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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2152/2021 del 29/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, accogliendo l'appello di Vincenzo La Grotta, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della Navale Assicurazioni per circa €152.332,06, in quanto la Corte territoriale aveva ammesso e dato rilievo al giudizio di querela di falso introdotto dall'appellante (La Grotta) in appello, il quale aveva contestato l'autenticità delle sottoscrizioni poste su un atto di coobbligazione/fideiussione. UnipolSai deduceva violazione di norme processuali (artt. 2702 c.c., 216, 221, 235, 214-220 e 355 c.p.c. e riferimenti all'art. 360 c.p.c.) sostenendo che la querela di falso fosse inammissibile dopo che la sottoscrizione era stata verificata in primo grado con esito positivo e censurava l'autorizzazione alla querela e la vincolatività, nel giudizio d'appello, della sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva accertato la falsità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di UnipolSai. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva ammesso la querela di falso e, sulla base dell'esito definitivo del giudizio di querela (passato in giudicato), aveva ritenuto vincolante tale accertamento per la decisione sull'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto medesimo. La Cassazione ha altresì fissato il principio di diritto che delimita i casi di ammissibilità della querela di falso dopo una verificazione: la querela è inammissibile nell'ambito dello stesso processo solo se l'accertamento di autenticità è già passato in giudicato e la querela è proposta unicamente per rimettere in discussione quella autenticità; è ammessa invece se il giudicato della verificazione non è ancora intervenuto o se la querela mira anche a contestare la verità del contenuto del documento (falso ideologico). La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 221 cod. proc. civ.

    la querela di falso può proporsi, tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato

    La Corte interpreta la norma nel senso che la proposizione della querela è liberamente consentita fino al formarsi di un giudicato sulla "verità del documento"; tale concetto comprende sia la genuinità del contenuto che l'autenticità della sottoscrizione. Solo il giudicato sul documento impedisce la querela.

  • art. 355 cod. proc. civ.

    se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale

    La norma disciplina la procedura in appello quando è proposta querela: obbligo di sospensione e riassunzione del giudizio di falso. La Corte sottolinea che il giudice d'appello deve valutare la rilevanza del documento e la mancanza di giudicato sulla sua verità.

  • artt. 214-220 cod. proc. civ.

    Rimando alle norme che regolano la verificazione dell'autenticità della scrittura privata; la Corte ricorda che la verificazione accerta l'autenticità della sottoscrizione e può concludersi con un accertamento suscettibile di giudicato.

  • art. 2702 cod. civ.

    Norma sostanziale sul valore probatorio della scrittura privata e sull'onere della prova in ordine alla sottoscrizione; richiamata nel contesto della differenza tra accertamento di autenticità e contestazione di falsità.

  • art. 216 cod. proc. civ.

    Prevede la facoltà di chiedere la verificazione anche in via principale (oltre che incidentale); utile per distinguere i rimedi processuali alternativi.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 4)

    Richiamato come riferimento ai vizi dedotti in cassazione (violazione di norme processuali e falsa applicazione). La Corte ha esaminato tali censure nel merito e le ha rigettate.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma sulla trattazione del ricorso per Cassazione e deposito di memorie: la Corte ha dato rilievo alle comunicazioni e memorie ex art. 380-bis nel procedimento.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiami normativi relativi al contributo unificato e al versamento in caso di determinati esiti processuali; la sentenza ne dispone la verifica e l'eventuale versamento.

  • art. 24 Cost.

    Ricordato quale garanzia costituzionale del diritto di agire in giudizio; utilizzato per argomentare contro l'introduzione di limiti pretori alla proposizione della querela di falso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale del giusto processo per contestare l'eventuale introduzione di limiti non previsti dalla legge alla proposizione della querela di falso.

Massime di principio

  • La querela di falso è ammissibile in qualsiasi stato e grado del processo finché non sia intervenuto un giudicato sulla "verità del documento"; tale verità comprende sia l'autenticità della sottoscrizione sia la genuinità del contenuto, ma il giudicato sul documento è l'unico limite assoluto all'introduzione della querela.
  • Se prima nel processo è stata disposta una verificazione sull'autenticità della sottoscrizione, la querela di falso è inammissibile nell'ambito dello stesso processo solo quando: a) l'accertamento dell'autenticità è già passato in giudicato; e b) la querela sia proposta esclusivamente per rimettere in discussione quella autenticità. In tutti gli altri casi la querela è ammissibile.
  • La querela di falso è comunque ammissibile se mira a dimostrare la falsità ideologica o la non veridicità del contenuto del documento, anche se è stata precedentemente effettuata una verificazione dell'autenticità.
  • Se si formano giudicati contrastanti (per es. verificazione che accerta autenticità e, poi, giudicato di falsità da querela), prevale il giudicato formatosi anteriormente alla proposizione della querela quando quest'ultima sarebbe stata inammissibile ai sensi dell'art. 221; in sostanza la regola processuale che impedisce la querela dopo il giudicato sul documento comporta l'inopponibilità del successivo giudicato di falso.
  • Prassi operativa: prima di proporre o consentire una querela di falso verificare sempre se l'accertamento di verificazione è già passato in giudicato; se non è ancora definitivo, la querela può essere strategica, ma occorre documentare e indicare chiaramente le prove ed elementi di falsità, specialmente se la querela riguarda soltanto l'autenticità della firma.
  • Scelta difensiva: il soggetto resistente alla produzione di una scrittura privata deve valutare, caso per caso, se optare per il disconoscimento (con verificazione) o per la querela di falso, tenendo conto dei diversi effetti (effetto erga omnes della querela e possibilità di contestare anche il contenuto) e del rischio di impotenza del rimedio se già è sorto un giudicato.

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