Sentenza n. 7557/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 1920/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale del 3 gennaio 2012 che ingiunge la demolizione di un manufatto prefabbricato in legno di circa 51,83 mq, con portico, realizzato su basamento in cemento armato in assenza di titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria di un terreno agricolo di 1.989 mq, ricadente in area sottoposta a vincoli paesaggistici e sismici, ha impugnato l’ordinanza di demolizione del 3 gennaio 2012, notificata il 19 gennaio 2012. In primo grado aveva dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’erronea qualificazione dell’opera come nuova costruzione: secondo la ricorrente, il manufatto, destinato al deposito di attrezzi necessari alla coltivazione e di modeste dimensioni, era pertinenziale al fondo e non richiedeva un titolo edilizio. Respinte le censure dal TAR Lazio, la proprietaria ha riproposto in appello entrambi i motivi: ha sostenuto che la comunicazione di avvio fosse sempre dovuta, non essendo state indicate ragioni ostative, e che le caratteristiche dimensionali e funzionali dell’opera ne dimostrassero la strumentalità all’attività agricola e quindi la natura pertinenziale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi i motivi e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso la natura di pertinenza urbanistico-edilizia: questa riguarda opere di modesta entità, accessorie a un edificio principale e inidonee a generare ulteriore carico urbanistico; non comprende manufatti che, per dimensioni e caratteristiche funzionali, abbiano autonomia e autonomo valore di mercato. Il manufatto, pur dichiarato strumentale all’attività agricola dalla proprietaria, presenta oggettive caratteristiche costruttive e dimensionali che lo rendono autonomo. La sua realizzazione ha trasformato stabilmente il territorio in area vincolata e richiedeva il permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001; inoltre, non era contestato il mancato rispetto del lotto minimo previsto per edificare in zona agricola. Accertata la legittimità del presupposto sostanziale dell’ordine, il giudice ha ritenuto non invalidante l’omessa comunicazione di avvio, applicando l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Appello respinto; nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
secondo il quale sono interventi di nuova costruzione, quelli «di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio» non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti (manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo).
La nozione di nuova costruzione comprende le trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio non riconducibili alle categorie edilizie indicate dalla disposizione; il manufatto in esame, autonomo per caratteristiche e dimensioni e incidente sull’assetto dei luoghi, rientra in tale ambito.
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
In ragione di ciò è pacifica la necessità del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, letto in combinato con la definizione dettata dall’art. 3, comma 1, lett. e), del medesimo testo unico
Le nuove costruzioni che trasformano il territorio e non ricadono nelle categorie edilizie diverse richiedono il permesso di costruire; tale titolo era necessario per il manufatto realizzato nell’area vincolata.
art. 7 l. 241/1990
Il rigetto delle censure di ordine sostanziale comporta infine l’applicazione della c.d. sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione a quella di mancata partecipazione procedimentale riproposta con il primo motivo d’appello.
La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio non conduce all’annullamento quando, respinte le contestazioni sostanziali, opera la regola di non annullabilità prevista dall’art. 21-octies, comma 2.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il rigetto delle censure di ordine sostanziale comporta infine l’applicazione della c.d. sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione a quella di mancata partecipazione procedimentale riproposta con il primo motivo d’appello.
La violazione partecipativa dedotta non comporta l’annullamento dell’ordine di demolizione, una volta respinte le censure sostanziali contro il presupposto dell’intervento repressivo.
art. 101, comma 1, c.p.a.
Peraltro, come rilevato dalla sentenza di primo grado, con statuizione non censurata ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm. a mezzo del presente appello, il fabbricato abusivo ricade in zona vincolata e ha comportato un’alterazione dello stato dei luoghi.
La statuizione del primo giudice sulla collocazione in area vincolata e sull’alterazione dello stato dei luoghi, non specificamente censurata in appello, resta ferma nel giudizio di gravame.
Massime di principio
- La pertinenza urbanistico-edilizia consiste in un’opera di modesta entità, accessoria a un edificio principale e inidonea a determinare un ulteriore carico urbanistico; non è pertinenziale il manufatto che, per dimensioni e caratteristiche funzionali oggettive, presenti autonomia e autonomo valore di mercato.
- La dichiarata strumentalità di un manufatto rispetto all’attività agricola, quale scelta soggettiva del proprietario, non è sufficiente a conferirgli natura pertinenziale quando le sue caratteristiche costruttive e dimensionali ne rivelino l’autonomia urbanistico-edilizia.
- Un manufatto che determina una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non riconducibile alle categorie edilizie diverse dalla nuova costruzione, richiede il permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001.
- Quando sono respinte le censure sostanziali contro il presupposto dell’ordine di demolizione, la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio può essere superata mediante l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
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