Cassazione Civile, Ordinanza n. 34233/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico. In primo e secondo grado era stata accolta la tesi delle società contribuente secondo cui non dovevano concorrere alla rendita né la torre eolica né altre voci pretese dall'Ufficio, tra cui plinti di fondazione, spese tecniche di progettazione e direzione lavori, oneri concessori e di urbanizzazione e oneri finanziari. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia della CTR sulle voci diverse dalla torre eolica, contestandone l'esclusione dal computo della rendita catastale. L'Ufficio ha invece prestato acquiescenza all'esclusione della torre eolica, sicché su tale profilo non vi era più contestazione. Le società resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, il rinvio per la valutazione della congruità delle ulteriori voci.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che la sentenza di appello aveva motivato solo sull'esclusione della torre eolica, mentre non aveva preso posizione sulle altre componenti della rendita catastale specificamente devolute con l'appello e contestate dalle società anche quanto al quantum. Ha escluso che potesse ravvisarsi una motivazione implicita, poiché il petitum relativo alla torre eolica era distinto da quello concernente le altre voci. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché si pronunci sulle voci diverse dalla torre eolica e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La mancata pronuncia su domande o eccezioni specificamente devolute integra vizio denunciabile in cassazione come omessa pronuncia.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario trovano applicazione, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, compreso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione come nullità della sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito decide solo su una parte delle questioni devolute e omette di pronunciarsi su altre autonome voci di domanda o di impugnazione, ricorre il vizio di omessa pronuncia.
- La motivazione su una questione non può essere estesa implicitamente a domande diverse, se queste hanno oggetto e petitum autonomi e sono state specificamente contestate dalle parti.
- L'acquiescenza prestata su un capo della decisione o su una specifica voce controversa preclude la possibilità di rimetterla in discussione, ma non incide sulle ulteriori questioni non oggetto di acquiescenza.
- Nel contenzioso tributario, la corretta individuazione delle componenti da includere nella rendita catastale deve essere affrontata con pronuncia espressa su ciascuna voce devoluta al giudice d'appello.
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