce i criteri tecnici con cui l’autorità di risoluzione deve calcolare il MREL, ossia il livello minimo di fondi propri e passività ammissibili che consente di assorbire le perdite e ricapitalizzare l’ente in risoluzione. La metodologia collega il requisito ai requisiti prudenziali vigenti, al modello di business, al profilo di rischio, alla strategia di risoluzione e alla possibile esclusione di alcune passività dal bail-in. Sono inoltre previsti aggiustamenti per il contributo dei sistemi di garanzia dei depositi, per i rischi sistemici e per le strutture di gruppo, nonché un periodo transitorio per raggiungere il requisito definitivo.
Norme tecniche che precisano i criteri per determinare la metodologia di calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per enti creditizi e imprese di investimento in risoluzione.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità di risoluzione degli Stati membri nell’ambito della direttiva 2014/59/UE, quando determinano il MREL per enti o gruppi soggetti a risoluzione. Riguarda enti creditizi e imprese di investimento, nonché, in particolare, gruppi bancari, entità con struttura di gruppo, G-SII, O-SII e altri enti potenzialmente sistemici; tiene conto anche di infrastrutture di mercato autorizzate come enti creditizi. Opera in coordinamento con l’autorità competente (vigilanza prudenziale) e con il sistema di garanzia dei depositi. Non disciplina la liquidazione ordinaria, salvo per il confronto con la strategia di risoluzione e per la valutazione degli effetti sul MREL.
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)
Il regolamento stabilisce norme tecniche di regolamentazione che precisano come l’autorità di risoluzione deve determinare il MREL ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. La finalità è assicurare che, in caso di risoluzione, l’ente disponga di risorse sufficienti per assorbire le perdite, ricapitalizzarsi e mantenere la fiducia del mercato, senza fare eccessivo affidamento su passività escluse dal bail-in.
Quadro generale e criteri di base
Il MREL non è fissato in modo astratto, ma deve riflettere la situazione concreta dell’ente o del gruppo, la strategia di risoluzione e le valutazioni prudenziali rilevanti. La Commissione richiama il nesso stretto tra risoluzione e vigilanza prudenziale: l’autorità di risoluzione deve consultare l’autorità competente e tener conto delle valutazioni sul modello di business, sul modello di finanziamento e sul profilo di rischio, nonché dell’esito del processo di revisione e valutazione prudenziale ex articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.
Capacità di assorbimento delle perdite
Ai sensi dell’articolo 1, l’autorità di risoluzione determina l’importo delle perdite che l’ente o il gruppo deve poter assorbire. A tal fine richiede all’autorità competente un riepilogo dei requisiti patrimoniali applicabili, inclusi:
- requisiti di fondi propri ex articoli 92 e 458 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- eventuali requisiti aggiuntivi di fondi propri ex articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
- riserva di capitale combinata ex articolo 128 della direttiva 2013/36/UE;
- requisito minimo di Basilea I ex articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- coefficiente di leva finanziaria applicabile.
L’importo ordinario coincide con la somma dei requisiti di capitale di base, aggiuntivi e di riserva, oppure con l’importo più elevato richiesto dal requisito minimo di Basilea I o dalla leva finanziaria. Tuttavia, il requisito può essere rettificato verso l’alto o verso il basso: verso l’alto quando il normale importo non riflette adeguatamente l’esigenza di assorbire perdite in risoluzione o quando occorre rimuovere un impedimento alla risolvibilità; verso il basso quando taluni requisiti aggiuntivi o parte della riserva di capitale non sono pertinenti ai fini della risoluzione.
Ricapitalizzazione post-risoluzione e fiducia del mercato
L’articolo 2 disciplina l’importo necessario a ricapitalizzare l’ente dopo l’applicazione della strategia di risoluzione. Se la liquidazione ordinaria è fattibile e credibile, l’importo può essere pari a zero, salvo diversa valutazione dell’autorità di risoluzione. In generale, la stima si basa sulle più recenti segnalazioni prudenziali, a meno che il piano di risoluzione quantifichi in modo credibile una variazione immediata del fabbisogno di capitale.
L’importo di ricapitalizzazione deve almeno consentire il rispetto dei requisiti patrimoniali applicabili dopo la risoluzione e può includere un importo aggiuntivo per conservare una sufficiente fiducia del mercato. Di regola, tale importo aggiuntivo coincide con il requisito combinato di riserva di capitale, ma può essere ridotto se l’autorità ritiene sufficiente un livello inferiore per garantire continuità delle funzioni essenziali e accesso al finanziamento senza sostegno finanziario straordinario, salvo il contributo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione.
Passività escluse dal bail-in e tutela dei creditori
L’articolo 3 affronta il tema delle passività escluse dal bail-in ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 2014/59/UE o ragionevolmente suscettibili di esclusione totale o parziale, nonché delle passività che potrebbero essere cedute integralmente a un acquirente nell’ambito di altri strumenti di risoluzione. Se una passività potenzialmente esclusa rientra nel perimetro del MREL, il requisito deve essere comunque sufficiente a coprire perdite e ricapitalizzazione senza svalutare o convertire tali passività.
