Regolamento (UE) 2024/1781
Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro generale e orizzontale per fissare requisiti vincolanti di progettazione ecocompatibile per un’ampia gamma di prodotti, estendendo l’approccio della precedente direttiva sui prodotti connessi all’energia. Introduce inoltre il passaporto digitale di prodotto, rafforza gli obblighi di informazione e di conformità lungo la catena del valore e prevede requisiti minimi per gli appalti pubblici verdi. In parallelo, stabilisce un sistema armonizzato per prevenire e, per taluni prodotti, vietare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti, con specifici obblighi di trasparenza e deroghe limitate.
Quadro UE per i requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, con passaporto digitale di prodotto, appalti pubblici verdi e divieto di distruzione di prodotti di consumo invenduti.
Ambito di applicazione
Si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio nell’Unione, compresi componenti e prodotti intermedi, nonché al contenuto digitale parte integrante di un prodotto fisico, quando gli atti delegati adottati ai sensi del regolamento lo prevedano. Sono esclusi alimenti e mangimi, medicinali umani e veterinari, piante, animali e microrganismi vivi, prodotti di origine umana, prodotti di piante e animali legati alla futura riproduzione e, per gli aspetti già disciplinati da normativa settoriale UE, i veicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 167/2013, n. 168/2013 e 2018/858. L’applicazione concreta dipende dagli atti delegati della Commissione per ciascun gruppo di prodotti; vi sono inoltre regole transitorie specifiche per taluni prodotti connessi all’energia e misure di esecuzione adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE.
Quadro per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili
Il regolamento istituisce un quadro orizzontale e armonizzato per rendere progressivamente sostenibili i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio nell’Unione. La finalità dichiarata è duplice: migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti lungo il ciclo di vita e garantire al tempo stesso la libera circolazione nel mercato interno, sostituendo il precedente impianto della direttiva 2009/125/CE e ampliandolo oltre i soli prodotti connessi all’energia.
L’architettura normativa combina requisiti di progettazione ecocompatibile, passaporto digitale di prodotto, obblighi di informazione, etichettatura, appalti pubblici verdi, vigilanza del mercato e un nuovo regime contro la distruzione dei prodotti di consumo invenduti. Il regolamento è chiaramente ispirato al Green Deal, al piano d’azione per l’economia circolare e agli obiettivi di neutralità climatica e uso efficiente delle risorse.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, inclusi componenti e prodotti intermedi. È escluso un novero di prodotti già soggetti a discipline settoriali o considerati non idonei al modello di requisiti orizzontali, tra cui alimenti, mangimi, medicinali, medicinali veterinari, esseri viventi, prodotti di origine umana, prodotti direttamente connessi alla futura riproduzione e, per gli aspetti già disciplinati da norme settoriali, i veicoli regolati dai regolamenti UE n. 167/2013, 168/2013 e 2018/858.
I prodotti da costruzione restano in linea di principio nell’ambito di applicazione, ma per alcuni di essi opera un coordinamento con il regolamento sui prodotti da costruzione e con la direttiva (UE) 2024/1275. Per i prodotti connessi all’energia sono previste specifiche disposizioni transitorie, in particolare per non disperdere i lavori preparatori già svolti sotto la direttiva 2009/125/CE.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 introduce una serie di definizioni operative, rilevanti per la lettura applicativa del regolamento: prodotto, componente, prodotto intermedio, gruppo di prodotti, progettazione ecocompatibile, requisiti di prestazione, obblighi di informazione, catena di fornitura, catena del valore e ciclo di vita. Di rilievo sono anche le definizioni di durabilità, affidabilità, obsolescenza precoce, impronta ambientale, impronta di carbonio, impronta dei materiali, sostanze che destano preoccupazione, passaporto digitale di prodotto, supporto dati, identificativi univoci e distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Sono inoltre richiamate, per rinvio, definizioni già presenti in altri atti UE: PMI, sostanza, miscela, accreditamento, rifiuto, riciclaggio, norma armonizzata, amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, consumatore, vigilanza del mercato, autorità doganali e altri concetti tecnici.
Requisiti di progettazione ecocompatibile
Il cuore del sistema è il potere della Commissione di adottare atti delegati che definiscono requisiti di progettazione ecocompatibile per specifici gruppi di prodotti. Tali requisiti possono essere di prestazione, informazione o una combinazione dei due, e devono migliorare aspetti quali durabilità, riparabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità, manutenzione, ricondizionamento, riciclabilità, uso efficiente di energia, acqua e risorse, contenuto riciclato, recupero di materiali, riduzione dei rifiuti, impatto ambientale e presenza di sostanze problematiche.
