Circolare numero 218 del 19-7-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le precedenti indicazioni INPS sugli effetti dell’abrogazione degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 375/1993, chiarendo che, per interpretazione autentica dell’art. 10 del D.L. n. 357/1994, tali abrogazioni decorrono dal 1° ottobre 1993 e non dal 1° gennaio 1994. Ne deriva il ripristino, per determinati periodi, della disciplina previgente sulle contribuzioni dovute dai datori di lavoro agricolo in zone montane e svantaggiate, con distinzione tra il periodo 1° ottobre 1993-30 settembre 1994 e quello 1° ottobre 1994-30 settembre 1995. La circolare precisa inoltre la misura della riduzione contributiva per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno che non si avvalgono delle agevolazioni di cui alla precedente disciplina, indicando anche la nuova percentuale dal 1° ottobre 1994.
Aggiornamento delle agevolazioni e riduzioni contributive per i datori di lavoro agricolo in zone montane, svantaggiate e nel Mezzogiorno
Aggiornamento delle agevolazioni contributive per l’agricoltura
La circolare interviene per adeguare le istruzioni già impartite con le circolari n. 54 del 17 febbraio 1994 e n. 106 del 29 marzo 1994 in materia di contribuzione agricola agevolata. L’aggiornamento deriva dall’art. 10 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, che ha chiarito in via interpretativa la decorrenza dell’abrogazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, facendo retroagire gli effetti al 1° ottobre 1993.
Decorrenza dell’abrogazione e conseguenze generali
L’intervento normativo comporta la revisione delle decorrenze applicate in precedenza. Poiché l’abrogazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 375/1993 opera dal 1° ottobre 1993, si rende necessario distinguere i periodi successivi in base alle discipline contributive di volta in volta applicabili.
Contribuzione nelle zone montane e svantaggiate: disciplina applicabile fino al 30 settembre 1994
Per il periodo 1° ottobre 1993-31 dicembre 1993 e per il periodo 1° gennaio 1994-30 settembre 1994 torna applicabile l’art. 10, comma 2, lettera b), della legge n. 243/1993, di conversione del D.L. n. 155/1993. Tale norma aveva elevato le percentuali di riduzione preesistenti per il versamento ridotto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti:
- nei territori montani;
- nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno;
- nelle zone svantaggiate del restante territorio nazionale.
La circolare precisa le aliquote da applicare ai due periodi considerati:
- per le aziende montane di tutto il territorio nazionale: 19,50% sulla quota a carico del datore di lavoro e 22,50% sulla quota a carico del lavoratore;
- per le aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno: 26% sulla quota datoriale e 30% sulla quota del lavoratore;
- per le aziende site in zone svantaggiate del Centro-Nord: 52% sulla quota datoriale e 60% sulla quota del lavoratore.
Nuova disciplina dal 1° ottobre 1994
Dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995 si applica la disciplina introdotta dall’art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In base a tale disposizione, i contributi previdenziali e assistenziali sono dovuti:
- nella misura del 20% per i datori di lavoro agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato;
- nella misura del 30% per i datori di lavoro agricolo che occupano lo stesso personale nelle zone agricole svantaggiate.
La stessa norma riformula il comma 5 dell’art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e introduce due precisazioni rilevanti: le agevolazioni non spettano per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento e si applicano solo sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro.
Riduzione contributiva per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno
Per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno che non usufruiscono delle agevolazioni della precedente disciplina continua a operare la riduzione di tutti i contributi previdenziali e assistenziali prevista dall’art. 1 della legge 29 febbraio 1988, n. 48. La circolare distingue due fasi:
- dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994: riduzione nella misura del 60%;
- dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995: riduzione nella misura del 40%, ai sensi del comma 28 dell’art. 11 della legge n. 537/1993.
L’onere derivante da tale riduzione è posto a carico dello Stato.
Punti principali
Aggiornamento delle precedenti circolari
Le circolari n. 54 del 17 febbraio 1994 e n. 106 del 29 marzo 1994 vengono aggiornate perché l’art. 10 del D.L. n. 357/1994 ha interpretato il comma 29 dell’art. 11 della legge n. 537/1993 nel senso che l’abrogazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 375/1993 decorre dal 1° ottobre 1993. La precedente impostazione, che faceva decorrere l’effetto abrogativo dal 1° gennaio 1994, viene quindi corretta con effetto retroattivo.
Contribuzione nelle zone montane e svantaggiate: periodo 1° ottobre 1993-30 settembre 1994
Per questo periodo torna applicabile l’art. 10, comma 2, lettera b), della legge n. 243/1993 di conversione del D.L. n. 155/1993, che aveva già modificato le riduzioni contributive per i datori di lavoro agricolo. Restano quindi dovuti contributi ridotti secondo le percentuali indicate per aziende montane, zone svantaggiate del Mezzogiorno e zone svantaggiate del Centro-Nord, con riferimento sia alla quota a carico del datore di lavoro sia a quella a carico del lavoratore.
Misure contributive nel periodo 1° ottobre 1993-30 settembre 1994
Per le aziende montane di tutto il territorio nazionale i contributi sono dovuti nella misura del 19,50% sulla quota datoriale e del 22,50% sulla quota del lavoratore. Per le aziende in zone svantaggiate del Mezzogiorno le misure sono pari al 26% sulla quota datoriale e al 30% su quella del lavoratore. Per le aziende in zone svantaggiate del Centro-Nord le misure sono pari al 52% sulla quota datoriale e al 60% su quella del lavoratore.
Nuova disciplina dal 1° ottobre 1994
Dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, ai sensi dell’art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993, i contributi previdenziali e assistenziali sono dovuti nella misura del 20% per i datori di lavoro agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani e del 30% per quelli che occupano personale nelle zone agricole svantaggiate. La norma riformula il comma 5 dell’art. 9 della legge n. 67/1988 e introduce due precisazioni: le agevolazioni non spettano per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento e si applicano soltanto sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro.
Riduzione contributiva per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno
Per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno che non si avvalgono delle agevolazioni di cui alla parte A, continua ad applicarsi la riduzione di tutti i contributi previdenziali e assistenziali prevista dall’art. 1 della legge n. 48/1988. La misura del 60% resta ferma per il periodo 1° ottobre 1993-30 settembre 1994, mentre dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995 la riduzione è rideterminata nella misura del 40%, con onere a carico dello Stato.
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