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Circolare

Circolare numero 220 del 19-7-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare modifica le istruzioni precedenti e dispone che, dal 1995, l’accertamento dell’esistenza in vita dei titolari di prestazioni pensionistiche che riscuotono tramite delegato sia effettuato d’ufficio dalle S.A.P. Viene quindi eliminato l’onere, per l’interessato, di presentare al secondo rateo annuale il certificato di esistenza in vita o la dichiarazione sostitutiva. Il controllo dovrà avvenire con gli strumenti informatici disponibili e, in mancanza, con i metodi tradizionali. La circolare richiama inoltre la necessità di dare seguito immediato alle segnalazioni di decesso, di considerare valide specifiche documentazioni anagrafiche e di trasmettere alle strutture regionali una relazione annuale con gli esiti e le criticità.

Controllo d'ufficio annuale dell'esistenza in vita dei pensionati che riscuotono tramite delegato

Controllo annuale d’ufficio dell’esistenza in vita dei pensionati deleganti

La circolare modifica le precedenti istruzioni sul controllo dell’esistenza in vita dei titolari di prestazioni pensionistiche che riscuotono tramite delegato. In applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 189 del 21 ottobre 1988, viene stabilito che, dal 1995, tale verifica sia effettuata d’ufficio dalle S.A.P., sollevando gli interessati dall’onere di produrre, al momento della riscossione del secondo rateo annuale, il certificato di esistenza in vita o la dichiarazione sostitutiva.

Modalità operative del controllo

Le sedi devono prioritariamente avvalersi della procedura di scambio di supporti magnetici con i Comuni e degli altri strumenti resi disponibili dall’Istituto, in particolare la Procedura ARCO e i collegamenti punto-punto. Ove tali strumenti non siano attivati o non siano ancora operanti, il controllo dovrà essere eseguito con i metodi tradizionali, mediante invio dei modelli IVS 8 ai Comuni e relativo riscontro, oppure tramite il controllo dei tabulati dei pensionati che riscuotono tramite delegato da parte dei Comuni interessati.

Tempistica e finalità dei controlli

I controlli devono essere svolti con cadenza annuale, nei tempi previsti per l’attuazione del riscontro tramite supporti magnetici e comunque in tempo utile per consentire la sospensione del pagamento prima del rinnovo annuale, evitando che vengano trasmessi mandati relativi a soggetti risultati deceduti. Resta ferma, ove necessario, la successiva eliminazione della pensione secondo i tempi e le procedure vigenti.

Gestione delle segnalazioni di decesso

La circolare raccomanda di dare immediato seguito a ogni segnalazione di decesso comunque pervenuta, sia allo sportello sia per iscritto, dai Comuni o dagli uffici pagatori. In tali ipotesi devono essere attivati i previsti adempimenti per la sospensione del pagamento, compresi il ritiro dei mandati e il blocco dei pagamenti disposti in via telematica, oltre alla successiva eliminazione della prestazione.

Valore documentale delle risultanze anagrafiche

Viene ribadito che le risultanze a stampa ottenute dalla consultazione degli archivi anagrafici sono documentazione valida a tutti gli effetti, a condizione che rechino la data e l’attestazione dell’archivio di provenienza. Parimenti, sono considerati validi gli elenchi o tabulati sottoposti a riscontro dalle anagrafi comunali, purché riportino la data e l’attestazione, anche in qualsiasi forma, dell’avvenuto controllo da parte del Comune.

Raccomandazioni operative e monitoraggio

Vista la delicatezza della materia, viene raccomandata la massima attenzione nel controllo e nell’abbinamento dei nominativi, soprattutto nei casi di omonimia o di dubbi sull’identità del soggetto. Le Sedi regionali devono seguire l’andamento dell’operazione e trasmettere una relazione annuale entro il 10 ottobre, segnalando i casi di maggiore gravità, quelli inviati all’Autorità giudiziaria, gli esiti del controllo sui "pluridelegati" e ogni eventuale difficoltà operativa, così da consentire alla Direzione Generale gli opportuni interventi.

Punti principali

Obbligo di controllo annuale d’ufficio

A partire dal 1995 il controllo sull’esistenza in vita dei pensionati che percepiscono la prestazione tramite delegato non è più a carico del delegato al momento della riscossione del secondo rateo annuale. L’accertamento deve essere svolto d’ufficio dalle S.A.P., in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 189 del 21 ottobre 1988.

Strumenti e modalità di verifica

Le sedi devono utilizzare, in via prioritaria, la procedura di scambio di supporti magnetici con i Comuni e gli altri strumenti disponibili, tra cui la Procedura ARCO e i collegamenti punto-punto. Se tali procedure non sono attivate o non sono ancora operative, il controllo deve essere effettuato con i metodi tradizionali, cioè tramite invio dei modelli IVS 8 ai Comuni, riscontro da parte degli stessi oppure controllo dei tabulati dei pensionati che riscuotono tramite delegato.

Tempistica e finalità del controllo

I controlli devono essere eseguiti annualmente secondo i tempi previsti per lo scambio di supporti magnetici e, comunque, in tempo utile per sospendere il pagamento ed evitare l’inoltro agli uffici pagatori di mandati relativi a pensionati deceduti. Se necessario, la pensione dovrà essere successivamente eliminata secondo le procedure vigenti.

Gestione delle segnalazioni di decesso

Le sedi devono dare sollecito seguito a qualunque segnalazione di decesso pervenuta, sia allo sportello sia per lettera, dai Comuni o dagli uffici pagatori. In tali casi occorre attivare senza ritardo gli adempimenti per la sospensione dei pagamenti, compresi il ritiro dei mandati e il blocco dei pagamenti telematici, nonché la successiva eliminazione della pensione.

Validità della documentazione anagrafica

Le risultanze a stampa ricavate dalla consultazione degli archivi anagrafici sono considerate documentazione valida, purché riportino la data e l’attestazione dell’archivio di provenienza. Sono parimenti validi gli elenchi o tabulati sottoposti a riscontro da parte delle anagrafi comunali, purché recanti la data e l’attestazione, in qualunque forma, dell’avvenuto controllo del Comune.

Cautela nei casi dubbi

Data la delicatezza della materia, le sedi devono prestare la massima attenzione nel controllo e nell’abbinamento dei nominativi, soprattutto in presenza di omonimie o di dubbi sull’identità della persona.

Monitoraggio regionale e relazione annuale

Le Sedi regionali devono seguire l’andamento dell’operazione e presentare una relazione annuale entro il 10 ottobre. Nella relazione vanno segnalati i casi di più grave violazione, quelli trasmessi all’Autorità giudiziaria, gli esiti del controllo sui "pluridelegati", rispetto ai quali non vi sono innovazioni, nonché eventuali ostacoli o difficoltà operative per consentire interventi tempestivi della Direzione Generale.

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