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Sentenza

Sentenza n. 9606/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza sindacale “urgente e contingibile” n. 5 del 14/02/2026, con la quale il Comune di Formello, visto il Rapporto Amministrativo n. 41 del 14/02/2026 della Polizia Locale, relativo all’immobile sito in Formello, Viale Romania, n. 6, contraddistinto al Catasto Fabbricati al Fg. 7, Part. 117, Sub 1, di proprietà delle ricorrenti, e ritenute sussistenti le condizioni per adottare un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di salvaguardare l’integrità e l’incolumità fisica degli occupanti l’immobile a qualsiasi titolo, ha dichiarato l’inagibilità del predetto edificio per motivi di pubblica incolumità fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza dello stesso; ordinato il divieto di accesso e di permanenza nel fabbricato nonché di provvedere immediatamente allo sgombero delle persone occupanti l’immobile, a qualsiasi titolo, e il divieto di transito, veicolare e pedonale, nel tratto di Viale Romania antistante l’immobile tramite opportuni mezzi e segnaletica. Infine, ha disposto che i suddetti divieti: “opereranno sino a che non siano effettuati i necessari interventi di messa in sicurezza previa approvazione del relativo progetto da parte dell’UTC; che siano chiusi, in modo provvisorio, tutti gli accessi al fabbricato, con recinzioni mobili, nastri e avvisi da porsi all’entrata dell’immobile stesso, sino a data da stabilirsi…”

Giustizia amministrativa202604177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che ha dichiarato inagibile un immobile, disposto lo sgombero e interdetto l’accesso alla strada e al fabbricato senza fissare un termine finale di efficacia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 5 del 14 febbraio 2026, adottata dopo eventi meteorologici avversi e fenomeni di caduta massi lungo la strada comunale di accesso all’immobile. Hanno dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 e dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, il difetto di istruttoria e di motivazione, la genericità e indeterminatezza dell’atto, l’assenza dei presupposti di eccezionalità, imprevedibilità e urgenza, nonché la sproporzione delle misure adottate. In particolare, hanno sostenuto che il pericolo riguardasse la strada e il costone, non l’abitazione, situata a circa 270 metri dal fronte di caduta massi e non sottostante al versante, e che non fosse stata acquisita alcuna perizia attestante vizi strutturali o rischi propri del fabbricato. Hanno inoltre dedotto che la situazione di pericolo fosse nota da oltre vent’anni e che l’ordinanza trasferisse sui privati le conseguenze dell’inerzia comunale. Con una seconda domanda hanno azionato il rito avverso il silenzio, chiedendo che il Comune fosse condannato a provvedere alla messa in sicurezza della strada, oltre al risarcimento del danno da ritardo e all’indennizzo ex art. 2-bis l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda di annullamento. Ha ritenuto sussistente una situazione di pericolo attuale e grave, ma ha rilevato l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui non prevedeva un termine finale di efficacia. Quando il pericolo è eliminabile mediante specifici interventi di messa in sicurezza, anche eventualmente eseguiti d’ufficio dall’amministrazione in sostituzione del privato obbligato, l’ordinanza contingibile e urgente deve indicare un termine finale congruamente commisurato alla natura e complessità degli interventi e alle condizioni dei soggetti incisi, bilanciando sicurezza pubblica e diritto all’abitazione. La mera imposizione ai proprietari del costone dell’obbligo di intervenire, la presa d’atto dell’inottemperanza, la reiterazione delle intimazioni e la produzione di un preventivo relativo alla sola fase preliminare di studio geologico non sono state ritenute sufficienti, in assenza dell’attivazione dei poteri sostitutivi e di un concreto cronoprogramma. L’annullamento è stato quindi disposto limitatamente alla mancata previsione del termine finale, restando ferme le altre misure prescrittive; il Comune dovrà adottare un nuovo provvedimento integrativo nel più breve termine possibile. La domanda avverso il silenzio è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché diretta a ottenere un’attività materiale di messa in sicurezza e non l’esercizio di una potestà provvedimentale, con conseguente spettanza della tutela al giudice ordinario, salvo i casi di giurisdizione esclusiva. La domanda risarcitoria per danno da ritardo è stata respinta perché non era stato provato alcun pregiudizio patrimoniale risarcibile. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro, mentre le spese nei confronti di Acea S.p.A. sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone una situazione concreta di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, e richiede straordinarietà, urgenza, imprevedibilità e contingibilità.

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Le ordinanze sindacali extra ordinem sono ammissibili per fronteggiare emergenze eccezionali e imprevedibili e non possono sostituire stabilmente gli strumenti ordinari di gestione del rischio.

  • artt. 3 e 7 l. 241/1990

    Le ricorrenti li hanno invocati per contestare il difetto di istruttoria e motivazione dell’ordinanza; la decisione ha fondato l’annullamento sulla mancata previsione del termine finale di efficacia.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio è esperibile soltanto quando l’obbligo di provvedere implichi l’esercizio di una potestà autoritativa; non è utilizzabile per ottenere un’attività meramente materiale.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    La domanda di risarcimento del danno da ritardo non può essere accolta in assenza della prova di un pregiudizio patrimoniale suscettibile di ristoro.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili e urgenti richiede una situazione di pericolo concreto, attuale e grave, non fronteggiabile tempestivamente con gli strumenti ordinari, oltre ai caratteri di straordinarietà, urgenza, imprevedibilità e contingibilità.
  • Quando il pericolo può essere eliminato mediante interventi di messa in sicurezza individuabili e realizzabili dall’amministrazione, l’ordinanza contingibile e urgente deve prevedere un termine finale di efficacia, calibrato sulla natura e complessità degli interventi e sulle condizioni dei soggetti destinatari della misura.
  • L’assenza di una scadenza predeterminata può essere sostituita dal riferimento a un mutamento oggettivo della situazione di fatto solo quando la causa del pericolo non sia destinata a esaurirsi entro una scadenza prevedibile; non è sufficiente quando il rischio sia eliminabile mediante specifici lavori di messa in sicurezza.
  • La mera intimazione ai privati obbligati di eseguire gli interventi, accompagnata dalla presa d’atto dell’inottemperanza o da generiche assicurazioni sull’imminente affidamento di incarichi tecnici, non esonera il Comune dall’attivazione dei poteri sostitutivi disponibili per la tutela dell’incolumità pubblica.
  • L’azione avverso il silenzio non è esperibile per ottenere dal Comune un’attività materiale di messa in sicurezza, poiché presuppone un obbligo di esercitare una potestà autoritativa; la tutela della posizione corrispondente spetta al giudice ordinario, salvo il ricorrere di una materia di giurisdizione esclusiva.
  • La domanda risarcitoria per danno da ritardo richiede la prova concreta di un pregiudizio patrimoniale risarcibile; la mera inerzia amministrativa non è di per sé sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiEfficacia ed esecuzione del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietàSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizione

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