Sentenza n. 1188/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “- del provvedimento del Questore di Torino (-OMISSIS-) dell’-OMISSIS- con il quale è stato vietato al ricorrente, “per il periodo di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, l'accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l'incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League, National League) e a quelli nazionali di ogni categoria, gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I.”; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A.SPO. del Questore di Torino, della durata di cinque anni, con divieto di accesso agli impianti e agli incontri di calcio
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di D.A.SPO.)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il D.A.SPO. adottato a seguito di scontri tra tifosi avvenuti a Torino alla vigilia della partita Juventus-Torino, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere e contestando, in particolare, l'insussistenza di elementi probatori o indiziari idonei a dimostrare la sua partecipazione agli scontri o l'agevolazione delle condotte violente del gruppo ultras. La Questura aveva affermato che il ricorrente era stato riconosciuto tra i tifosi del Torino coinvolti negli scontri. Il ricorrente risultava tuttavia presente, secondo le immagini prodotte, davanti a un locale di piazza Vittorio, in un luogo diverso e vicino a quello degli scontri, in un contesto non violento. La Questura non aveva fornito specifica corrispondenza documentale alla tesi secondo cui egli si sarebbe successivamente spostato verso il luogo degli scontri. In corso di giudizio l'Amministrazione ha inoltre prodotto messaggi tratti da una chat Signal, nei quali il ricorrente aveva scritto "Controllate tutto" e "Io sto andando a lavoro"; tali messaggi sono stati ritenuti non decisivi. Il Collegio ha rilevato anche che l'eventuale diversa prospettazione, secondo cui il ricorrente avrebbe soltanto rafforzato l'intento violento e intimidatorio del gruppo, avrebbe comportato una sostanziale modificazione dell'addebito originario, fondato invece sulla partecipazione agli scontri.
La decisione
Il TAR ha accolto il secondo motivo, ritenendo insufficiente il quadro indiziario posto a fondamento del D.A.SPO. La misura appartiene alla prevenzione amministrativa e non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente una valutazione secondo la logica del "più probabile che non"; tuttavia, poiché incide sulla libertà di circolazione garantita dall'art. 16 Cost., deve fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idonei a sostenere un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. Nel caso concreto, la sola presenza del ricorrente in un luogo vicino ma diverso da quello degli scontri, in un contesto non violento, non dimostrava né la sua presenza al momento della rissa né la partecipazione attiva alle condotte violente. Neppure i messaggi della chat, considerati nel loro tenore letterale, colmavano le lacune probatorie. Il giudice ha inoltre escluso che l'Amministrazione potesse fondare il provvedimento, in giudizio, su un addebito diverso e sostanzialmente nuovo, quale la mera agevolazione psichica del proposito violento del gruppo, senza una specifica motivazione originaria e senza l'indicazione degli elementi indiziari e dell'efficienza causale della condotta. Anche un'eventuale condotta di agevolazione psichica può rilevare ai fini del D.A.SPO., ma deve essere compiutamente motivata e provata sul piano indiziario; la mera presenza nei pressi dei luoghi e l'interesse successivo per gli articoli di stampa non sono sufficienti. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il provvedimento è stato annullato e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 401/1989
La misura del D.A.SPO. può essere applicata soltanto in presenza di elementi indiziari idonei a collegare concretamente il destinatario alle condotte rilevanti previste dalla norma; nel caso esaminato non è stata dimostrata neppure indiziariamente la partecipazione attiva alla rissa o un'effettiva condotta di agevolazione del proposito criminoso del gruppo.
art. 16 Cost.
Poiché il D.A.SPO. incide sulla libertà di circolazione, la misura deve essere sorretta da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e da un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il D.A.SPO., in quanto misura di prevenzione amministrativa, non richiede la prova della condotta oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve comunque essere fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità, proporzionato all'incidenza della misura sulla libertà di circolazione.
- La mera presenza del destinatario nei pressi del luogo in cui si sono verificati scontri tra tifosi, in un contesto non violento e senza prova del successivo raggiungimento del luogo degli incidenti, non è sufficiente a dimostrare la partecipazione agli scontri o a giustificare un D.A.SPO.
- Anche l'eventuale agevolazione psichica dell'azione violenta di un gruppo può costituire condotta rilevante ai fini del D.A.SPO., ma deve essere specificamente contestata e motivata nel provvedimento, con l'indicazione degli elementi indiziari e dell'efficienza causale della condotta; tale addebito non può essere introdotto per la prima volta o sostanzialmente modificato in giudizio.
- La manifestazione di interesse, successiva agli scontri, per gli articoli di stampa relativi agli incidenti, unitamente alla mera presenza nei pressi dei luoghi dei fatti, non dimostra di per sé un'effettiva condotta di agevolazione del proposito criminoso del gruppo.
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