L’autorità di risoluzione deve inoltre verificare la gerarchia dei creditori e la consistenza delle passività escluse rispetto alla classe di appartenenza. Quando le passività escluse superano il 10% della classe, occorre valutare se le restanti passività ammissibili siano sufficienti a coprire perdite e ricapitalizzazione senza violare le garanzie dell’articolo 73 della direttiva 2014/59/UE. Le valutazioni svolte devono essere documentate.
Coordinamento con la vigilanza prudenziale e specificità settoriali
L’articolo 4 rafforza il coordinamento con la vigilanza prudenziale, imponendo di prendere in considerazione il risultato sintetico del processo di revisione e valutazione prudenziale, incluse le informazioni su capitale, liquidità, rischi e vulnerabilità, e sul modo in cui tali rischi si riflettono nei requisiti prudenziali. Le rettifiche al MREL devono essere motivate e comunicate all’autorità competente.
Per enti soggetti anche ai regolamenti (UE) n. 648/2012 o n. 909/2014, la valutazione ordinaria considera solo i requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, pur potendo tener conto di contributi credibili da fonti specifiche previste da tali regolamenti. Per le filiazioni di gruppi soggetti a MREL consolidato, può essere esclusa la riserva di capitale stabilita solo su base consolidata.
Rilevanza sistemica e procedure collegiali
L’articolo 5 impone di considerare la dimensione sistemica dell’ente. Il riferimento è agli enti e gruppi qualificati come G-SII o O-SII, ma anche ad altri enti potenzialmente sistemici, se ritenuto dall’autorità competente o di risoluzione. Quando il MREL è fissato con decisione congiunta del collegio di risoluzione, la documentazione trasmessa ai membri del collegio deve illustrare le eventuali rettifiche al ribasso effettuate per stimare i requisiti patrimoniali post-risoluzione.
Ruolo del sistema di garanzia dei depositi
L’articolo 6 consente di ridurre il MREL tenendo conto del contributo del sistema di garanzia dei depositi al finanziamento della strategia di risoluzione ai sensi dell’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. La riduzione deve basarsi su una valutazione credibile e rispettare limiti stringenti: deve essere inferiore alla perdita che il sistema subirebbe in caso di liquidazione ordinaria, inferiore al tetto previsto dalla direttiva, coerente con il rischio complessivo di esaurimento delle risorse del sistema per interventi multipli e conforme alle norme nazionali e ai compiti dell’autorità responsabile.
L’autorità di risoluzione deve consultare tale autorità e documentare il metodo seguito; solo se il rischio di esaurimento non è eccessivo può applicare la riduzione.
Calcolo finale del MREL e modalità di aggiornamento
L’articolo 7 stabilisce che il MREL complessivo deve consentire la svalutazione o conversione di fondi propri e passività ammissibili almeno per un importo pari alla somma dell’assorbimento perdite e della ricapitalizzazione, fatte salve le rettifiche degli articoli 3-6. Il MREL è espresso in percentuale delle passività totali e dei fondi propri, includendo le passività da derivati se i diritti di compensazione contrattuale della controparte sono pienamente riconosciuti.
L’autorità di risoluzione deve anche predisporre un calendario o una procedura di aggiornamento, considerando sia la necessità di allinearsi all’evoluzione della valutazione di risolvibilità sia la possibile volatilità del bilancio dell’ente o del gruppo.
Periodo transitorio
L’articolo 8 prevede un periodo transitorio per consentire agli enti o entità interessati, anche se già destinatari di strumenti di risoluzione, di raggiungere il MREL definitivo. Il periodo deve essere il più breve possibile e l’autorità deve comunicare il MREL programmato per ciascun intervallo di 12 mesi. Il requisito definitivo è quello risultante dall’articolo 7, e la durata del transitorio può essere successivamente rivista.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Determinazione della capacità di assorbimento delle perdite
L’autorità di risoluzione determina l’importo delle perdite che l’ente o il gruppo deve essere in grado di assorbire. A tal fine chiede all’autorità competente un riepilogo dei requisiti patrimoniali applicabili: requisiti di fondi propri ai sensi degli articoli 92 e 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CET1 4,5%, Tier 1 6%, totale 8%), eventuali requisiti aggiuntivi ex articolo 104, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2013/36/UE, riserve di capitale combinate ex articolo 128 della direttiva 2013/36/UE, requisito minimo di Basilea I ex articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013 e coefficiente di leva finanziaria applicabile. L’importo ordinario è pari alla somma dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), oppure all’importo superiore necessario per soddisfare il requisito Basilea I o quello di leva. Può essere aumentato o ridotto in base al modello di business, di finanziamento e al profilo di rischio, con motivazione da trasmettere all’autorità competente.
