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Sentenza

Sentenza n. 7591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto rettorale che ha approvato gli atti della procedura comparativa e dichiarato vincitrice la controinteressata, nonché verbale della Commissione nella parte relativa alla valutazione dell’attività didattica e all’individuazione della vincitrice; in appello era impugnata la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibili e comunque infondati i motivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata, collocata inizialmente al terzo posto con 5,83 punti, ha impugnato in primo grado l’esito della rinnovata valutazione comparativa dopo l’annullamento in autotutela della graduatoria originaria e l’esclusione del candidato inizialmente vincitore, privo dei requisiti di partecipazione. La Commissione, riconvocata, ha confermato per le due candidate rimaste i punteggi già assegnati nel 2024: 5,92 alla controinteressata e 5,83 alla ricorrente, attribuendo a entrambe il giudizio «discreto» per l’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. Il TAR ha dichiarato inammissibili le censure perché ha qualificato l’esito come atto meramente confermativo, oltre a respingere le doglianze nel merito. In appello la candidata ha contestato tale qualificazione, sostenendo che l’esclusione del vincitore originario e la nuova comparazione fra le sole due candidate integrassero una riedizione del potere con effetti lesivi autonomi. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e l’illogicità del giudizio identico, indicando differenze concrete nei curricula didattici: 136 CFU di insegnamenti congruenti per sé contro 66 della controinteressata, attività presso master e scuole di specializzazione, numero e livello delle tesi seguite, docenza presso le Scuole di alta formazione dell’ICR e partecipazione a un collegio di dottorato. Ha sostenuto che la diversa valutazione avrebbe potuto colmare il divario di 0,09 punti. In primo grado era stata inoltre eccepita la tardività, per mancata impugnazione della prima graduatoria, e l’improcedibilità per la successiva decisione dell’Ateneo di non procedere alla chiamata; quest’ultima era stata annullata con sentenza del TAR Campania n. 5053 del 31 agosto 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha escluso che le censure fossero inammissibili per avere a oggetto un atto meramente confermativo: dopo l’annullamento della graduatoria originaria e l’esclusione del candidato inizialmente primo classificato, la Commissione è stata formalmente riconvocata e ha svolto una nuova comparazione tra le candidate rimaste, con effetti lesivi autonomi; per la stessa ragione non era necessaria l’impugnazione degli esiti della prima valutazione. Ha escluso anche la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il decreto rettorale che aveva disposto di non procedere alla chiamata era stato annullato dal TAR con sentenza n. 5053 del 31 agosto 2026. Nel merito, ha ritenuto fondato il motivo di difetto di motivazione sulla valutazione dell’attività didattica: la Commissione aveva attribuito a entrambe il medesimo giudizio di «discreto» nonostante le attività descritte nei verbali presentassero differenze significative, senza darne conto nella valutazione comparativa. Il Collegio non ha sostituito la propria valutazione a quella tecnica né ha dichiarato quale candidata fosse preferibile, ma ha ritenuto insufficiente la motivazione e necessario un nuovo giudizio. Ha quindi annullato il decreto rettorale di approvazione e dichiarazione della vincitrice e il verbale limitatamente alla valutazione dell’attività didattica e all’individuazione della vincitrice; ha ordinato all’Università di nominare una diversa Commissione per rinnovare quella sola valutazione e individuare la vincitrice, mantenendo fermi gli altri giudizi parziali. Spese del doppio grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, l. 240/2010

    Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto rettorale n. 978 del 6 marzo 2025, pubblicato in pari data, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240 del 2010, per la chiamata di n. 1 Professore di ruolo di seconda fascia - Settore Concorsuale 10/A1 Archeologia, Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica, per le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici, e dichiarata vincitrice della procedura medesima la dott.ssa Castagnino Berlinghieri.

    La norma costituisce il riferimento legislativo della procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione specifica.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il Tar ha osservato che il predetto provvedimento, con cui l’Ateneo ha disposto di non procedere più alla chiamata della controinteressata, è stato infatti impugnato da quest’ultima nel distinto giudizio R.G. n. 7134/2025 incardinato dinanzi a questa Sezione, nell’ambito del quale, all’esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2026, è stata accolta la sua domanda cautelare, sia pure «ai limitati effetti di cui all’art. 55 comma 10, cod. proc. amm.».

    La disposizione è richiamata per descrivere gli effetti limitati della misura cautelare adottata nel distinto giudizio; non fonda la decisione di merito sull’appello.

Massime di principio

  • La riconvocazione della commissione e lo svolgimento di una nuova comparazione tra i candidati rimasti dopo l’esclusione del candidato originariamente vincitore integrano una riedizione del potere con effetti lesivi autonomi; il nuovo esito è pertanto autonomamente impugnabile e non costituisce un atto meramente confermativo.
  • Quando la commissione attribuisce il medesimo giudizio sintetico a candidati le cui attività valutate presentano differenze significative, deve motivare in modo idoneo perché tali differenze non giustifichino valutazioni diverse; in mancanza, la valutazione è viziata per difetto di motivazione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione universitaria non consente di sostituire il giudizio del giudice a quello dell’organo valutatore; il riscontro di una motivazione insufficiente comporta l’annullamento e la rinnovazione della valutazione, non l’attribuzione giudiziale della preferenza a un candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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