Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/02/2018 n. 539 - Comm. Trib. Prov. Milano

Ires - Stabile organizzazione di banca estera - Interessi passivi - Deducibilità - Fondo di dotazione effettivo e figurativo - OCSE Capital Allocation Approach - Congruità - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto, con riconoscimento della deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti ricevuti dalla sede centrale. La pretesa fondata sull'insufficienza del fondo di dotazione della stabile organizzazione non è stata ritenuta idonea, da sola, a negare la deduzione, in assenza di una specifica disposizione interna applicabile e di una contestazione fondata su transfer pricing o sottocapitalizzazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità degli interessi passivi corrisposti dalla stabile organizzazione alla sede centrale estera per finanziamenti ricevuti. L'Amministrazione finanziaria aveva sostanzialmente messo in discussione l'adeguatezza del fondo di dotazione della stabile organizzazione, assumendo che dovesse essere considerato anche un fondo di dotazione figurativo o congruo secondo l'OCSE Capital Allocation Approach e che l'eventuale insufficienza di mezzi propri potesse limitare la deduzione degli interessi. La decisione ha ritenuto che la normativa interna italiana non imponga, ai fini della deducibilità degli interessi, uno specifico fondo di dotazione effettivo adeguato o superiore a quello figurativo, poiché la stabile organizzazione non è un autonomo soggetto di diritto, ma una fictio iuris funzionale alla ripartizione della potestà impositiva tra Stato della sede e Stato in cui viene prodotto il reddito. Non sono state inoltre ritenute applicabili le norme sul transfer pricing, in quanto non oggetto della contestazione, né i principi generali sulla sottocapitalizzazione, essendo stata comunque dimostrata la congruità della quota parte del fondo di dotazione.

Norme richiamate

  • Normativa interna italiana sulla deducibilità degli interessi passivi

    La disciplina interna non impone alla stabile organizzazione di una banca estera, quale condizione autonoma per dedurre gli interessi passivi verso la sede centrale, la disponibilità di un fondo di dotazione effettivo superiore a un fondo di dotazione congruo o figurativo.

  • Principi OCSE sull'attribuzione del capitale alla stabile organizzazione - Capital Allocation Approach

    Il metodo OCSE può essere utilizzato per valutare l'allocazione del capitale e la congruità del fondo di dotazione, ma non determina automaticamente, in assenza di una specifica base normativa interna, l'indeducibilità degli interessi passivi della stabile organizzazione.

  • Norme in materia di transfer pricing

    Le norme sul transfer pricing non sono state applicate perché la contestazione non era stata formulata sulla base della non congruità dei prezzi o delle condizioni dell'operazione infragruppo.

  • Principi generali in materia di sottocapitalizzazione

    I principi sulla sottocapitalizzazione non consentono di negare automaticamente la deduzione degli interessi quando risulta dimostrata la congruità della quota di fondo di dotazione attribuita alla stabile organizzazione.

Massime di principio

  • La stabile organizzazione, non essendo un soggetto giuridico autonomo rispetto alla casa centrale, non può essere assoggettata automaticamente a requisiti patrimoniali propri di una società distinta, salvo che una specifica norma lo preveda.
  • L'eventuale insufficienza di un fondo di dotazione figurativo o teorico non basta, da sola, a rendere indeducibili gli interessi passivi verso la sede centrale: occorre una precisa base normativa o una contestazione specifica, ad esempio in materia di transfer pricing.
  • I criteri OCSE sull'attribuzione del capitale possono orientare la valutazione fiscale, ma non possono sostituire la normativa interna quando si pretende di limitare una deduzione.
  • Per negare la deducibilità degli interessi occorre dimostrare concretamente l'irregolarità dell'operazione, la non congruità delle condizioni, l'elusività o la violazione di una specifica disciplina fiscale; non è sufficiente richiamare in modo astratto la sottocapitalizzazione.
  • La congruità del capitale attribuito alla stabile organizzazione e la documentazione della funzione economica dei finanziamenti costituiscono elementi essenziali per sostenere la deducibilità degli interessi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.