Ordinanza n. 6024/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza di sgombero ex art. 2-decies, 2 comma, Legge 575/65 (oggi trasfuso nel comma 2 dell'art. 47 del d.lgs 6.9.2011 n. 159), prot. interno -OMISSIS- del 1.06.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero o ordine di liberazione adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordine di liberazione adottato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 2-decies, comma 2, della legge n. 575/1965, oggi trasfuso nell'art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011. Il TAR, dopo la trattazione della causa all'udienza pubblica del 25 febbraio 2026, ha rilevato la necessità di acquisire il provvedimento, completo di motivazione, con cui il Tribunale di Bari avrebbe deciso il giudizio di revocazione indicato negli atti, discusso il 4 febbraio 2026. Dal testo non risultano ulteriori motivi di ricorso né una valutazione definitiva sulla legittimità dell'ordine di sgombero.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando ai ricorrenti di depositare entro il 20 giugno 2026 il provvedimento completo di motivazione relativo al giudizio di revocazione pendente dinanzi al Tribunale di Bari. Ha quindi rinviato la discussione del merito all'udienza pubblica del 4 novembre 2026, riservando ogni provvedimento definitivo all'esito dell'acquisizione documentale. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 2-decies, comma 2, l. 575/1965
Indicato come base normativa dell'ordine di sgombero impugnato; la disposizione è richiamata come oggi trasfusa nell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 159/2011.
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale disposizione vigente nella quale è trasfusa la disciplina posta a fondamento dell'ordine di liberazione impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della misura di oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un ricorso amministrativo, è rilevante l'esito di un giudizio pendente davanti al giudice ordinario, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione del relativo provvedimento, completo di motivazione, prima di definire il merito.
- L'acquisizione istruttoria di un provvedimento sopravvenuto o comunque rilevante per la decisione consente al giudice amministrativo di rinviare la discussione del merito e di riservare ogni statuizione definitiva all'esito del deposito documentale.
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