Ordinanza n. 854/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell'ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 18 dicembre 2019, prot. 7614/B16 (CIG 441084586F18), emesso dall'Istituto Comprensivo Statale Sesto 1 ad indirizzo musicale Falcone-Borsellino di Sesto Fiorentino (FI) nell'ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» e, ove occorrer possa, per l'annullamento della nota prot. 11242 del 22 settembre 2023, comunicata in pari data, con la quale l'Istituto Comprensivo Statale Sesto 1 ad indirizzo musicale Falcone-Borsellino ha opposto diniego all'istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell'importo complessivo di € 2.900,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di revisione prezzi relativa a un contratto di servizi stipulato nell'ambito di una convenzione Consip, oltre alla richiesta di pagamento delle somme dovute e degli interessi moratori
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione prezzi, asseritamente maturato dal settembre 2018 nell'ambito del contratto stipulato mediante ordinativo principale di fornitura del 18 dicembre 2019, nonché, ove occorrente, l'annullamento della nota con cui l'istituto scolastico ha respinto l'istanza di revisione prezzi. È stato inoltre chiesto il pagamento di euro 2.900,00 oltre IVA, relativi al periodo settembre 2018-29 febbraio 2020, e degli interessi moratori. L'ordinanza non esamina nel merito tali pretese: rileva esclusivamente che il presidente e il relatore avevano fatto parte del collegio che aveva in precedenza negato la giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario, sentenza successivamente annullata con rinvio dal Consiglio di Stato. Poiché i medesimi magistrati ritengono di doversi astenere e devono essere preliminarmente affrontate questioni processuali concernenti la riassunzione del giudizio dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, è necessario formare un nuovo collegio.
La decisione
Il TAR non decide né sulla giurisdizione, né sul diritto alla revisione prezzi, né sulla legittimità del diniego, né sulle domande di pagamento e interessi. Considerata l'astensione del presidente e del relatore, nonché la necessità di esaminare previamente le questioni processuali relative alla riassunzione, fissa una nuova udienza di discussione al 15 ottobre 2026 per consentire la formazione di un nuovo collegio giudicante. La Segreteria è incaricata degli adempimenti di competenza.
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