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Sentenza

Sentenza del 03/07/2017 n. 2924 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Calcolo del valore dell'avviamento aziendale - Metodo prospettico - Congruità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità e la congruità del calcolo prospettico dell’avviamento aziendale effettuato dall’ufficio. In particolare, si contestava la determinazione del valore sulla base della redditività futura, parametrata alla media dei ricavi degli ultimi tre periodi d’imposta, nonché l’utilizzo di un orizzonte temporale di cinque anni e di un tasso di attualizzazione del 10%. Secondo il principio richiamato, ai fini dell’imposta di registro la redditività deve essere applicata alla media dei ricavi, e non degli utili operativi, accertati o dichiarati, cui va poi applicato il moltiplicatore previsto dalla normativa.

La decisione

La valutazione dell’amministrazione finanziaria è stata ritenuta congrua. È stato considerato legittimo il metodo prospettico fondato sull’ipotesi che, per cinque anni, le condizioni reddituali potessero rimanere invariate, con applicazione di un tasso di attualizzazione del 10%. Il valore dell’avviamento poteva quindi essere determinato utilizzando la percentuale di redditività ritenuta congrua dal giudice, calcolata sulla media dei ricavi degli ultimi tre periodi d’imposta e corretta mediante il moltiplicatore normativamente previsto.

Norme richiamate

  • Art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma disciplina i criteri di determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro e consente di fare riferimento al valore venale del bene o dell’azienda trasferita, compreso l’avviamento.

  • Art. 2, comma 4, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460

    Prevede il criterio di determinazione del valore dell’avviamento mediante l’applicazione di una percentuale di redditività alla media dei ricavi degli ultimi tre periodi d’imposta, seguita dall’applicazione del relativo moltiplicatore.

  • Cassazione, sentenza n. 7324 del 28 marzo 2014

    Ha chiarito che la percentuale di redditività deve essere parametrata alla media dei ricavi, e non degli utili operativi, accertati o dichiarati negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori al trasferimento.

Massime di principio

  • L’amministrazione finanziaria può determinare l’avviamento con un metodo prospettico, basato sulla capacità reddituale futura dell’azienda o del ramo trasferito.
  • La base di riferimento ordinaria è costituita dalla media dei ricavi degli ultimi tre periodi d’imposta, non dalla media degli utili operativi.
  • La stima prospettica può assumere, se adeguatamente motivata, la permanenza delle condizioni reddituali per un periodo pluriennale, come cinque anni.
  • L’utilizzo di un tasso di attualizzazione, anche del 10%, può essere ritenuto congruo dal giudice quando risulti coerente con le caratteristiche dell’attività e con il rischio della previsione.
  • Chi contesta la stima deve fornire elementi concreti per dimostrare che la percentuale di redditività, il periodo prospettico, il tasso di attualizzazione o i dati reddituali utilizzati siano irragionevoli o non rappresentativi.

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