Cassazione Civile, Sentenza n. 9929/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 98, comma 4, della legge fallimentare relativa all'ammissione al passivo del credito vantato da Tivoli 2000 s.r.l. per Euro 5.700.000,00. La ricorrente contestava che l'ammissione fosse stata determinata dal dolo della creditrice, in quanto Tivoli 2000 avrebbe fraudolentemente taciuto di avere già promosso un'azione ex art. 2932 c.c. per il trasferimento di un terreno, obbligazione alternativa al pagamento del credito; la ricorrente ha affermato di aver scoperto tale comportamento doloso il 22/11/2012 (e, secondo altra allegazione, tramite accesso al fascicolo fallimentare con istanza del 20/12/2012), ma non ha fornito prove della data di scoperta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la domanda di revocazione è soggetta al termine perentorio di 30 giorni dalla scoperta del fatto ai sensi dell'art. 99 I. fall., ed è onere del ricorrente provarne la data di scoperta. Il giudice del merito ha ritenuto insufficiente la prova fornita (mera allegazione della scoperta il 22/11/2012 senza elementi probatori) e dunque ha correttamente dichiarato inammissibile la revocazione. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibile, in sede di legittimità, la nuova deduzione relativa alla visione del fascicolo fallimentare introdotta per la prima volta in cassazione. Spese a carico della ricorrente per complessivi Euro 9.200,00 oltre oneri di legge; applicabile l'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 ove dovuto il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98, comma 4, legge fallimentare
art. 98, comma 4, I. fall.
La revocazione contro l'ammissione di crediti ha natura di impugnazione straordinaria quando si fonda sul dolo della creditrice; richiede prova del dolo per ottenere la rescissione dell'ammissione.
art. 99, comma 1, legge fallimentare
art. 99, comma 1, I. fall.
La domanda di revocazione deve essere proposta entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o del documento; la data di scoperta è elemento del thema probandum che il ricorrente deve allegare e provare, a pena di inammissibilità.
art. 395 c.p.c.
I principi relativi alla revocazione per dolo processuale sono applicati per interpretare il requisito del dolo nella revocazione fallimentare: non basta violazione della lealtà, serve attività intenzionale fraudolenta (artifizi o raggiri) che abbia impedito la conoscenza della verità.
artt. 326, 398 c.p.c.
Richiamati in connessione con i rimedi processuali e le regole probatorie: in particolare per precisare limiti e requisiti della revocazione e del quadro probatorio richiesto.
art. 2932 c.c.
Norma sostanziale richiamata quale titolo dell'azione già promossa dalla creditrice (trasferimento del terreno) che la ricorrente riteneva alternativa all'obbligo di pagamento, e la cui esistenza era al centro della contestazione sul dolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamata in relazione al contributo unificato, la Corte dà atto della sua applicabilità ove dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 98, comma 4, legge fallimentare è un rimedio straordinario: chi la propone deve provare non solo l'esistenza del dolo della controparte ma anche la data in cui il dolo è stato scoperto, perché da essa decorre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 99.
- La 'scoperta' del dolo può avvenire per gradi e anche attraverso la conoscenza di circostanze o documenti acquisiti successivamente; tuttavia ogni elemento che componga la progressiva conoscenza deve essere allegato e provato dal ricorrente davanti al giudice di merito.
- La scoperta di un documento decisivo non coincide automaticamente con la scoperta del dolo: occorre dimostrare che il documento o la circostanza siano stati effettivamente idonei a rivelare l'inganno e che il ricorrente abbia avuto conoscenza effettiva e completa in una data determinata.
- In sede di cassazione non sono ammesse deduzioni di fatti nuovi o piste ricostruttive fondate su elementi non dedotti in precedenza; introdurre per la prima volta argomentazioni fattuali (es. accesso al fascicolo fallimentare) rende la censura inammissibile.
- La valutazione della data di scoperta e degli elementi di fatto è rimessa al giudice di merito; la Corte di cassazione non sindaca il convincimento del giudice di merito se basato su motivazioni plausibili e coerenti.
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