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Decreto dirigenziale n. 391 del 26/11/2020

Decreto Dirigenziale protocollo 0000391 del 27/11/2020 relativo all'immatricolazione dei veicoli di fine serie ai sensi del regolamento (UE) 858/2018

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto consente, in ragione dell’emergenza COVID-19 e delle ricadute sul settore automobilistico, l’immatricolazione secondo la procedura di fine serie di veicoli delle categorie M1 e N1 classe I non conformi alla fase euro 6d ISC-FCM a decorrere dal 1° gennaio 2021. Viene disposto che, per tali veicoli, non si applichino i limiti quantitativi dell’allegato V, parte B, del Regolamento (UE) 858/2018, purché siano in possesso di omologazione UE valida al momento della produzione e di un certificato di conformità valido al 31 dicembre 2020, restando ferme le altre condizioni dell’articolo 49 del regolamento europeo.

Proroga e ampliamento della procedura di immatricolazione di fine serie per veicoli M1 e N1 classe I non conformi alla fase euro 6d ISC-FCM dal 1° gennaio 2021

Immatricolazione di fine serie per veicoli M1 e N1 classe I non conformi alla fase euro 6d ISC-FCM

Il decreto del Direttore generale per la motorizzazione interviene sulla disciplina dell’immatricolazione di fine serie dei veicoli delle categorie internazionali M1 e N1 classe I, in relazione all’entrata in applicazione della fase euro 6d ISC-FCM dal 1° gennaio 2021. La misura è adottata nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e richiama il Regolamento (UE) 858/2018, in particolare l’articolo 49 sulla procedura di fine serie.

Quadro normativo e presupposti

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 858/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la direttiva 2007/46/CE;
  • il Regolamento (UE) 692/2008, come modificato dai regolamenti (UE) 2017/1151 e 2018/1832, con riferimento alla fase euro 6d ISC-FCM;
  • i decreti-legge n. 19/2020, n. 33/2020, n. 34/2020, n. 83/2020, n. 125/2020 e n. 149/2020, tutti connessi all’emergenza COVID-19;
  • le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020;
  • i DPCM emanati nel periodo marzo-novembre 2020;
  • il decreto ministeriale prot. n. 248 del 3 agosto 2020, che aveva già consentito un’ulteriore proroga di 123 giorni per l’immatricolazione di veicoli di fine serie conformi ad omologazioni scadute.

Il decreto motiva l’intervento con il permanere e l’inasprirsi dello stato di emergenza, che ha inciso in modo rilevante sull’industria automobilistica, sulla catena di approvvigionamento dei componenti, sull’occupazione e sulla possibilità di smaltire i veicoli in giacenza.

Ambito di applicazione della misura

La disposizione riguarda i veicoli:

  • delle categorie internazionali M1 e N1 classe I;
  • non conformi alla fase euro 6d ISC-FCM, linea AP, della tabella 1 dell’appendice 6 dell’allegato 1 del Regolamento (UE) 692/2008;
  • destinati, dal 1° gennaio 2021, a essere immatricolati solo come veicoli di fine serie.

Contenuto dispositivo

Per tali veicoli, ai fini dell’immatricolazione secondo la procedura di fine serie di cui all’articolo 49 del Regolamento (UE) 858/2018:

  • non si applicano i limiti previsti dall’allegato V, parte B, del medesimo regolamento;
  • restano ferme tutte le altre condizioni previste dall’articolo 49.

La deroga non elimina quindi la procedura di fine serie, ma interviene solo sul profilo dei limiti quantitativi, mantenendo invariati gli altri presupposti normativi.

Requisiti dei veicoli interessati

La misura si applica esclusivamente ai veicoli che:

  • siano muniti di un’omologazione UE valida al momento della produzione;
  • non siano ancora immatricolati alla data del 1° gennaio 2021;
  • siano muniti di un certificato di conformità valido al 31 dicembre 2020.

Portata pratica

Il decreto è funzionale a consentire la regolarizzazione e l’immissione sul mercato di veicoli rimasti in giacenza a causa dell’emergenza sanitaria e delle difficoltà produttive e commerciali del settore. Per imprese, concessionari e operatori della motorizzazione, il dato essenziale è che la finestra temporale è circoscritta ai veicoli con certificato di conformità valido al 31 dicembre 2020 e che la deroga opera solo per il regime di fine serie, non per l’intera disciplina di omologazione.

Punti principali

Base normativa e contesto emergenziale

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 858/2018, che disciplina l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e, tra l’altro, la procedura di immatricolazione dei veicoli di fine serie. Sono inoltre richiamati i decreti-legge e i DPCM adottati nel 2020 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le delibere del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato e prorogato lo stato di emergenza.

Finalità del decreto

Il decreto interviene per rinnovare e ampliare quanto già disposto dal decreto dirigenziale prot. n. 248 del 3 agosto 2020, al fine di consentire la prosecuzione dell’immatricolazione di veicoli di fine serie in una situazione qualificata come causa di forza maggiore, con particolare impatto sulla filiera dell’industria automobilistica, sugli approvvigionamenti, sull’occupazione e sullo smaltimento dei veicoli in giacenza.

Ambito oggettivo della deroga

La deroga riguarda i veicoli delle categorie internazionali M1 e N1 classe I che, dal 1° gennaio 2021, non risultano conformi alla fase euro 6d ISC-FCM, linea AP, della tabella 1 dell’appendice 6 dell’allegato 1 del Regolamento (UE) 692/2008, come modificato dai regolamenti (UE) 2017/1151 e 2018/1832. Tali veicoli possono essere immatricolati unicamente come veicoli di fine serie.

Condizioni e limiti applicativi

Per l’immatricolazione secondo la procedura di fine serie, i veicoli devono essere muniti di un’omologazione UE valida al momento della produzione e non devono essere ancora immatricolati alla data del 1° gennaio 2021. In tale ipotesi non si applicano i limiti quantitativi di cui all’allegato V, parte B, del Regolamento (UE) 858/2018, ma restano ferme tutte le altre condizioni previste dall’articolo 49 del medesimo regolamento.

Termine di validità della procedura

La procedura è espressamente limitata ai veicoli muniti di un certificato di conformità valido al 31 dicembre 2020, circostanza che delimita l’ambito temporale di applicazione della misura.

Come è indicizzato

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