Sentenza del 31/10/2016 n. 8224 - Comm. Trib. Prov. Milano
ICI - Intimazione di pagamento - Prescrizione - Termine quinquennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza delle somme richieste mediante intimazione di pagamento, sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito. La questione riguardava il termine applicabile ai tributi locali, in particolare all'ICI: se quello ordinario decennale oppure quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per le obbligazioni periodiche o di durata.
La decisione
La sentenza ha qualificato i tributi locali come obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate da autonome scadenze e inserite in un rapporto continuativo. Di conseguenza, ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. L'intimazione di pagamento, se notificata dopo il decorso di cinque anni dall'ultima valida attività interruttiva, non può quindi fondare efficacemente la riscossione delle somme prescritte.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
Si prescrivono in cinque anni: (...) 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
La norma è stata interpretata nel senso che i tributi locali, compresa l'ICI, hanno natura di obbligazioni periodiche o di durata e sono pertanto soggetti alla prescrizione quinquennale, salvo atti validamente notificati che interrompano il decorso della prescrizione.
Massime di principio
- I tributi locali con scadenze periodiche, come l'ICI, sono generalmente soggetti alla prescrizione quinquennale e non a quella ordinaria decennale.
- La prescrizione deve essere verificata autonomamente per ciascuna annualità, poiché ogni obbligazione tributaria periodica costituisce un debito distinto.
- Un'intimazione di pagamento notificata dopo il decorso del termine quinquennale è contestabile se l'ente non dimostra l'esistenza di precedenti atti validamente notificati e idonei a interrompere la prescrizione.
- La verifica richiede il controllo delle date di scadenza del tributo, delle notifiche degli atti precedenti e dell'eventuale efficacia interruttiva di ciascun atto.
- La sola esistenza del ruolo o dell'intimazione non esclude la prescrizione: occorre accertare se il credito fosse ancora esigibile al momento della notifica.
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