Cassazione Penale, Sentenza n. 12810/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bari (rito abbreviato) per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 (mancato versamento della cauzione prevista dall'art. 31), deducendo vizio per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare si censurava che il Tribunale, pur ritenendo che l'imputato avesse fatto ricorso a redditi di provenienza illecita per il proprio sostentamento, aveva paradossalmente tratto da tale accertamento un elemento di discarico, ritenendo assente la capacità economica di versare la cauzione; inoltre si rilevava l'omessa valutazione della mancanza di spiegazioni e di documentazione a giustificazione del mancato pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata per vizio di motivazione e contraddittorietà e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Bari in diversa composizione per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito i principi di diritto applicabili: il mancato versamento della cauzione integra in linea di principio il reato di cui all'art. 76, comma 4, salvo che sia provata l'effettiva impossibilità materiale di adempiere; i redditi di origine illecita rilevano ai fini della valutazione della capacità economica e possono costituire indice di disponibilità reddituale e di volontà di non adempiere; la certificazione ISEE, essendo basata su autodichiarazione, non è di per sé prova esaustiva dell'assenza di redditi.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 150, art. 31
«Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte»
Stabilisce l'obbligo di versamento della cauzione con valutazione delle condizioni economiche del soggetto; la determinazione della somma deve tenere conto della capacità reddituale e avere funzione di deterrente
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 4
«[c]hi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni»
Configura il reato per l'omesso versamento della cauzione entro i termini; la responsabilità richiede che l'imputato fosse in condizione di adempiere (esigibilità della prestazione), mentre la reale impossibilità economica esclude la colpevolezza
Massime di principio
- Il mancato versamento della cauzione imposta con misura di prevenzione integra di norma il reato previsto dall'art. 76, comma 4, salvo che sia provata la reale e materiale impossibilità economica dell'obbligato.
- I redditi di provenienza illecita rilevano ai fini della verifica della capacità economica: se riscontrati, costituiscono indice di disponibilità reddituale e possono far ritenere esigibile l'adempimento e la volontà di non versare la cauzione.
- La produzione di una certificazione ISEE, essendo basata su autodichiarazione, non è automaticamente probatoria ed esaustiva in ambito penale; il giudice deve valutare l'intero quadro probatorio e non fondare la decisione solo sull'ISEE.
- Il giudice deve motivare in modo coerente e non contraddittorio: se da elementi emergono disponibilità reddituali (anche illecite), il giudice deve spiegare perché tali elementi non consentono di ritenere esigibile l'adempimento o, al contrario, portarli a fondare una condanna.
- In caso di sentenza annullata per motivazione contraddittoria, il rinvio ad altra composizione consente al giudice di riesaminare le prove e rendere nuova motivazione conforme ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione.
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