Cassazione Penale, Sentenza n. 21287/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. denunciava un errore percettivo della Corte di cassazione nell'accogliere il rigetto delle doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva che la diversa sorte processuale del coimputato Salvatore Antonio Gambino (che aveva ottenuto le attenuanti generiche) derivava da una definizione del procedimento mediante concordato e non fosse comparabile con la sua posizione; inoltre lamentava che la Corte aveva dato rilievo indebito a circostanze ostative (commissone dei fatti durante gli arresti domiciliari, mancata contestazione della recidiva) e non aveva considerato la parità di ruolo e il comportamento processuale confessorio e collaborativo di Gerbino.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha richiamato la nozione giurisprudenziale di errore di fatto riconducibile all'art. 625‑bis c.p.p., precisando che l'errore percettivo è sindacabile solo se consistente in una svista decisiva sulle risultanze direttamente ricavabili dagli atti e se avrebbe determinato una decisione diversa. La Corte ha ritenuto che le censure del Gerbino non dimostrassero tale errore decisivo: la motivazione della Corte di appello (in particolare il rilievo che i fatti erano commessi durante la misura degli arresti domiciliari e la valutazione della personalità negativa) era stata adeguatamente confrontata e non travisata. Pertanto il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 74, comma 3; art. 73
L'art. 74, comma 3 (aggravante) è stata ritenuta sussistente in sede di rinvio dalla Corte d'appello; la Corte ha valorizzato l'aggravante insieme ad altri elementi (ruolo direttivo, commissione dei fatti durante misura cautelare) nella determinazione del trattamento sanzionatorio
cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la nozione di errore di fatto ammesso dall'art. 625‑bis: l'errore deve essere percettivo, relativo a risultanze direttamente ricavabili dagli atti e di carattere inderogabilmente decisivo; non sono invece sindacabili con questo rimedio i meri errori valutativi o di diritto
cod. proc. pen.
Sull'inammissibilità del ricorso è stata pronunciata la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616
cod. proc. pen.
Richiamato come strumento processuale (proposta di concordato): la sentenza rileva che il concordato può ricevere un beneficio già acquisito in sede diversa e che, nel caso concreto, il coimputato Gambino aveva ottenuto attenuanti in sede di giudizio ordinario, perciò il concordato non ne era la causa originaria
disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che nella sentenza della Corte di cassazione i motivi sono enunciati nei limiti strettamente indispensabili: la mancata analitica riproduzione di ogni argomento non implica automaticamente che il motivo non sia stato letto
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni); Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini); Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)
La Corte ha richiamato i criteri elaborati dalle Sezioni Unite sul contenuto e i limiti del ricorso ex art. 625‑bis: definizione rigorosa dell'errore percettivo, esclusione degli errori valutativi o di diritto, possibilità che l'omissione di esame di un motivo costituisca errore percettivo se dovuta a svista e decisiva
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è ammissibile solo per un errore di fatto percettivo e decisivo: non copre mere valutazioni critiche o errori di diritto
- Per ottenere l'accoglimento è necessario dimostrare che la presunta svista abbia direttamente e necessariamente mutato l'esito della decisione
- La differenza di trattamento fra imputati (es. attenuanti concesse a un coimputato) deve essere accertata con riferimento alle cause reali del beneficio (concordato vs. beneficio già riconosciuto in giudizio ordinario); il semplice diverso esito non basta
- La circostanza di aver commesso i reati durante una misura cautelare può essere valorizzata come indicativa della personalità negativa e ostativa alle attenuanti generiche
- La mancata riproduzione analitica di ogni argomentazione in sentenza di cassazione non implica automaticamente che il motivo non sia stato letto; va provata la svista materiale che abbia inciso sulla decisione
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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