Ordinanza n. 97/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 660/2025, resa tra le parti, pubblicata il 20 novembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2059/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda di sospensione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino cinese ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Sicilia n. 660/2025, che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento del Questore di Palermo del 28 maggio 2025, recante il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L'appellante contestava, in sede cautelare, la legittimità del diniego. Dal testo emerge che il provvedimento questorile era motivato sia sull'elevata esposizione debitoria dell'interessato nei confronti dell'Erario, superiore a 35.000 euro, sia sulla recente condanna penale, passata in giudicato il 24 maggio 2024, per il reato previsto dall'art. 2 della legge n. 895/1967.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha giudicato correttamente motivato il diniego della Questura, in ragione sia dell'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Erario sia della recente condanna penale definitiva per il reato di cui all'art. 2 della legge n. 895/1967. L'ordinanza cautelare del TAR Sicilia è stata quindi confermata nella sostanza e la domanda di sospensione è rimasta negata. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate per giuste ragioni.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 2 legge n. 895/1967
Individua il reato per il quale l'interessato aveva riportato una condanna passata in giudicato, valorizzata dalla Questura e dal CGARS quale elemento a sostegno del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo può essere negata quando non risulti il fumus boni iuris, anche a fronte della sufficiente motivazione del provvedimento impugnato.
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l'amministrazione può valorizzare, ai fini del diniego, una rilevante esposizione debitoria del richiedente nei confronti dell'Erario e una recente condanna penale definitiva, purché tali elementi siano adeguatamente motivati nel provvedimento.
- La presenza congiunta di una significativa esposizione debitoria verso l'Erario e di una recente condanna penale passata in giudicato può escludere, in sede cautelare, la plausibilità della pretesa di rinnovo del permesso di soggiorno quando la Questura abbia fondato il diniego su entrambi gli elementi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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