R.R. Lombardia 7/2017
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento lombardo disciplina, ai sensi dell’art. 58-bis l.r. 12/2005, gli interventi che devono garantire invarianza idraulica e idrologica, i limiti di scarico, i criteri di calcolo dei volumi, i progetti e i piani di manutenzione, con differenziazione per aree a diversa criticità. Prevede requisiti minimi per interventi fino a 300 mq e la monetizzazione in casi di impossibilità tecnica. Le disposizioni transitorie iniziali sono superate; il testo oggi è applicabile solo agli interventi attuali e futuri in Lombardia.
Criteri e metodi per l’invarianza idraulica e idrologica degli interventi urbanistici ed edilizi in Lombardia
Invarianza idraulica e idrologica negli interventi urbanistici ed edilizi in Lombardia
Il regolamento disciplina, per il territorio della Regione Lombardia, i criteri e i metodi per rispettare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica nelle trasformazioni del suolo. La finalità è ridurre i deflussi meteorici, attenuare il rischio idraulico e contenere l’impatto sulle acque ricettrici, privilegiando la gestione locale delle acque pluviali e, ove possibile, soluzioni basate sulla natura e sistemi di drenaggio urbano sostenibile.
Ambito di applicazione e principi generali
La disciplina si applica agli interventi che comportano riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione o, per alcune infrastrutture, all’impermeabilizzazione. Il regolamento è destinato a essere recepito anche nei regolamenti edilizi comunali, che devono dettagliare le modalità operative per il conseguimento dei principi di invarianza.
È espressamente previsto che l’attuazione tramite soluzioni basate sulla natura o drenaggio urbano sostenibile contribuisca anche alla sostenibilità urbana, alla mitigazione dell’isola di calore urbana e alla tutela della biodiversità.
Definizioni rilevanti
Il testo chiarisce le principali nozioni tecniche, tra cui:
- invarianza idraulica, intesa come non aumento delle portate massime di deflusso meteorico rispetto alla situazione preesistente;
- invarianza idrologica, che richiede il mantenimento sia delle portate sia dei volumi di deflusso;
- drenaggio urbano sostenibile;
- soluzioni basate sulla natura;
- acque meteoriche di dilavamento, prima pioggia, seconda pioggia e acque pluviali;
- superficie scolante totale e superficie scolante impermeabile;
- portata specifica massima ammissibile allo scarico;
- ricettore;
- titolare delle opere;
- coefficienti di deflusso e superfici interessate dagli interventi;
- superficie occupata dall’edificazione;
- isola di calore urbano.
Interventi soggetti alla disciplina
Sono assoggettati alle misure di invarianza, in sintesi, gli interventi edilizi e territoriali che incidono sulla permeabilità o generano nuove superfici impermeabili, tra cui:
- ristrutturazione edilizia con demolizione totale o parziale rilevante e ricostruzione con aumento dell’indice di copertura, con esclusione degli aumenti dovuti a efficientamento energetico;
- nuova costruzione e ampliamenti, con esclusione delle sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta;
- ristrutturazione urbanistica;
- opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni oltre determinate soglie dimensionali;
- interventi pertinenziali sopra determinate soglie;
- parcheggi, aree di sosta, piazzali e piazze oltre determinate soglie;
- aree verdi con sistemi di raccolta e collettamento delle acque o sovrapposte a nuove solette, se collegate a interventi già soggetti;
- installazione di pannelli agri-voltaici o fotovoltaici con riduzione della permeabilità del suolo e superficie superiore a 150 mq, salve le norme speciali richiamate dal regolamento;
- nuove discariche e ampliamenti di superficie di discariche esistenti.
Per le infrastrutture stradali e autostradali, pertinenze e parcheggi sono invece escluse varie categorie di interventi, come manutenzioni ordinarie e straordinarie, alcuni ammodernamenti, potenziamenti stradali su specifiche tipologie di strade e nuove strade ciclopedonali in determinati casi.
Sono inoltre previsti numerosi casi di esclusione, tra cui, fra gli altri:
- interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione leggera di cui al d.P.R. 380/2001;
- interventi su immobili vincolati che non aumentino la superficie coperta;
- aree verdi senza nuove solette e senza sistemi di raccolta delle acque;
- piscine, vasche, bacini, specchi d’acqua e fontane;
- opere che prevedono infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, realizzate proprio ai fini del regolamento;
- porzioni di sito interessate da bonifiche o con CSR calcolate;
- discariche ante-norma e cessate;
- alcuni rifugi alpini, bivacchi, viabilità alpina e impianti a fune sopra quota 1000 m;
- viabilità agro-silvo-pastorale;
- interventi con scarico diretto a lago, se compatibili con la concessione dell’autorità idraulica;
- interventi in aree cimiteriali.
Aree territoriali e limiti di scarico
Il territorio regionale è suddiviso in tre ambiti in funzione della criticità idraulica dei bacini dei ricettori:
- aree A: alta criticità;
- aree B: media criticità;
- aree C: bassa criticità.
