L.R. Lombardia 26/2017
Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, per la Regione e per gli enti indicati, l’inserimento di clausole sociali nei bandi di gara di concessione e appalto di lavori e servizi non intellettuali, specie ad alta intensità di manodopera. Mira a salvaguardare i livelli occupazionali, i diritti acquisiti e l’applicazione dei contratti collettivi più favorevoli. Prevede anche monitoraggio e relazione biennale. Priva di scadenza espressa.
Clausole sociali nei bandi di gara regionali per la tutela dell’occupazione
Clausole sociali nei bandi di gara regionali
La legge regionale promuove la stabilità occupazionale dei lavoratori impiegati negli appalti e nelle concessioni affidati nell’ambito regionale. La disciplina opera nel rispetto dei principi costituzionali, del diritto dell’Unione europea e del Codice dei contratti pubblici, con l’obiettivo di tutelare i diritti acquisiti, uniformare i trattamenti contrattuali e favorire il mantenimento dell’occupazione nei passaggi di commessa.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano alle procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori e servizi non aventi natura intellettuale, con particolare attenzione ai contratti ad alta intensità di manodopera.
Sono destinatari della disciplina:
- la Regione;
- gli enti del sistema regionale indicati dalla normativa richiamata;
- gli enti locali e le società da essi controllate, quando utilizzano in via esclusiva fondi regionali.
La legge non si applica agli appalti e alle concessioni di lavori e servizi per i settori nei quali esista già una disciplina specifica sulle clausole sociali.
Contenuto delle clausole sociali
Nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto deve essere inserita una clausola sociale che, in caso di subentro di una nuova impresa o società nella gestione del lavoro o del servizio, imponga obblighi a tutela dei lavoratori nella fase di esecuzione del contratto.
In particolare, la clausola deve prevedere:
- l’assorbimento del personale già impiegato nel servizio o lavoro oggetto di affidamento, nei limiti compatibili con l’efficiente organizzazione del servizio e con la libertà organizzativa dell’impresa subentrante;
- il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori sulla base dei contratti nazionali, regionali e territoriali, compreso il trattamento economico in essere, le qualifiche, gli inquadramenti e l’anzianità di servizio;
- l’applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dei contratti aziendali stipulati dalle relative rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Ulteriori obblighi introdotti nel 2018
Nei bandi, negli avvisi e nelle condizioni contrattuali deve essere espressamente previsto l’impegno dell’aggiudicatario:
- al mantenimento dei livelli occupazionali;
- all’applicazione del contratto collettivo che assicuri il trattamento economico più favorevole per i lavoratori.
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali, deve adottare un provvedimento attuativo per:
- dare applicazione a quanto previsto sul mantenimento dei livelli occupazionali e sul trattamento economico più favorevole;
- valorizzare le offerte più vantaggiose sotto il profilo della salvaguardia dei livelli occupazionali e del trattamento economico;
- monitorare, anche nei contratti già in essere, il rispetto delle clausole sociali nella fase esecutiva;
- intervenire in caso di inadempienze.
Valutazione dell’attuazione e monitoraggio
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati conseguiti in termini di stabilità occupazionale, uniformità dei trattamenti contrattuali e tutela dei diritti acquisiti.
A tal fine, la Giunta regionale deve presentare una relazione biennale che descriva:
- la diffusione delle clausole sociali;
- i soggetti coinvolti nell’attuazione;
- i beneficiari raggiunti;
- le criticità emerse;
- le soluzioni adottate.
La Giunta deve inoltre rendere accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative; il Consiglio regionale deve pubblicare gli esiti dell’esame svolto unitamente alla relazione esaminata.
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