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Circolare

Circolare numero 219 del 19-7-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce il parere del Ministero del Lavoro sulla posizione contributiva dei lavoratori disoccupati impiegati nei cantieri-scuola finanziati dalle Regioni. Dal 1 ottobre 1991 tali lavoratori, se assunti da enti iscritti alle Casse pensioni gestite dall’INPDAP, devono essere iscritti alla CPDEL; restano però dovute le altre contribuzioni previste dalla legge n. 418/1975. Le sedi devono adeguarsi, attribuire il codice di autorizzazione "1A" oltre all’"8C" e annullare con rimborso, su domanda, le contribuzioni IVS versate dopo tale data.

Obbligo di iscrizione alla CPDEL per lavoratori disoccupati nei cantieri-scuola finanziati dalle Regioni

Obbligo di iscrizione alla CPDEL per lavoratori disoccupati nei cantieri-scuola finanziati dalle Regioni

La circolare fornisce istruzioni in merito al trattamento previdenziale dei lavoratori disoccupati impiegati nei cantieri-scuola finanziati dalle Regioni e disciplinati dalla legge 6 agosto 1975, n. 418. In applicazione del parere espresso dal Ministero del Lavoro con nota 6 maggio 1994, n. 7/60658, viene chiarito l’ambito dell’obbligo di iscrizione alla CPDEL e le conseguenti modalità operative per le sedi.

Quadro normativo e decorrenza

L’INPDAP richiama l’art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, precisando che la disciplina si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge, cioè dal 1 ottobre 1991. Da tale data, anche per i lavoratori disoccupati impiegati nei cantieri-scuola gestiti da enti iscritti alle Casse pensioni amministrate dall’INPDAP, sorge l’obbligo di iscrizione alla CPDEL.

Superamento del precedente requisito di iscrivibilità

La circolare evidenzia che l’art. 4, comma 2, della legge n. 274/1991 ha eliminato il precedente ostacolo costituito dall’eccezionalità della prestazione lavorativa. In tal modo è stato superato il requisito richiesto dall’art. 5 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, secondo cui l’iscrizione presupponeva l’espletamento di servizi di carattere permanente.

Adempimenti operativi delle sedi

Le sedi sono invitate ad attenersi al parere ministeriale e ad adottare i conseguenti adempimenti amministrativi e contributivi. Per le posizioni contributive relative agli enti che iscrivevano i lavoratori alle Casse pensioni gestite dall’INPDAP, individuate con il c.s.c. 1.16.01, deve essere aggiunto al codice di autorizzazione già previsto "8C" anche il codice "1A".

Regolarizzazione delle contribuzioni IVS versate dopo il 1 ottobre 1991

Per i periodi successivi al 1 ottobre 1991, le contribuzioni IVS eventualmente versate per i lavoratori occupati nei cantieri-scuola da enti iscritti alle Casse pensioni amministrate dall’INPDAP devono essere annullate. Tali somme sono ammesse a rimborso, su domanda dell’interessato, secondo le procedure vigenti in materia di regolarizzazioni contributive.

Persistenza degli altri obblighi contributivi

La circolare precisa infine che l’iscrizione alla CPDEL non incide sugli ulteriori obblighi contributivi previsti dalla legge n. 418/1975. Rimane quindi confermato il versamento all’Istituto delle altre contribuzioni dovute per i rapporti in questione.

Punti principali

Parere ministeriale e decorrenza

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, dal 1 ottobre 1991 ricorre l’obbligo di iscrizione alla CPDEL anche per i lavoratori disoccupati impiegati nei cantieri-scuola gestiti da enti iscritti alle Casse pensioni amministrate dall’INPDAP.

Effetto sulla disciplina previgente

La nuova norma supera il requisito di iscrivibilità previsto dall’art. 5 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, che richiedeva l’espletamento di servizi di carattere permanente. L’eccezionalità della prestazione lavorativa non è più una condizione ostativa all’iscrizione alla CPDEL.

Adempimenti delle sedi e codici contributivi

Le sedi devono attenersi al parere ministeriale e procedere ai conseguenti adempimenti. Per le posizioni contributive degli enti interessati, contraddistinte con il c.s.c. 1.16.01, deve essere attribuito, oltre al codice di autorizzazione "8C", anche il codice "1A".

Trattamento delle contribuzioni IVS versate dopo il 1 ottobre 1991

Le contribuzioni IVS versate per i periodi successivi al 1 ottobre 1991 a favore dei lavoratori occupati nei cantieri-scuola da enti che iscrivono il personale alle Casse pensioni amministrate dall’INPDAP devono essere annullate e rimborsate su domanda, secondo le procedure vigenti in materia di regolarizzazioni contributive.

Conferma delle altre contribuzioni dovute

Resta fermo l’obbligo di versare all’Istituto le altre contribuzioni previste dalla legge 6 agosto 1975, n. 418, che continuano quindi ad applicarsi nonostante l’iscrizione alla CPDEL.

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