Le misure si applicano a tutto il territorio regionale, ma con limiti e modalità differenziati. I valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile sono pari a:
- 10 l/s per ettaro nelle aree A;
- 20 l/s per ettaro nelle aree B;
- 20 l/s per ettaro nelle aree C.
Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi, e il valore non può comunque essere inferiore a 1 l/s, salvo limiti più severi imposti per capacità idraulica o funzionalità del sistema.
Per le superfici già urbanizzate e già dotate di reti fognarie ricadenti nelle aree A e B, gli scarichi provenienti da sfioratori di piena o reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche devono essere limitati entro i limiti compatibili con il ricettore e con quelli del piano di tutela delle acque vigente.
Gestione delle acque pluviali e priorità delle soluzioni
Il regolamento prescrive che il controllo e la gestione delle acque pluviali avvengano, ove possibile, prioritariamente mediante soluzioni basate sulla natura e sistemi di drenaggio urbano sostenibile, in grado di favorire infiltrazione, evapotraspirazione e riuso.
L’ordine di priorità per lo smaltimento dei volumi invasati è:
- riuso dei volumi stoccati;
- infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, se compatibile con le caratteristiche del sito e con i vincoli ambientali e sanitari;
- scarico in corpo idrico superficiale con i limiti di portata prescritti;
- scarico in fognatura con i medesimi limiti.
La scelta delle opere deve privilegiare, laddove possibile, soluzioni naturali come avvallamenti, rimodellazioni morfologiche, depressioni del terreno, trincee drenanti e interventi multifunzionali.
Progettazione delle opere di invarianza
Per gli interventi soggetti al regolamento, il progetto di invarianza idraulica e idrologica deve essere allegato ai titoli edilizi o alle altre procedure previste e deve essere redatto da tecnico abilitato con adeguata esperienza idrologica e idraulica.
Il progetto deve contenere, a seconda della classe dell’intervento e dell’area territoriale, una relazione tecnica con descrizione della soluzione, calcoli pluviometrici, dimensionamento di infiltrazione e laminazione, verifica dei tempi di svuotamento, calcolo del sistema di drenaggio fino allo scarico terminale, piano di manutenzione e asseverazione di conformità.
Nei casi più rilevanti, il contenuto deve essere sviluppato con livello di dettaglio equivalente a un progetto esecutivo. Il regolamento richiede inoltre:
- definizione dei tempi di ritorno di 50 anni per il dimensionamento e di 100 anni per la verifica qualitativa del rischio residuo;
- utilizzo, salvo dati più specifici o aggiornati, dei parametri pluviometrici di ARPA Lombardia;
- valutazione delle condizioni di infiltrabilità, della falda, della stabilità dei versanti, delle interferenze con fondazioni e delle aree non idonee all’infiltrazione;
- adozione di coefficienti cautelativi di permeabilità a lungo termine;
- calcolo dei volumi di invaso e del tempo di svuotamento;
- tempi di svuotamento non superiori a 48 ore, salvo necessità di incrementare il volume per garantire la disponibilità richiesta dopo tale termine;
- adozione di dispositivi che evitino rigurgiti e disfunzioni dello scarico.
Requisiti minimi per gli interventi di piccola dimensione
Per gli interventi con superficie interessata non superiore a 300 mq, ovunque ubicati nel territorio regionale, è previsto un regime semplificato. Il requisito minimo può consistere alternativamente:
- nello scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, con esenzione dalla verifica della portata massima e dal progetto di invarianza, salvo obbligo di compilazione del modulo di monitoraggio e dichiarazione del progettista, nei limiti previsti;
- nella realizzazione di invasi di laminazione con volumi minimi parametrati alla superficie scolante impermeabile e alla criticità dell’area, secondo i valori fissati dal regolamento.
Per gli interventi in classe di impermeabilizzazione bassa, o media/alta in area C, può essere adottato il requisito minimo con invasi; per quelli fino a 300 mq in area C è comunque possibile avvalersi del requisito minimo previsto dalla disciplina semplificata.
Obblighi procedurali, titoli edilizi e controlli
Il regolamento edilizio comunale deve disciplinare gli adempimenti connessi ai titoli edilizi, tra cui:
- deposito del progetto di invarianza con la domanda di permesso di costruire, SCIA o CILA;
- allegazione delle istanze o accordi necessari per lo scarico in corpo idrico superficiale, in fognatura o in reticolo privato;
- aggiornamento del progetto in caso di varianti che incidano sui parametri di calcolo;
- acquisizione preventiva della concessione allo scarico, del permesso di allacciamento o dell’accordo col proprietario del reticolo privato;
- presentazione della segnalazione di agibilità corredata da dichiarazioni, collaudi, estremi dei titoli di scarico e modulo di monitoraggio;
- per infrastrutture stradali e opere pubbliche, deposito del progetto di invarianza e degli atti di collaudo con il modulo regionale.
