Sentenza n. 9667/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma: - n. 14474/2025 REG.PROV.COLL. del 21/07/2025, resa all'esito del giudizio N. 12475/2024 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Bis, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 28/07/2025, non impugnata, passata in giudicato; - n. 14487/2025 REG.PROV.COLL. del 21/07/2025, resa all'esito del giudizio N. 13977/2024 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Bis, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 28/07/2025, non impugnata, passata in giudicato; - n. 14592/2025 REG.PROV.COLL. del 22/07/2025, resa all'esito del giudizio N. 4618/2025 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Ter, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 28/07/2025, non impugnata, passata in giudicato; - n. 15411/2025 REG.PROV.COLL. del 07/08/2025, resa all'esito del giudizio N. 13975/2024 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Bis, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 08/08/2025, non impugnata, passata in giudicato; - n. 15416/2025 REG.PROV.COLL. del 07/08/2025, resa all'esito del giudizio N. 4319/2025 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Bis, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 08/08/2025, non impugnata, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato nella parte relativa al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza di cinque sentenze definitive del TAR Lazio, non impugnate e passate in giudicato, con le quali era stato accertato il suo diritto, quale procuratore antistatario, a ottenere il pagamento delle spese processuali liquidate. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, protrattasi anche dopo la notificazione delle sentenze in forma esecutiva. L'Amministrazione si è costituita con un atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo provata la mancata esecuzione del giudicato, poiché l'Amministrazione non ha dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni derivanti dai titoli giudiziali e non ha giustificato la propria inerzia. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze, limitatamente al pagamento delle spese di lite spettanti al ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta del ricorrente, per provvedere all'esecuzione. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendo non equa la misura nel caso concreto anche in considerazione delle iniziative recentemente intraprese dall'Amministrazione. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Rilevante per la possibilità di disporre misure di coercizione indiretta, la cui applicazione è stata esclusa nel caso concreto perché ritenuta non equa.
D.M. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, in relazione alla natura essenzialmente esecutiva del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato e non fornisce giustificazioni per l'inerzia, il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, subordinandone l'intervento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione e, se previsto, a una successiva richiesta della parte interessata.
- L'astreinte non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza: la sua applicazione può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete e delle iniziative intraprese dall'amministrazione, la misura non risulti equa.
- Nel giudizio di ottemperanza avente natura essenzialmente esecutiva, le spese processuali possono essere liquidate tenendo conto del concreto impegno difensionale e dei parametri previsti per l'esecuzione mobiliare.
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