Cassazione Penale, Sentenza n. 14477/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Carlo impugna la sentenza di condanna per due reati di truffa: (i) in relazione a Dario Pettignano contestando la credibilità della persona offesa e dei testi, la sussistenza di artifizi e raggiri e la valutazione probatoria che ha portato alla condanna; (ii) eccepisce la tardività della querela (richiamando termini di denuncia/conoscenza del fatto); (iii) contesta la seconda fattispecie in danno di Doriana Parisi sostenendo che fosse legittimo proprietario dell'autovettura e che non vi fosse volontà di truffa, non essendo rilevante la mancata trascrizione al PRA; (iv) deduce l'erronea condanna al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile Pettignano, che in primo grado non era stata condannata e che non ha presentato conclusioni in appello (richiamando l'art. 82, comma 2 c.p.p. e la revoca della costituzione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in relazione ai motivi sostanziali (1-3) ritenendo non sindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito sulla credibilità dei testi, sulla decorrenza del termine di querela e sulla valutazione degli elementi di prova (whatsapp, deposizioni, foglio sostitutivo falso). Ha invece accolto il motivo relativo alle spese processuali: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che condannava Di Carlo alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile Pettignano Dario, rilevando che la parte civile in primo grado non aveva ottenuto la condanna e non aveva presentato conclusioni in appello, essendo la costituzione revocata. Conseguentemente la condanna alle spese della parte civile è stata eliminata.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che configura il delitto di truffa; la Corte afferma che la sussistenza del reato è stata adeguatamente motivata in rapporto agli artifizi (ricevuta/carta falsa, comportamento ingannevole) e agli elementi probatori riscontrati.
art. 124 cod. pen.
Citato nel ricorso con riguardo alla decorrenza del termine di querela (probabile riferimento a regole sulla punibilità/dolenzia); la Corte ha ritenuto che la certezza del fatto illecito sia maturata successivamente ai sospetti, conformemente alla giurisprudenza sulla decorrenza del termine.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della querela e della sua tempestività; la Corte ha motivato che la conoscenza certa del fatto (sotto i profili oggettivo e soggettivo) è avvenuta ad aprile 2016.
art. 529 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso in relazione agli effetti della querela tardiva; la Corte ha verificato la motivazione di merito sulla data di acquisizione della certezza del fatto e l'ha ritenuta congrua.
art. 541 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla condanna alle spese appellate; la Corte ha analizzato la normativa processuale relativa alle spese e alla partecipazione della parte civile, ritenendo fondata la censura quando la costituzione della parte civile era stata revocata.
art. 82 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la mancata presentazione delle conclusioni in appello determini la revoca della costituzione di parte civile; tale revoca impedisce che l'imputato sia condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile nel grado di appello.
art. 523 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'obbligo di presentare conclusioni in appello da parte della parte civile; la mancata presentazione è rilevante per la revoca della costituzione e per la destinazione delle spese.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito sulla credibilità delle persone offese e dei testimoni, salvo che emergano manifeste contraddizioni o mancanze nella motivazione che incidano essenzialmente sulla decisione.
- Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha la certezza, sia oggettiva sia soggettiva, dell'illecito: mere sospetti o dubbi non fanno decorrere il termine.
- La trasferimento della proprietà fra privati si realizza con il consenso e la conclusione del contratto; l'iscrizione al PRA (pubblicità) è rilevante ai fini della pubblicità e della circolazione ma non necessariamente impedisce l'efficacia traslativa del contratto. Tuttavia, la consegna di documenti falsi o la mancata disponibilità dei documenti necessari per la circolazione possono costituire elementi integrativi dell'artificio fraudolento.
- La partecipazione e l'attività della parte civile nel grado di appello (presentazione di conclusioni, effettiva partecipazione) sono rilevanti ai fini della spettanza delle spese: la mancata presentazione delle conclusioni può comportare la revoca della costituzione e impedire la rifusione delle spese a suo favore.
- Quando si impugna in Cassazione questioni di fatto o valutazioni probatorie occorre contestare la motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di atti probatori essenziali; difese fondate su una diversa valutazione dei fatti sono in genere inammissibili.
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