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Circolare

Circolare numero 217 del 19-7-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro sull'art. 4-ter della legge n. 63/1993 e detta istruzioni operative per INPS e SCAU. L'obiettivo è consentire il pieno riconoscimento, ai fini previdenziali, dei periodi di attività autonoma o associata in agricoltura prestati tra il 1957 e il 1961 anche se inferiori all'anno perché interrotti dal servizio militare di leva. Vengono disciplinati gli adempimenti sulle posizioni assicurative, il riesame delle schede e delle pratiche di riscatto, le modalità di accreditamento dei contributi figurativi, nonché il riesame delle domande di pensione già definite in modo difforme.

Istruzioni per il riconoscimento dei periodi agricoli 1957-1961 in caso di servizio militare

Riconoscimento dei periodi agricoli 1957-1961 in caso di servizio militare

La circolare definisce le istruzioni operative per dare piena applicazione all'art. 4-ter della legge 17 marzo 1993, n. 63, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro con le note del 22 ottobre 1993 e del 16 marzo 1994. L'obiettivo è consentire il riconoscimento previdenziale dei periodi di attività autonoma e associata in agricoltura prestati negli anni 1957-1961 anche se inferiori all'anno, quando l'assenza al 31 dicembre dipenda dall'assolvimento degli obblighi di leva.

Quadro normativo e finalità della disposizione

Il Ministero chiarisce che la ratio dell'art. 4-ter consiste nel superare gli effetti rigidi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che, per il periodo 1957-1961, legava l'accredito annuale dei contributi IVS ai componenti attivi del nucleo familiare risultanti al 31 dicembre. Tale disciplina penalizzava i lavoratori agricoli assenti per il servizio militare obbligatorio, impedendo l'attribuzione di contributi per periodi effettivamente lavorati nel corso dell'anno. La nuova norma, invece, consente di considerare attribuibili tali periodi e di cumularli con contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria, nonché con contributi volontari o figurativi riferiti a periodi diversi dello stesso anno solare.

Adempimenti per la gestione delle posizioni assicurative

Per l'attuazione concreta della disposizione, la circolare interviene anzitutto sulle posizioni assicurative CD/CM e sulle schede CD/CM 4-I.V., utilizzate per la formazione degli elenchi suppletivi 1957-1961. In via definitiva, non devono più essere trasmesse segnalazioni allo SCAU finalizzate all'avvio di cancellazioni dagli elenchi per assenza dovuta al servizio militare.

Per le segnalazioni già inoltrate prima del messaggio richiamato nella circolare, si distinguono più ipotesi operative:

  • se i riflessi sulle posizioni assicurative non sono ancora stati formalizzati nelle schede CD/CM 4-I.V., le segnalazioni devono intendersi annullate e revocate;
  • se le schede sono già state compilate ma non ancora trasmesse alle sedi INPS, devono essere riesaminate prima dell'invio, per evitare che schede non conformi alle nuove direttive entrino nella procedura di formazione degli elenchi suppletivi;
  • se le schede sono già pervenute alle sedi INPS ma non sono ancora state inviate alla Direzione Centrale per la tecnologia informatica, occorre chiedere agli U.PRO.CAU. di precisare con urgenza se siano state compilate anche per assenza per servizio militare e, in caso affermativo, restituirle per il riesame;
  • se le schede sono già state trasmesse alla Direzione Centrale, il riesame potrà essere effettuato solo al centro, utilizzando i dati che lo SCAU acquisirà dai propri uffici periferici e dai ricorsi pendenti.

Pratiche di riscatto dei periodi scoperti

La circolare disciplina poi le pratiche di riscatto ex art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, riferite a periodi totalmente o parzialmente scoperti compresi negli anni 1957-1961. Quando tali pratiche siano state definite escludendo l'anno o gli anni in cui l'assenza dal nucleo familiare era dovuta alla leva e siano state già impugnate o sottoposte a riesame, devono essere riesaminate d'ufficio. In tali casi il riscatto va ammesso anche per il numero di giornate corrispondente alla differenza tra il limite annuo indicato nella domanda e le giornate attestate dall'elenco di categoria per l'anno interessato.

