Ordinanza n. 275/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previe misure cautelari - dell'Ordinanza n. 10 del 9.10.2025 con la quale il Comune di Amandola ha ingiunto il pagamento dell'importo di € 27.107,93 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 36 e 38 del D.P.R. n. 380/2001; - nonché ove occorrente la valutazione dell’Agenzia del Territorio n. 2200/ST/14 del 04/04/2008 e la D.G.C. n. 64/2009, e in subordine per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione al pagamento di € 27.107,93 a titolo di sanzione amministrativa edilizia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 10 del 9 ottobre 2025, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 27.107,93 ai sensi degli artt. 36 e 38 del d.P.R. n. 380/2001, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare e, in subordine, il risarcimento del danno. Sono state inoltre contestate, ove occorrente, la stima dell’Agenzia del Territorio del 4 aprile 2008, ritenuta impugnata, e una deliberazione comunale del 2009. Tra le censure assume rilievo la rilevante divergenza tra il valore risultante dalla stima del 2008, pari a € 261.000,00, e quello dell’ultima stima effettuata nel 2021, pari a € 517.750,00. Il Comune ha inoltre dichiarato di avere avviato, nei confronti di altri comproprietari inadempienti, procedure di riscossione forzata mediante ipoteca giudiziale e pignoramento immobiliare.
La decisione
Il TAR, senza pronunciarsi definitivamente sulle ulteriori questioni processuali e di merito, ha ritenuto necessario acquisire dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle ragioni della significativa divergenza tra le due stime del bene. Ha quindi ordinato al responsabile del procedimento presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio provinciale-Territorio, di depositare entro 60 giorni una sintetica relazione chiarificatrice, onerando il ricorrente della notificazione dell’ordinanza presso la sede reale dell’ufficio competente. Quanto alla cautela, il Collegio ha ravvisato il periculum in mora nel rischio di riscossione forzata, considerato l’avvio dichiarato dal Comune di procedure esecutive e cautelari, inclusi ipoteca giudiziale e pignoramento immobiliare. Ha pertanto sospeso, fino alla camera di consiglio fissata per il 10 giugno 2026, l’esecuzione dell’ordinanza impugnata. La decisione è interlocutoria quanto al merito e cautelare quanto alla sospensione.
Norme richiamate
artt. 36 e 38 d.P.R. 380/2001
Costituiscono la base normativa della sanzione amministrativa edilizia oggetto dell’ingiunzione comunale; il testo non contiene una definizione ulteriore del loro specifico ambito applicativo.
disciplina del processo amministrativo telematico
È richiamata per il deposito della relazione dell’Agenzia delle Entrate, senza indicazione di una specifica disposizione.
Massime di principio
- Quando la quantificazione di una sanzione amministrativa edilizia dipende da stime tecniche tra loro significativamente divergenti, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione chiarificatrice dall’amministrazione o dall’ente tecnico competente prima di decidere ulteriormente sulla controversia.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio concreto di riscossione coattiva della sanzione, quando l’amministrazione abbia dichiarato di avere avviato o di voler avviare strumenti quali ipoteca giudiziale e pignoramento immobiliare; in tal caso è possibile sospendere provvisoriamente l’esecuzione dell’atto impugnato fino alla successiva trattazione cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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