Il regolamento pone un forte accento sul contrasto all’obsolescenza precoce: i requisiti possono colpire anche pratiche di progettazione o aggiornamento software che riducono artificialmente la vita utile del prodotto. La Commissione deve selezionare o sviluppare strumenti metodologici adeguati, svolgere valutazioni d’impatto basate sui migliori dati disponibili, considerare gli effetti sulla salute umana e pubblicare gli studi utilizzati.
I requisiti devono essere verificabili, proporzionati, trasparenti e coerenti con il diritto UE e con gli accordi internazionali. Il regolamento esclude espressamente i prodotti destinati unicamente alla difesa o alla sicurezza nazionale, mentre per materiali militari, spaziali e dispositivi medici impone di tener conto di esigenze di sicurezza, resilienza e tutela dei pazienti.
Requisiti di prestazione e obblighi di informazione
L’articolo 6 consente alla Commissione di fissare livelli minimi o massimi di prestazione oppure requisiti non quantitativi. Tra i parametri di prodotto compaiono quelli elencati nell’allegato I: durabilità, riparabilità, uso di risorse, contenuto di riciclato, impronta ambientale, rilascio di microplastiche, rifiuti generati e altri ancora.
L’articolo 7 amplia gli obblighi di informazione, che possono includere:
- informazioni sulle prestazioni del prodotto, anche in forma di punteggio di riparabilità o durabilità, impronta di carbonio o impronta ambientale;
- istruzioni per installazione, uso, manutenzione, riparazione, raccolta e fine vita;
- informazioni per impianti di trattamento su smontaggio, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento;
- altre informazioni utili per le scelte di consumo sostenibile.
Un segmento molto rilevante riguarda il tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione: l’obbligo può coprire nome o codice della sostanza, localizzazione nel prodotto, concentrazione, istruzioni per l’uso sicuro e informazioni per il fine vita. Sono previste soglie, date di applicazione e deroghe per ragioni tecniche, riservatezza commerciale o impossibilità di rilevazione; per alcune sostanze il divieto di esenzione opera oltre lo 0,1 % p/p.
Passaporto digitale di prodotto
Il passaporto digitale di prodotto è uno degli strumenti più innovativi del regolamento. È un insieme di dati specifici sul prodotto, accessibile elettronicamente tramite un supporto dati, e deve migliorare tracciabilità, accesso alle informazioni, verifica della conformità e circolazione delle informazioni lungo la catena del valore.
Gli articoli 9-15 definiscono:
- i dati da includere, che variano per gruppo di prodotti;
- il supporto dati fisico e l’identificativo univoco del prodotto;
- i diritti di accesso dei diversi soggetti;
- le modalità di aggiornamento e conservazione;
- la copia di riserva presso un fornitore terzo indipendente;
- il registro digitale dei passaporti, da istituire entro il 19 luglio 2026;
- il portale web pubblico per ricerca e confronto dei dati;
- l’interconnessione con i sistemi doganali UE.
Il sistema deve essere interoperabile, basato su formati aperti, sicuro, rispettoso della privacy e privo di blocco da fornitore. I dati personali dei clienti non possono essere conservati nel passaporto senza consenso esplicito, e il regolamento prevede una disciplina dettagliata per le credenziali digitali, gli identificativi univoci e il ruolo dei fornitori di servizi di passaporto digitale.
Etichette e prevenzione di confusione sul mercato
Quando gli atti delegati lo prevedono, i prodotti devono essere accompagnati da etichette che consentano una lettura immediata delle prestazioni e il confronto tra prodotti. Le etichette devono essere visibili, leggibili e coerenti con eventuali classi di prestazione. Per i prodotti connessi all’energia, le informazioni ambientali possono integrare o sostituire l’etichetta energetica se ciò è più appropriato e meno confusivo.
È vietata la commercializzazione di prodotti con etichette imitate o suscettibili di indurre in errore il consumatore. Il regolamento mira così a evitare fenomeni di greenwashing o di confusione con altri marchi di qualità ecologica.
Pianificazione delle priorità e consultazione
La Commissione deve adottare un piano di lavoro di durata almeno triennale e aggiornarlo periodicamente. Il primo piano di lavoro, da adottare entro il 19 aprile 2025, deve privilegiare ferro, acciaio, alluminio, tessili, mobilio, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti, sostanze chimiche, prodotti ICT ed elettronici, oltre ai prodotti connessi all’energia da riesaminare o disciplinare per la prima volta.