Le impugnative già trasmesse al Comitato competente devono essere restituite per una nuova definizione favorevole. Per le pratiche definite in senso restrittivo ma non contestate dagli interessati, il riesame è subordinato a un'iniziativa degli stessi, in coerenza con i principi di ermeneutica contrattuale richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare

La parte centrale della circolare riguarda le modalità di accredito dei contributi figurativi per il servizio militare collocato negli anni di vigenza della legge n. 1047/1957. L'Istituto distingue tre situazioni.

1. Assicurati iscritti solo nella gestione CD/CM

Per i soggetti iscritti esclusivamente nella gestione CD/CM, la compatibilità dell'accredito figurativo va verificata sulla base della sola posizione assicurativa costituita dalle giornate certificate dagli elenchi CD/CM negli anni interessati. Se il lavoratore non ha esercitato il riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990, l'accredito figurativo non è possibile per l'anno o gli anni già coperti da 156 giornate. Se invece l'anno è coperto da un numero inferiore di giornate, l'accredito è consentito per la differenza tra 156 giornate e quelle già riconosciute.

La circolare richiama anche il precedente assetto del riscatto, quando il limite annuo era di 104 giornate, poi elevato a 156 giornate dalla legge n. 166/1991. Qualora il soggetto abbia riscattato giornate fino al raggiungimento del limite vigente all'epoca, anche tali giornate devono essere considerate nel calcolo della copertura complessiva.

2. Assicurati iscritti sia nella gestione CD/CM sia nell'AGO

Per gli assicurati che, nel periodo di vigenza della legge n. 1047/1957, risultavano iscritti sia nella gestione CD/CM sia nell'AGO, la verifica preliminare deve considerare unitariamente tutte le contribuzioni effettive: giornate risultanti dagli elenchi di categoria, giornate eventualmente riscattate e settimane di contribuzione versate nell'AGO. Solo se tale sommatoria non copre l'anno o gli anni solari in cui si colloca il servizio militare è possibile procedere all'accredito figurativo, che deve avvenire nell'AGO.

La circolare fornisce esempi numerici per mostrare come il calcolo vada effettuato in termini di settimane, con conversione delle giornate CD/CM in settimane e verifica del limite annuo di 52 settimane complessive tra contribuzione effettiva e figurativa.

3. Iscritti solo nella gestione CD/CM negli anni del servizio militare e iscritti in AGO solo successivamente

Per i soggetti che, all'epoca del servizio militare, erano iscritti nella sola gestione CD/CM e in AGO sono entrati solo in anni successivi, l'accredito figurativo del servizio militare deve comunque essere disposto in AGO, ma solo per le settimane corrispondenti alla differenza tra 156 giornate e le giornate già coperte nell'anno di riferimento. Anche in questo caso, se il soggetto ha esercitato il riscatto per raggiungere il limite storico di 104 giornate, tale elemento va considerato nel conteggio e riduce la quota di settimane accreditabili figurativamente.

Effetti sulle ricongiunzioni e sulle domande di pensione

Per le pratiche di ricongiunzione, riscatto o riconoscimento ad altro titolo presso gestioni previdenziali diverse, nelle quali siano stati esclusi gli anni 1957-1961 in cui l'interessato era assente dal nucleo familiare al 31 dicembre per servizio militare, la circolare rinvia a una separata istruzione. Non viene quindi qui definita la disciplina completa degli effetti sulle altre gestioni.

Le istruzioni dettate devono applicarsi sia ai casi futuri sia a quelli ancora in trattazione. Inoltre, su richiesta degli interessati, devono essere riesaminate le domande di pensione già definite con rigetto oppure con accoglimento ma decorrenza differita, quando tali esiti siano dipesi da una precedente applicazione non conforme delle regole ora chiarite.

Conclusione operativa

In sintesi, la circolare recepisce l'orientamento ministeriale volto a rimuovere gli effetti discriminatori della disciplina previgente nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni chiamati alle armi nel periodo 1957-1961. Le sedi competenti sono tenute a riesaminare le posizioni assicurative, le pratiche di riscatto e le domande di pensione alla luce del principio per cui i periodi di lavoro agricolo effettivamente svolti, anche se inferiori all'anno e interrotti dalla leva, devono essere valorizzati ai fini previdenziali, nei limiti delle regole di compatibilità e dei tetti annui indicati dalla circolare.

