Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28241/2020 del 10/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Santa Maria C.V. che aveva accolto l'opposizione proposta dalla CODAP spa contro un precetto fondato su ingiunzione ai sensi del R.D. 639/1910 per canoni e consumi idrici riferiti agli anni 1996-1998. Le questioni principali riguardavano: a) la giurisdizione competente (giudice ordinario vs. giudice tributario) in relazione alla natura delle somme richieste; b) l'onere della prova circa la natura e il fatto generatore del credito; c) l'onere della prova circa la preventiva notifica dell'ingiunzione su cui il precetto si fondava; d) la legittimazione del Consorzio ASI a incassare o a transigere le somme. Il Comune deduceva errori nella valutazione probatoria e nella distribuzione dell'onere della prova da parte dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) il ricorrente non abbia fornito prova positiva e specifica della natura e del fatto generatore dei crediti azionati; la semplice affermazione di "non contestazione" non può sostituire la prova di fatti costitutivi o di qualificazione del credito; 2) in presenza di ambiguità nelle causali addotte (alimentazione di acqua potabile vs. servizi reflui), non spetta al precettato l'onere di provare il fatto negativo della mancata notifica dell'ingiunzione, ma al notificante dimostrare la regolarità della notifica dell'atto costitutivo del titolo esecutivo; 3) l'opponente che dichiara di non avere mai ricevuto l'ingiunzione può così recuperare la tutela sul merito del rapporto, essendo l'ingiunzione un titolo paragiudiziale la cui efficacia esecutiva dipende dalla notifica; 4) i primi quattro motivi sono infondati, gli ultimi due inammissibili per mera censura del giudizio di valutazione delle prove; 5) le spese sono integralmente compensate tra le parti; 6) è disposta l'applicazione della normativa sul contributo unificato (art. 13 DPR 115/2002, comma 1-quater) con possibile obbligo a carico del ricorrente. In sintesi, il rigetto è fondato sulla mancata prova da parte del Comune e sul principio per cui l'ufficio che invoca l'ingiunzione deve provare la sua regolare notifica.

Norme richiamate

  • R.D. 17 giugno 1910, n. 639

    L'ingiunzione prevista dal R.D. è considerata titolo paragiudiziale: la sua efficacia esecutiva e la decorrenza del termine per proporre opposizione sono collegate alla sua regolare notifica. In mancanza di prova della notifica l'opponente può contestare il merito anche in opposizione a precetto.

  • Art. 479 cod. proc. civ.

    L'esecuzione è subordinata alla notifica del titolo esecutivo e del precetto; la notifica dell'ingiunzione può assolvere funzione sostitutiva rispetto alla notifica del titolo ai fini dell'esecuzione.

  • Art. 2697 cod. civ.

    Regola la distribuzione dell'onere della prova: spetta a chi deduce un fatto costitutivo o una pretesa dimostrarne gli elementi; il giudice non può trasferire ingiustificatamente l'onus probandi a parte diversa da quella onerata.

  • Art. 115 cod. proc. civ.

    Limiti alla censura in cassazione sulla valutazione delle prove: può essere dedotta la violazione solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti; la mera diversa valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.

  • Art. 116 cod. proc. civ.

    Attribuisce al giudice di merito il potere di valutare le prove offerte dalle parti; la Corte di cassazione non sostituisce tale valutazione se non per profili di diritto.

  • Art. 13 DPR 115/2002, comma 1-quater (inserito dall'art.1, comma 17, L. 228/2012)

    Prevede l'obbligo, in specifiche ipotesi processuali, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'applicazione nei confronti del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando un procedimento esecutivo si fonda su un ingiunzione amministrativa (titolo paragiudiziale), l'efficacia esecutiva e il termine per l'opposizione dipendono dalla regolare notifica dell'ingiunzione: chi agisce in esecuzione deve provare quella notifica.
  • La 'non contestazione' invocata per sostenere la natura di un credito non sostituisce la prova positiva della natura e del fatto generatore del credito; il creditore deve fornire elementi chiari e specifici del credito che agisce.
  • In presenza di cause diverse addotte a titolo della stessa pretesa (es. fornitura di acqua potabile vs. servizi reflui), l'ambiguità beneficia della parte che contesta la competenza o la fondatezza: la qualificazione della somma non può essere desunta da mere assunzioni non provate.
  • La distribuzione dell'onere della prova segue le regole civili generali: fatti costitutivi devono essere provati da chi li allega; non è consentito trasferire ingiustificatamente l'onere probatorio sul resistente.
  • Le censure sulla valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione se limitate a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito; la cassazione interviene solo per errori di diritto o travisamento dei fatti oggettivamente provati.
  • Se il soggetto che ha emesso l'ingiunzione non produce il provvedimento e la prova della sua notifica, il destinatario del precetto può contestare la procedura esecutiva anche dopo lungo tempo e ottenere l'ammissibilità dell'opposizione.
  • In giudizio di cassazione, anche in caso di soccombenza, può disporsi la compensazione integrale delle spese quando vi sia stata necessità di chiarimenti sulla corretta ripartizione dell'onere della prova e non vi siano posizioni di netta malafede.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.