Sentenza del 25/11/2015 n. 6197 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento presuntivo - Imposte sui redditi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento presuntivo sintetico fondato sul redditometro. Tale strumento consente all'Amministrazione di stimare il reddito del contribuente sulla base delle spese sostenute e degli indici di capacità contributiva. Il contribuente può superare la presunzione fornendo, nel contraddittorio, una prova contraria concreta e specifica, dimostrando che le spese contestate sono state sostenute con redditi esenti o comunque non imponibili. Non è sufficiente una generica indicazione dell'esistenza di tali redditi: deve essere provata l'identità o il collegamento diretto tra le somme esenti e le spese considerate.
La decisione
Il principio affermato è favorevole all'utilizzabilità del redditometro come metodo di accertamento presuntivo, ma riconosce al contribuente la possibilità di fornire prova liberatoria. La prova deve dimostrare in modo puntuale che le spese utilizzate per la ricostruzione sintetica del reddito sono state finanziate proprio con redditi esenti o non imponibili. In assenza di tale dimostrazione specifica, la presunzione derivante dal redditometro resta idonea a fondare l'accertamento.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche e consente di ricostruire induttivamente il reddito sulla base delle spese sostenute e degli elementi indicativi di capacità contributiva, salva la prova contraria del contribuente.
Massime di principio
- Il redditometro costituisce una presunzione utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria per stimare il reddito, ma il contribuente deve essere posto in condizione di fornire chiarimenti e documentazione nel contraddittorio.
- Per contestare efficacemente un accertamento sintetico non basta dimostrare di aver avuto disponibilità di redditi esenti, risparmi o somme di terzi: occorre collegare tali risorse alle specifiche spese contestate.
- La prova liberatoria deve essere analitica, documentata e coerente sotto il profilo temporale e quantitativo; ricevute, bonifici, estratti conto, atti di donazione o altra documentazione possono essere necessari.
- In mancanza di una prova specifica sull'origine delle somme impiegate, la mera astratta disponibilità di redditi non imponibili non è sufficiente a neutralizzare la presunzione del redditometro.
- La valutazione deve concentrarsi sulla corrispondenza tra spese accertate e risorse finanziarie concretamente utilizzate, non soltanto sull'esistenza generica di fonti di reddito alternative.
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