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Legge

L.R. Lombardia 24/2017

Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta

Normativa regionaleL.R. Lombardia 24/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda rafforza assistenza e aiuti alle vittime di attentati terroristici e ai loro familiari, prevede supporto sanitario, psicologico, legale e amministrativo, contributi per danni e sospensione degli obblighi tributari regionali. Disciplina anche informazione, formazione e ricerca contro la radicalizzazione violenta. Si applica agli eventi terroristici verificatisi dal 2017.

Interventi regionali a favore delle vittime del terrorismo e prevenzione della radicalizzazione violenta

Interventi regionali a favore delle vittime del terrorismo e prevenzione della radicalizzazione violenta

La legge disciplina, per la Regione Lombardia, un sistema di assistenza alle vittime di atti terroristici e di sostegno alle attività di informazione, formazione e ricerca per prevenire la radicalizzazione violenta. L’intervento regionale si rivolge sia alle persone fisiche e ai loro familiari sia, in alcuni casi, alle attività economiche danneggiate dagli eventi terroristici.

Ambito di applicazione e destinatari

La Regione concorre con misure di assistenza e aiuto, anche non economico, a favore di:

  • persone fisiche residenti in Lombardia vittime di un atto terroristico compiuto sul territorio nazionale o extranazionale;
  • loro familiari;
  • esercenti attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, professionali o comunque economiche con sede legale o operativa in Lombardia, se danneggiati da un atto terroristico.

Per le attività economiche situate fuori dal territorio regionale, sono considerati soltanto i danni subiti dalle attività direttamente connesse a quelle con sede in Lombardia.

La Regione promuove inoltre iniziative di informazione, formazione e ricerca, in particolare rivolte al sistema scolastico e universitario, agli operatori di polizia locale e al terzo settore impegnato in integrazione e prevenzione.

Unità di supporto alle vittime del terrorismo

Presso la Giunta regionale è istituita l’Unità di supporto alle vittime del terrorismo, con funzioni di sostegno sanitario e psicologico e di assistenza negli adempimenti amministrativi e in ambito legale.

L’Unità si attiva al verificarsi dell’atto terroristico e opera su richiesta dei soggetti beneficiari. È composta da personale regionale o di enti del sistema regionale, individuato con provvedimento della Giunta. La partecipazione è gratuita e svolta nell’ambito del servizio.

Sono previste regole di rimborso per:

  • spese di trasferta del personale degli enti del sistema regionale;
  • equivalenti degli emolumenti corrisposti al personale impegnato;
  • eventuali costi assicurativi.

La Regione può promuovere intese con organi dello Stato, enti pubblici, associazioni di categoria e soggetti del terzo settore anche per consentire la partecipazione di soggetti esterni, ai quali possono essere riconosciuti analoghi rimborsi. La Giunta definisce composizione, requisiti, attività e modalità di funzionamento, includendo formazione e aggiornamento dei componenti.

Contributi e sostegni economici alle vittime e alle attività danneggiate

La Regione prevede contributi a titolo assistenziale per la copertura delle sole spese:

  • non coperte da assicurazioni;
  • non già ristorate da altre misure di analoga natura;
  • conseguenti e connesse all’atto terroristico.

La Giunta regionale stabilisce importi massimi, tipologie di danno e di spesa ammissibili, modalità, termini e condizioni di erogazione, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo dedicato.

Sospensione degli obblighi tributari regionali

Ai soggetti beneficiari è riconosciuta, su istanza, la sospensione degli obblighi tributari nei confronti della Regione per l’anno d’imposta in cui si verifica l’atto terroristico e per i tre periodi d’imposta successivi.

Terminato il periodo di sospensione, i tributi dovuti possono essere versati in forma rateale senza sanzioni né interessi. La Giunta disciplina modalità e condizioni di accesso al beneficio. La disciplina è soggetta alle indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 208/2018.

Informazione, formazione e ricerca contro radicalizzazione ed estremismo

La Regione promuove e sostiene iniziative volte a prevenire radicalizzazione ed estremismo, anche di matrice religiosa, diffondere la cultura della legalità ed educare al rispetto dei diritti della persona. Tali iniziative possono coinvolgere enti e organismi istituzionali, altri soggetti operanti per le finalità della legge e i mezzi di informazione.

Sono inoltre promossi:

  • corsi di formazione per gli operatori di polizia locale;
  • azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni e istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione tra interpreti/traduttori e forze di polizia locale;
  • accordi con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e con le università lombarde per attività rivolte al sistema scolastico e universitario.

Disciplina finanziaria

La legge istituisce specifici fondi a copertura delle misure previste, con stanziamenti iniziali per il 2017-2018 e, per il fondo in conto capitale destinato alle attività economiche, per il triennio 2019-2021. Per gli esercizi successivi, la copertura è demandata alle leggi di bilancio annuali nei limiti delle risorse disponibili.

Decorrenza temporale e applicazione

Le disposizioni si applicano agli eventi di terrorismo verificatisi a decorrere dall’anno 2017. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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