Il regolamento istituisce anche un forum sulla progettazione ecocompatibile e un gruppo di esperti degli Stati membri, che partecipano alla definizione dei requisiti, alla valutazione delle misure di autoregolamentazione e al miglioramento della vigilanza del mercato. Le misure di autoregolamentazione restano ammesse, ma devono soddisfare criteri stringenti di rappresentatività, trasparenza, monitoraggio, efficacia e coerenza con il diritto UE.
Prodotti di consumo invenduti: trasparenza e divieti
Il capo VI introduce un regime autonomo contro la distruzione dei prodotti di consumo invenduti. In via generale, gli operatori economici devono adottare le misure ragionevolmente necessarie per evitare di dover distruggere tali prodotti. Chi si disfa di prodotti invenduti deve divulgare annualmente, su una pagina facilmente accessibile del sito web, il numero e il peso dei prodotti eliminati, i motivi, la destinazione verso il riutilizzo/riciclaggio/smaltimento e le misure adottate o programmate per prevenire la distruzione.
Dal 19 luglio 2026 è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII, che comprende in particolare articoli di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature. Il divieto non si applica a microimprese e piccole imprese; per le medie imprese si applica dal 19 luglio 2030. La Commissione può estendere l’elenco e introdurre deroghe per ragioni sanitarie, di sicurezza, di inidoneità del bene, di violazione di diritti di proprietà intellettuale o quando la distruzione rappresenti l’opzione a minore impatto ambientale.
Obblighi degli operatori economici lungo la catena del valore
Il regolamento distribuisce gli obblighi in modo dettagliato:
- i fabbricanti devono progettare e fabbricare in conformità, eseguire la valutazione di conformità, redigere la documentazione tecnica, apporre marcatura o marchio di conformità, mantenere la tracciabilità e fornire istruzioni digitali;
- gli importatori devono verificare la conformità, l’esistenza del passaporto digitale, la marcatura, le istruzioni e il rispetto degli obblighi del fabbricante;
- i distributori devono verificare la presenza dei requisiti formali e non compromettere la conformità durante immagazzinamento e trasporto;
- i rivenditori devono garantire l’accesso alle informazioni e al passaporto digitale anche nelle vendite a distanza;
- i fornitori di servizi di logistica devono assicurare che le loro operazioni non compromettano la conformità;
- gli importatori o distributori che commercializzano a proprio nome o modificano il prodotto assumono il ruolo di fabbricanti.
Sono previsti obblighi di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato, tempi di risposta rapidi alle richieste di documentazione e regole dettagliate per i mercati online, compreso un punto di contatto unico e il potere delle autorità di ordinare la rimozione di contenuti relativi a prodotti non conformi.
Conformità, controlli e prevenzione dell’elusione
Il regolamento disciplina in modo rigoroso i metodi di prova e la verifica della conformità, richiedendo strumenti affidabili, accurati e riproducibili. Sono vietate le pratiche di elusione, incluse le modifiche automatiche o preimpostate delle prestazioni durante le prove, nonché il peggioramento delle prestazioni tramite aggiornamenti software o firmware, salvo consenso esplicito del cliente e comunque senza che il prodotto diventi non conforme.
La conformità può essere presunta quando il prodotto, il passaporto digitale o i metodi di prova rispettano norme armonizzate o, in mancanza, specifiche comuni adottate dalla Commissione. Si prevede anche il ricorso al marchio Ecolabel UE come presunzione di conformità per i requisiti corrispondenti.
Valutazione della conformità, marcatura CE e organismi notificati
Gli articoli 43-63 costruiscono il regime di valutazione della conformità e di notifica degli organismi. La Commissione definisce il modulo di valutazione applicabile, che può andare dal controllo interno di produzione ai moduli con intervento di terzi. I fabbricanti rilasciano una dichiarazione UE di conformità, che può essere unica anche per più atti UE, e appongono la marcatura CE o l’eventuale marchio alternativo previsto dagli atti delegati.
Gli organismi notificati devono essere indipendenti, competenti, imparziali e adeguatamente controllati dalle autorità di notifica. Il regolamento dettaglia requisiti organizzativi, professionali, di riservatezza, assicurazione, subappalto e cooperazione con le autorità. È previsto un sistema europeo di coordinamento tra organismi notificati per assicurare interpretazione e applicazione uniformi.