Determinazione dell’importo di ricapitalizzazione
L’autorità di risoluzione determina l’importo necessario a ricapitalizzare l’ente secondo la strategia di risoluzione prescelta. Se la liquidazione ordinaria è fattibile e credibile, l’importo può essere pari a zero, salvo necessità di un importo positivo per raggiungere meglio gli obiettivi della risoluzione. Il fabbisogno di capitale è stimato sulla base delle più recenti segnalazioni del rischio, salvo che il piano di risoluzione dimostri e quantifichi una variazione immediata conseguente alla risoluzione e tale variazione sia fattibile e credibile. L’importo minimo deve consentire il rispetto dei requisiti patrimoniali applicabili dopo la risoluzione; include anche un eventuale importo aggiuntivo per mantenere la fiducia del mercato, in linea di regola pari alla riserva di capitale combinata, ma riducibile se sufficiente a garantire continuità delle funzioni essenziali e accesso al finanziamento senza sostegno finanziario straordinario, salvo il contributo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione.
Passività escluse dal bail-in e impedimenti alla risoluzione
L’autorità di risoluzione identifica le passività escluse dal bail-in ai sensi dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE, o suscettibili di esclusione totale o parziale, ovvero di cessione integrale ad un acquirente tramite altri strumenti di risoluzione. Se una passività potenzialmente esclusa rientra nel MREL, il requisito deve comunque essere sufficiente a coprire perdite e ricapitalizzazione senza svalutare o convertire tali passività. L’autorità verifica inoltre la gerarchia delle passività rispetto alle classi interessate e se le passività escluse superano il 10% della classe; in tal caso valuta se il MREL possa essere soddisfatto dalle altre passività ammissibili senza violare il principio di tutela dei creditori dell’articolo 73 della direttiva 2014/59/UE. Le ipotesi e valutazioni utilizzate devono essere documentate.
Valutazione del modello di business, finanziamento e rischio
Nella consultazione prevista dall’articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, l’autorità di risoluzione considera le informazioni trasmesse dall’autorità competente, incluso il risultato sintetico del processo di revisione e valutazione prudenziale ex articolo 97 della direttiva 2013/36/UE. Sono rilevanti la valutazione dei modelli di business e di finanziamento, del profilo di rischio, dell’adeguatezza di capitale e liquidità e del modo in cui i rischi individuati si riflettono nei requisiti prudenziali. Tali informazioni possono giustificare rettifiche al normale importo di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, con motivazione da trasmettere all’autorità competente. Per enti soggetti anche ai regolamenti (UE) n. 648/2012 o n. 909/2014, la valutazione dei requisiti ordinari considera solo i requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, potendo tuttavia tener conto di contributi credibili da specifiche fonti previste da tali regolamenti. Per le filiazioni di gruppi soggetti a MREL consolidato, può essere esclusa la riserva di capitale stabilita solo su base consolidata.
Dimensioni e rischio sistemico
Per enti e gruppi qualificati come G-SII o O-SII, e per altri enti potenzialmente sistemici, l’autorità di risoluzione tiene conto delle disposizioni dell’articolo 44 della direttiva 2014/59/UE. Nei casi in cui la fissazione del MREL richieda una decisione congiunta del collegio di risoluzione, la documentazione fornita ai membri del collegio deve illustrare le rettifiche al ribasso operate per stimare i requisiti patrimoniali post-risoluzione per tali enti.
Contributo del sistema di garanzia dei depositi
L’autorità di risoluzione può ridurre il MREL in funzione del contributo del sistema di garanzia dei depositi al finanziamento della strategia di risoluzione ai sensi dell’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. La riduzione deve basarsi su una valutazione credibile e rispettare almeno i limiti seguenti: importo inferiore alla perdita prudenziale che il sistema sosterrebbe in liquidazione ordinaria, rispetto del tetto di contributo dell’articolo 109, paragrafo 5, secondo comma, considerazione del rischio di esaurimento delle risorse per interventi multipli e conformità al diritto nazionale e ai compiti dell’autorità responsabile. L’autorità deve consultare tale autorità e documentare l’approccio seguito.
Valutazione complessiva del MREL e calcolo percentuale
Il MREL deve consentire la svalutazione o conversione di un importo di fondi propri e passività ammissibili almeno pari alla somma dell’importo per l’assorbimento delle perdite e dell’importo di ricapitalizzazione, fatti salvi gli aggiustamenti previsti dagli articoli 3-6. Il requisito è espresso come percentuale delle passività totali e dei fondi propri dell’ente, includendo le passività da derivati se i diritti di netting della controparte sono pienamente riconosciuti. L’autorità stabilisce inoltre un calendario o una procedura di aggiornamento, tenendo conto della necessità di coordinamento con la risoluzione e della volatilità del passivo totale e dei fondi propri.
Periodo transitorio e aggiornamento post-risoluzione
In deroga al calcolo definitivo del MREL, l’autorità di risoluzione può fissare un periodo transitorio adeguato per raggiungere il requisito finale, anche per enti o entità a cui sono stati applicati strumenti di risoluzione. Il periodo deve essere il più breve possibile e l’autorità comunica il MREL programmato per ciascun periodo di 12 mesi. Alla fine del periodo transitorio il requisito definitivo coincide con quello stabilito ai sensi dell’articolo 7; durata e livelli programmati possono essere rivisti successivamente.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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