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Sentenza

Sentenza del 21/12/2017 n. 5538 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Termini - Raddoppio - Atti notificati prima del 2 settembre 2015 - Ipotesi di reato - Astratta configurabilità - Denuncia - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che il raddoppio dei termini per l'accertamento non fosse applicabile, in assenza di un'effettiva instaurazione o conclusione favorevole di un procedimento penale. La questione riguardava atti impositivi notificati prima del 2 settembre 2015 e la sufficienza della mera astratta configurabilità di un reato, sulla base di seri indizi, ai fini dell'obbligo di presentare la denuncia penale.

La decisione

È stato affermato che, per gli atti impositivi emessi prima del 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini opera quando, a seguito del riscontro di seri indizi di reato a carico del contribuente, sorge l'obbligo di trasmettere la comunicazione di notizia di reato. Non è necessario che il pubblico ministero eserciti l'azione penale, né che il procedimento penale si concluda con una condanna o con altro esito determinato. Pertanto, la successiva decisione dell'autorità penale non incide sulla validità del raddoppio, purché al momento dell'accertamento sussistessero seri indizi e l'obbligo di denuncia.

Norme richiamate

  • Disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario, applicabile agli atti anteriori al 2 settembre 2015

    Il raddoppio dei termini è collegato all'obbligo di presentare la denuncia per una possibile violazione penale tributaria, non alla concreta apertura o all'esito del procedimento penale.

  • Obbligo di comunicazione della notizia di reato

    È sufficiente che emergano seri indizi idonei a rendere astrattamente configurabile un reato e a far sorgere l'obbligo di denuncia; non occorre una successiva valutazione favorevole del pubblico ministero o del giudice penale.

Massime di principio

  • Per gli atti impositivi anteriori al 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini può operare già quando emergono seri indizi di reato che impongono la denuncia.
  • La validità del raddoppio va valutata sulla situazione esistente al momento dell'accertamento, non sulla base dell'esito successivo del procedimento penale.
  • L'archiviazione, la mancata esercitazione dell'azione penale o l'assoluzione non eliminano automaticamente il raddoppio dei termini.
  • Non è sufficiente un richiamo meramente formale a una possibile violazione penale: devono sussistere seri indizi e un'effettiva astratta configurabilità del reato.

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