Ordinanza n. 9858/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento (ric.) - della d.d. di Roma Capitale, Dipartimento Valorizzazione Patrimonio e Politiche Abitative, n. QC/921/2025 del 3.4.2025, prot. n. QC/34869/2025, pubblicata in pari data sull’Albo pretorio, recante “Attuazione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 136/2024, avente ad oggetto ‘Indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma’ così come integrata dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 dell’11 febbraio 2025. Approvazione dell’Avviso pubblico per l’affidamento di n. 8 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative”; - dell’“Avviso Pubblico per l’affidamento di n. 8 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”, approvato unitamente alla suddetta determina e pubblicato sul portale “Tuttogare” di Roma Capitale in data 3.4.2025, e di tutti gli ulteriori allegati, ivi compresa la scheda tecnica descrittiva del lotto su cui insiste la concessione della ricorrente e lo schema di concessione; - ove occorra, della d.d. rep. n. QC/1330/2025, prot. n. QC/56980/2025 del 13.5.2025, di istituzione del seggio di gara e della commissione di valutazione delle offerte; nonché per l’annullamento degli atti presupposti e connessi, quali in particolare - la deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 26.4.2024, recante “Indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma”; - la deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 dell’11.2.2025, recante “Indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma. Integrazione alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 136/2024”; - ove occorra, il regolamento della Regione Lazio 12.8.2016, n. 19 e s.m.i., recante “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”, nei limiti esposti con il ricorso; (mm.aa.) per l’annullamento - della d.d. di Roma Capitale - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, rep. n. QC/1832/2025, prot. n. QC/90203/2025 del 26.6.2025, recante presa d’atto della graduatoria redatta dalla Commissione e approvazione della graduatoria definitiva e della conseguente proposta di aggiudicazione afferente all’avviso pubblico per l’affidamento di n. 8 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale di cui al bando approvato con d.d. rep. n. Qc/921/2025, prot. n. Qc/34869/2025, con particolare riferimento al lotto 5, e dei relativi allegati quali, in particolare: tutti i verbali del seggio di gara e della commissione di valutazione delle offerte, e in particolare, per quanto qui rileva: verbale delle sedute del seggio di gara del 13.5.2025 e del 14.5.2025, in cui si è provveduto all’apertura delle buste amministrative relative al lotto 5; verbale di seconda seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 6.6.2025, di apertura delle offerte tecniche relative al lotto 5; verbale di seconda seduta riservata del 19.6.2025 di valutazione delle offerte tecniche relative al lotto 5; verbale di prima seduta pubblica del 24.6.2025 di valutazione delle offerte economiche relative al lotto 5, e di proposta di aggiudicazione; Allegato al verbale di prima seduta pubblica del 24.6.2025, recante la graduatoria relativa al lotto; - nei limiti esposti, della determinazione dirigenziale rep. n. QC/1215/2025, prot. n. QC/46146/2025 del 30.4.2025, recante “Autorizzazione alla prosecuzione dell’attività ai soggetti titolari di concessioni demaniali marittime formalmente scadute ma ancora nella materiale disponibilità del bene al fine di garantire il regolare avvio della stagione balneare 2025. Continuità operativa dei servizi all’utenza”; - ove occorra, del regolamento della Regione Lazio 12.8.2016, n. 19 e s.m.i., recante “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”, nei limiti esposti; - della d.d. rep. n. 2438/2025, prot. n. 110602/2025 dell’8.8.2025, recante “Differimento dei termini per l’accesso ai documenti amministrativi – Gare n. 4881, 4788, 5308 e 6169”; - di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e in particolare dell’Avviso pubblico approvato con d.d. prot. n. Qc/34869/2025; nonché per la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati, da disporsi in forma specifica, mediante esclusione dei controinteressati, aggiudicazione della concessione in favore della ricorrente, e subentro nel contratto di concessione medio tempore stipulato con la s.r.l.s. Il Mare, e/o per equivalente, secondo quanto sarà meglio determinato in corso di causa; e per l’accertamento dell’illegittimità ex art. 116 c.p.a. del silenzio rigetto di Roma Capitale all’istanza di accesso gli atti della procedura ritualmente presentata dalla ricorrente con pec del 25.7.2025; e conseguentemente per la condanna di Roma Capitale a ostendere i documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza di accesso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la documentazione richiesta era stata prodotta in giudizio da Roma Capitale e la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in considerazione di tutte le circostanze del caso.
Atto impugnato: silenzio rigetto sull'istanza di accesso ai documenti della procedura per l'affidamento di concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, nell'ambito del giudizio introdotto per l'annullamento degli atti relativi alla procedura per l'affidamento di otto concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, ha chiesto ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata tramite PEC il 25 luglio 2025. L'istanza riguardava le offerte di tutti i candidati precedenti in graduatoria, i verbali di valutazione delle offerte e la documentazione relativa alla verifica dell'aggiudicataria ai sensi dell'art. 20 del bando. Roma Capitale ha successivamente depositato in giudizio, tra il 24 aprile e il 4 maggio 2026, una serie di documenti. Alla camera di consiglio del 26 maggio 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione dell'istanza, ritenendo soddisfatta la propria esigenza documentale, e non si è opposta alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza di accesso ex art. 116, co. 2, c.p.a.
La domanda di tutela dell'accesso deve essere dichiarata improcedibile quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione produce la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla trattazione.
Massime di principio
- La domanda giudiziale di accesso agli atti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, mette a disposizione o deposita la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara che non sussiste più interesse alla decisione.
- La produzione in giudizio dei documenti richiesti con l'istanza di accesso può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia sull'accesso, senza necessità di una decisione di merito sul diritto di ostensione.
- Quando l'istanza di accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in ragione delle circostanze complessive del caso.
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