Incentivi nazionali, appalti pubblici verdi e vigilanza del mercato
Gli Stati membri possono prevedere incentivi per i prodotti più virtuosi, ma questi devono riguardare le due classi di prestazione più elevate o, se del caso, prodotti Ecolabel UE, salve le regole speciali per energia e pneumatici.
L’articolo 65 introduce appalti pubblici verdi obbligatori per i prodotti soggetti a requisiti di ecodesign: la Commissione può stabilire specifiche tecniche minime, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione e obiettivi quantitativi. I criteri possono avere una ponderazione significativa, tra il 15 % e il 30 %, e gli obiettivi possono richiedere che almeno il 50 % degli acquisti riguardi prodotti più ecosostenibili.
Le norme sulla vigilanza del mercato sono rafforzate: gli Stati membri devono inserire nel piano nazionale una sezione dedicata alle priorità del regolamento; l’ADCO coordina le priorità comuni; la Commissione può finanziare progetti comuni, formazione e strumenti tecnici; e le autorità possono imporre misure correttive, ritiri, richiami e limitazioni alla messa a disposizione sul mercato.
Rimedi dei consumatori, sanzioni, valutazione e transizione
Il regolamento riconosce ai consumatori un diritto al risarcimento del danno causato dalla non conformità a requisiti di progettazione ecocompatibile, nei confronti del fabbricante e, in mancanza, dell’importatore, del mandatario o del fornitore di servizi di logistica. Modifica inoltre la direttiva (UE) 2020/1828 per includere il nuovo regolamento tra quelli azionabili tramite azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi.
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che includano almeno sanzioni pecuniarie ed esclusione temporanea dagli appalti pubblici. Il regolamento prevede anche una valutazione periodica da parte della Commissione e, entro quattro anni dall’entrata in vigore, una valutazione dei possibili obblighi di sostenibilità sociale.
La direttiva 2009/125/CE è abrogata dal 18 luglio 2024, ma con ampie disposizioni transitorie per i prodotti e le misure di esecuzione già adottate. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
L’articolo 1 definisce il regolamento come quadro per requisiti di progettazione ecocompatibile da rispettare per l’immissione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti, al fine di ridurne l’impronta di carbonio e ambientale, promuovere prodotti sostenibili come norma e garantire la libera circolazione nel mercato interno. Il regolamento disciplina anche il passaporto digitale di prodotto, gli appalti pubblici verdi e il quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti. L’ambito riguarda tutti i beni fisici, inclusi componenti e prodotti intermedi, salvo le esclusioni tassative indicate.
Conferimento alla Commissione e struttura dei requisiti
L’articolo 4 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che definiscono i requisiti di progettazione ecocompatibile. Tali atti devono contenere almeno gli elementi di cui all’articolo 8 e possono prevedere che per determinati parametri non siano necessari requisiti di prestazione, obblighi di informazione o entrambi. La data di applicazione degli atti delegati non può essere anteriore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo eccezioni, e il primo atto delegato non può entrare in vigore prima del 19 luglio 2025.
Aspetti del prodotto e requisiti di prestazione/informazione
L’articolo 5 elenca gli aspetti di sostenibilità che possono essere migliorati: durabilità, affidabilità, riutilizzabilità, miglioramento, riparabilità, manutenzione e ricondizionamento, presenza di sostanze che destano preoccupazione, consumo energetico e idrico, uso efficiente delle risorse, contenuto riciclato, rifabbricazione, riciclabilità, recupero dei materiali, impatti ambientali e produzione di rifiuti. L’articolo 6 disciplina i requisiti di prestazione; l’articolo 7 gli obblighi di informazione, che includono sempre passaporto digitale e tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, nonché, se del caso, classi di prestazione, punteggi di riparabilità/durabilità, impronta di carbonio o ambientale, istruzioni d’uso e fine vita.
Passaporto digitale di prodotto e tracciabilità
Gli articoli 9-15 istituiscono il passaporto digitale di prodotto come strumento centrale di tracciabilità, accessibilità delle informazioni e supporto alla vigilanza del mercato. Il passaporto deve essere collegato a un identificativo univoco del prodotto tramite supporto dati fisico, essere interoperabile, accessibile ai soggetti aventi diritto e conservato dall’operatore economico o da un fornitore terzo indipendente, con una copia di riserva. La Commissione deve istituire entro il 19 luglio 2026 un registro digitale degli identificativi univoci e un portale web pubblico; i controlli doganali si basano sul confronto tra identificativo univoco di registrazione e codice della merce.
