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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00485/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione, davanti al giudice del lavoro, di una cartella di pagamento relativa a crediti previdenziali. Il giudizio di appello era stato definito dalla corte territoriale con declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione del sopravvenuto annullamento d'ufficio della cartella per effetto di disposizioni sopravvenute (richiamati il d.l. n. 119 del 2018 e il d.l. n. 41 del 2021). Pur prendendo atto della cessazione della materia del contendere, la corte d'appello aveva posto le spese a carico dell'appellante applicando il criterio della soccombenza virtuale e aveva inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 e delle norme richiamate sulla definizione/annullamento ope legis, sostenendo che, in caso di cessazione della materia del contendere derivante da annullamento ex lege dell'unica cartella opposta, non poteva applicarsi la soccombenza virtuale e le spese dovevano essere compensate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla regolazione delle spese. Ha cassato la sentenza impugnata solo in parte qua, ritenendo erronea l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale dopo la cessazione della materia del contendere per annullamento ope legis della cartella. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando compensate le spese del giudizio di appello. Ha poi condannato l'istituto previdenziale e l'agente della riscossione, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    la Corte afferma che, in caso di cessazione della materia del contendere determinata da annullamento ope legis della cartella, non va applicato il criterio della soccombenza virtuale, ma va disposta la compensazione delle spese del giudizio definito per effetto della normativa sopravvenuta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la ricorrente ne lamentava l'erronea applicazione insieme al regime delle spese e al contributo unificato; il testo non sviluppa oltre il tema, salvo il richiamo nell'oggetto della censura.

  • d.l. n. 119 del 2018

    il richiamo è operato per affermare che l'annullamento ope legis, in presenza dei presupposti di legge, determina cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e comporta compensazione delle spese.

  • d.l. n. 41 del 2021

    è menzionato quale ulteriore base normativa dell'annullamento d'ufficio della cartella, idoneo a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018

    l'annullamento opera automaticamente, ipso iure, in presenza dei presupposti di legge e, con riguardo ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    viene richiamato in via comparativa per affermare che, analogamente alla definizione agevolata, le spese non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la Corte lo utilizza per decidere nel merito sulla sola questione delle spese, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    è richiamato per la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza nei confronti dei controricorrenti.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è annullata ope legis per effetto di una disciplina sopravvenuta, la controversia viene meno per cessazione della materia del contendere e il processo si estingue sul punto.
  • In tale ipotesi non si applica la soccombenza virtuale per la regolazione delle spese del grado definito, perché la definizione della lite deriva da un fatto esterno e non dall'esito del contraddittorio tra le parti.
  • La cessazione della materia del contendere determinata da annullamento automatico del carico comporta la compensazione delle spese del giudizio relativo alla cartella impugnata.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito la sola questione delle spese ex art. 384, comma 2, c.p.c.
  • La parte che ha dovuto proporre ricorso per cassazione a causa dell'errore nella regolazione delle spese può ottenere la condanna alle spese del giudizio di legittimità nei confronti delle controparti resistenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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