Punti principali

Interpretazione dell'art. 4-ter della legge n. 63/1993

Il Ministero del Lavoro ribadisce che la norma mira a riconoscere, ai fini previdenziali, i periodi di lavoro agricolo svolti nel quadriennio 1957-1961 anche se inferiori all'anno, quando l'assenza al 31 dicembre dipenda dall'assolvimento degli obblighi di leva. Tali periodi, che secondo la rigida applicazione della legge n. 1047/1957 non sarebbero stati attribuibili, devono invece essere considerati validi e cumulabili con altri contributi già versati o accreditati.

Gestione delle posizioni assicurative e schede CD/CM 4-I.V.

Per il futuro non devono più essere trasmesse allo SCAU segnalazioni finalizzate alla cancellazione dagli elenchi dei CD/CM per assenza dovuta al servizio militare negli anni 1957-1961. Per le segnalazioni già inviate, occorre annullare quelle non ancora formalizzate nelle schede CD/CM 4-I.V.; riesaminare le schede già compilate ma non ancora trasmesse all'INPS; e, per le schede già pervenute all'Istituto ma non ancora inviate alla Direzione Centrale per la tecnologia informatica, chiedere agli U.PRO.CAU. chiarimenti urgenti e restituire le schede compilate anche per assenza per S.M. Le schede già trasmesse al centro saranno riesaminate centralmente sulla base dei dati acquisiti dallo SCAU.

Pratiche di riscatto dei periodi scoperti negli anni 1957-1961

Le pratiche di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990, se definite escludendo gli anni del periodo 1957-1961 in cui il richiedente era assente per leva, devono essere riesaminate d'ufficio quando vi siano impugnative o domande di riesame. In tali casi il riscatto va ammesso anche per le giornate corrispondenti alla differenza tra il limite annuo indicato nella domanda e le giornate risultanti dagli elenchi di categoria. Per le pratiche già definite ma non impugnate, il riesame è subordinato all'attivazione dell'interessato.

Accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare

La circolare distingue tre ipotesi. Per gli assicurati iscritti solo nella gestione CD/CM, l'accredito figurativo è ammesso solo se, nell'anno in cui cade il servizio militare, le contribuzioni effettive non coprono 156 giornate; l'accredito è pari alla differenza tra 156 e le giornate già coperte, tenendo conto anche di eventuali giornate riscattate. Per gli assicurati iscritti sia nella gestione CD/CM sia nell'AGO, la verifica di compatibilità deve considerare unitariamente le contribuzioni di entrambe le gestioni; l'accredito figurativo va poi disposto nell'AGO solo per le settimane eventualmente scoperte. Per i soggetti iscritti solo nella gestione CD/CM negli anni della legge n. 1047/1957 e iscritti in AGO solo successivamente, il servizio militare può essere accreditato in AGO nei limiti delle giornate non coperte, trasformate in settimane.

Criteri di calcolo e limiti di copertura

La circolare precisa che la contribuzione figurativa non può sovrapporsi a periodi già coperti da contribuzione effettiva e può essere riconosciuta solo per periodi scoperti. Richiama il limite annuo di 156 giornate per la copertura della posizione agricola e, per il riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990, ricorda il precedente limite di 104 giornate, poi elevato a 156 giornate dall'art. 13, comma 3-bis, della legge n. 166/1991. Sono forniti esempi di conversione giornate/settimane per determinare l'eventuale accredito figurativo in AGO.

Effetti sulle pratiche di ricongiunzione e sulle domande di pensione

Per le pratiche di ricongiunzione o di riconoscimento presso altre gestioni previdenziali, ove siano stati esclusi gli anni 1957-1961 in cui l'interessato era assente dal nucleo familiare per leva, la circolare rinvia a successive istruzioni. Le nuove istruzioni devono applicarsi ai casi futuri e a quelli ancora in trattazione, nonché consentire, su richiesta degli interessati, il riesame delle domande di pensione già respinte o accolte con decorrenza differita per effetto della precedente interpretazione restrittiva.

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