Ordinanza n. 8096/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento -del decreto di pubblicazione della graduatoria della procedura concorsuale straordinaria 2022 di cui al DGG 1081/2022- c.d.c. A028- PROT. N. -OMISSIS-, nonché del successivo decreto di rettifica di tali graduatorie PROT. n. -OMISSIS-, nonché successivo decreto di rettifica di tali graduatorie PROT. -OMISSIS-; - Di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di pubblicazione e successiva rettifica della graduatoria della procedura concorsuale straordinaria 2022 per la classe di concorso A028
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto domanda di annullamento dei decreti di pubblicazione e rettifica della graduatoria della procedura concorsuale straordinaria 2022, nonché degli atti connessi e presupposti. Nel corso del giudizio è stato comunicato il decesso della ricorrente in data 3 dicembre 2025. Non risultano esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti concorsuali, poiché il decesso ha determinato l'interruzione del processo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'interruzione del giudizio per il decesso della ricorrente, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., richiamando nel dispositivo anche l'art. 300 c.p.c. Il giudizio potrà essere riassunto nei termini e nei modi previsti dall'art. 80, comma 3, c.p.a. Non vi è stata alcuna decisione sulla legittimità dei decreti impugnati né sui motivi di ricorso. L'ordinanza dispone la comunicazione alle parti costituite e l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Il processo amministrativo si interrompe in presenza dell'evento interruttivo costituito dal decesso della parte, secondo le regole processuali applicabili.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
Le norme del codice di procedura civile disciplinano gli eventi interruttivi del processo, tra cui il decesso della parte.
art. 80, comma 3, c.p.a.
L'interruzione non definisce il merito della controversia e resta ferma la possibilità di riassumere il giudizio nei termini e nei modi prescritti.
art. 300 c.p.c.
Il decesso della parte nel corso del processo comporta l'interruzione del giudizio, secondo quanto richiamato dal dispositivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il decesso della parte ricorrente comunicato nel corso del processo amministrativo determina l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza che il giudice possa procedere alla decisione del merito.
- Dopo l'interruzione, il giudizio può essere riassunto nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 80, comma 3, c.p.a.
- Quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità nel provvedimento.
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