Il regolamento prevede controlli da parte del gestore del servizio idrico integrato o dell’autorità idraulica competente, a seconda del recapito dello scarico, nonché un sistema di monitoraggio mediante modulo regionale da trasmettere a lavori conclusi.
Manutenzione e responsabilità del titolare
Le opere di invarianza devono essere gestite e mantenute dal titolare, che sopporta integralmente i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il piano di manutenzione deve indicare componenti, frequenze e modalità degli interventi su:
- punti di ricezione delle acque meteoriche;
- condotti e canali di convogliamento;
- vasche e sistemi di infiltrazione;
- vasche di laminazione e apparati di controllo;
- eventuale pompaggio;
- tubazioni di collegamento allo scarico terminale.
Il titolare deve evitare allagamenti dovuti a dimensionamento insufficiente, cattiva manutenzione o rigurgiti del ricettore.
Pianificazione comunale e integrazione con il PGT
I comuni ricadenti in aree ad alta o media criticità idraulica devono redigere uno studio comunale di gestione del rischio idraulico e adeguare conseguentemente il PGT; nelle more possono redigere il documento semplificato del rischio idraulico comunale. I comuni in area a bassa criticità devono redigere almeno il documento semplificato, ferma restando la possibilità di predisporre lo studio completo.
Gli elaborati comunali devono individuare:
- eventi meteorici di riferimento a 10, 50 e 100 anni;
- ricettori e gestori;
- aree soggette ad allagamento;
- capacità dei reticoli fognari e dei ricettori diversi dalla fognatura;
- misure strutturali e non strutturali di riduzione del rischio;
- aree da riservare a opere pubbliche o di interesse generale;
- porzioni di territorio non idonee o poco idonee all’infiltrazione.
Gli esiti devono essere recepiti nel PGT e trasmessi al gestore del servizio idrico integrato e all’ente di governo d’ambito. I documenti vanno aggiornati quando mutano i presupposti conoscitivi, per eventi naturali o per interventi antropici. È previsto anche un monitoraggio annuale regionale degli adempimenti comunali tramite modulo dedicato.
Meccanismi incentivanti per i comuni
I comuni possono promuovere l’applicazione dell’invarianza idraulica e del drenaggio urbano sostenibile anche per interventi non direttamente soggetti al regolamento e, in alcuni casi, per interventi in ambiti di rigenerazione urbana.
Gli strumenti previsti sono:
- incentivi urbanistici, anche sotto forma di diritti edificatori o ampliamenti sul medesimo edificio, nei limiti consentiti;
- riduzione del contributo sul costo di costruzione;
- utilizzo degli introiti della monetizzazione per cofinanziare interventi, fino al 70%, privilegiando soluzioni basate sulla natura.
Monetizzazione in alternativa alla realizzazione diretta
La monetizzazione è ammessa in casi tassativi di impossibilità a realizzare le opere di invarianza.
Per gli interventi edilizi ordinari indicati dal regolamento, la monetizzazione richiede il concorso delle condizioni previste, tra cui:
- rapporto tra superficie edificata e superficie fondiaria almeno pari al 70%;
- impossibilità di realizzare il volume di laminazione nella superficie esterna disponibile;
- impedimento motivato alla realizzazione del volume su coperture o nel sottosuolo.
Per le infrastrutture stradali e autostradali, pertinenze e parcheggi, la monetizzazione è consentita solo in area C, in ambiti non soggetti ad allagamento secondo il PGRA, quando l’opera non sia realizzabile per problemi morfologici o idrogeologici.
Il valore della monetizzazione è calcolato sul volume di laminazione richiesto e su un costo unitario parametrico di 750 euro per mc di invaso. Se l’infrastruttura interessa più comuni, l’importo è ripartito proporzionalmente tra essi.
Le somme incassate servono prima per la redazione degli studi e dei documenti comunali sul rischio idraulico; successivamente per la progettazione, realizzazione e gestione delle misure strutturali e per il finanziamento degli interventi incentivati.
Regime transitorio, aggiornamenti e stato di attualità
Il regolamento contiene una disciplina transitoria per gli interventi già avviati alla data di recepimento comunale o, in mancanza, entro i sei mesi dalla pubblicazione, con successive proroghe per alcune tipologie di istanze fino al 31 dicembre 2019. Tali disposizioni sono oggi storicamente rilevanti ma esaurite nei loro effetti.
Gli allegati tecnici sono parte integrante del regolamento e possono essere aggiornati, in alcuni casi, con deliberazione della Giunta regionale. Il costo unitario parametrico delle vasche è aggiornato con decreto del direttore generale competente.
Valutazione di attualità
Il regolamento non risulta obsoleto: disciplina una materia ancora vigente e operativa, con aggiornamenti successivi al 2025 e ulteriori interventi tecnici sugli allegati. È quindi attualmente utile per la gestione di interventi edilizi, urbanistici e infrastrutturali in Lombardia, sia in fase progettuale sia nei procedimenti comunali e nei contenziosi correlati.
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