Etichettatura e divieto di imitazione
Gli articoli 16 e 17 disciplinano le etichette di sostenibilità: ove previste dagli atti delegati, devono essere chiare, leggibili e, se del caso, includere classi di prestazione e accesso a ulteriori informazioni, anche online. Per i prodotti connessi all’energia, le etichette possono integrare o sostituire l’etichetta energetica se ciò è più appropriato. È vietata l’immissione sul mercato di prodotti corredati da etichette o informazioni che imitano o confondono con quelle previste dal regolamento.
Pianificazione, priorità e forum di consultazione
L’articolo 18 impone alla Commissione un piano di lavoro di durata almeno triennale, aggiornato periodicamente, con priorità per gruppi di prodotti e aspetti orizzontali; il primo piano deve essere adottato entro il 19 aprile 2025 e privilegiare, tra gli altri, ferro, acciaio, alluminio, tessili, mobilio, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti, sostanze chimiche, ICT ed elettronica. Gli articoli 19 e 20 istituiscono un forum sulla progettazione ecocompatibile e un gruppo di esperti degli Stati membri; l’articolo 21 consente misure di autoregolamentazione soggette a criteri rigorosi e valutazione della Commissione.
Distruzione dei prodotti di consumo invenduti
Gli articoli 23-26 introducono un principio generale di prevenzione della distruzione, obblighi di divulgazione annuale per gli operatori economici non micro o piccole imprese e, dal 19 luglio 2026, il divieto di distruzione per i prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII. Il divieto si applica alle medie imprese dal 19 luglio 2030. La Commissione può ampliare l’elenco dei prodotti vietati e prevedere deroghe specifiche; deve inoltre pubblicare informazioni consolidate dal 19 luglio 2027 e poi ogni 36 mesi.
Obblighi della catena di fornitura e conformità
Gli articoli 27-38 ripartiscono gli obblighi tra fabbricanti, mandatari, importatori, distributori, rivenditori, fornitori di servizi di logistica e mercati online. Si prevedono valutazione della conformità, documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità, marcatura CE o marchi equivalenti, istruzioni digitali, cooperazione con le autorità, obblighi di informazione nei casi di vendita a distanza e regole specifiche per i fornitori di mercati online, con un punto di contatto unico e obblighi di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.
Metodi di prova, prevenzione delle elusioni e presunzione di conformità
Gli articoli 39-42 stabiliscono che prove, misurazioni e calcoli devono essere affidabili, accurati e riproducibili, e vietano pratiche di elusione, compresi gli artifici di prova e il peggioramento delle prestazioni tramite software o firmware. La conformità può essere presunta tramite norme armonizzate, Ecolabel UE o specifiche comuni adottate dalla Commissione in assenza di norme idonee.
Valutazione della conformità e organismi notificati
Gli articoli 43-63 disciplinano la procedura di valutazione della conformità, la dichiarazione UE, la marcatura CE, la notifica e i requisiti di indipendenza, competenza e imparzialità degli organismi notificati, nonché la vigilanza sul loro operato. Si prevede un sistema coordinato di notifica, controllo, cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri, Commissione e organismi notificati.
Incentivi, appalti pubblici e vigilanza del mercato
Gli articoli 64-68 consentono incentivi nazionali per le classi di prestazione più elevate, con coordinamento rispetto ai regimi UE già esistenti per energia e pneumatici. L’articolo 65 introduce prescrizioni minime obbligatorie per gli appalti pubblici verdi e la Commissione può stabilire specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione e obiettivi. Gli articoli 66-68 rafforzano pianificazione, priorità, analisi comparativa e coordinamento della vigilanza del mercato, inclusa l’azione dell’ADCO.
Salvaguardia, sanzioni, rimedi e abrogazione della direttiva 2009/125/CE
Gli articoli 69-71 disciplinano la procedura nazionale e unionale per prodotti che presentano rischi e per non conformità formali; l’articolo 74 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie ed esclusione temporanea dagli appalti pubblici. Gli articoli 76-78 introducono rimedi per i consumatori e modificano la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542. L’articolo 79 abroga la direttiva 2009/125/CE dal 18 luglio 2024, con numerose disposizioni transitorie per i prodotti connessi all’energia e per le misure di esecuzione già adottate.
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