R.R. Lombardia 6/2017
Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Toscana, l’attività di lobbying presso la Giunta regionale e alcuni enti regionali: istituisce un elenco dei rappresentanti di interessi, ne regola l’accreditamento (anche automatico per alcune categorie), gli obblighi di condotta e di relazione annuale, i controlli e le sanzioni. Si applica solo finché perdurano i requisiti e gli adempimenti previsti, con accreditamento valido tre anni.
Trasparenza della rappresentanza di interessi presso Giunta regionale ed enti regionali
Disciplina della trasparenza della rappresentanza di interessi presso la Giunta regionale toscana
Il regolamento, adottato in attuazione della legge regionale sulla trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi, disciplina l’attività di lobbying presso la Giunta regionale e presso gli enti regionali indicati dalla normativa. L’obiettivo è rendere trasparente il contributo dei portatori di interessi alla formazione delle decisioni pubbliche regionali.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda i processi decisionali pubblici di competenza regionale svolti presso la Giunta regionale e gli enti regionali individuati dalla normativa richiamata. Sono considerati decisori pubblici il Presidente e gli Assessori, i sottosegretari regionali, i consiglieri regionali, i dirigenti della Giunta e degli enti interessati, oltre a chiunque, per ragioni d’ufficio, concorra ai processi decisionali; restano esclusi i dipendenti di ruolo non dirigenziali.
L’attività di rappresentanza di interessi comprende qualsiasi iniziativa, orale o scritta, anche telematica, diretta a presentare proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi o a chiedere incontri, purché finalizzata a concorrere alla decisione pubblica. Il rappresentante di interessi è il soggetto incaricato dai portatori di interessi, ossia soggetti, enti, società, associazioni, fondazioni o comitati che conferiscono l’incarico.
Elenco dei rappresentanti di interessi
Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l’Elenco dei rappresentanti di interessi. L’iscrizione è condizione per svolgere l’attività verso la Giunta o gli enti regionali interessati.
L’elenco è pubblicato in un’apposita sezione del sito istituzionale ed è liberamente accessibile. Contiene i dati identificativi del rappresentante e del portatore di interessi, gli interessi rappresentati, i potenziali destinatari dell’attività, il numero e la durata dell’accreditamento, la relazione annuale sull’attività svolta e gli eventuali provvedimenti sanzionatori.
In caso di cancellazione, i dati e le relazioni annuali restano pubblicati in sezione separata per un anno. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente ed è accompagnato dall’informativa prevista dall’allegato B.
Procedura ordinaria di accreditamento
Chi intende accreditarsi presenta domanda al Presidente della Giunta regionale secondo il modello previsto. Nella richiesta devono essere indicati i dati richiesti dalla legge regionale di riferimento, con dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e impegno al rispetto delle regole comportamentali.
L’attività di rappresentanza da svolgere deve essere descritta in modo chiaro, con indicazione degli interessi rappresentati e, anche in termini generali, dei decisori pubblici da contattare. Se l’accreditamento riguarda dipendenti o collaboratori esclusivi di un portatore di interessi, la domanda è presentata dal legale rappresentante o da un delegato.
La struttura verifica la completezza entro 30 giorni; se occorrono integrazioni, assegna un termine non superiore a 15 giorni. In difetto di risposta, la domanda non prosegue. In caso di esito positivo, l’accreditamento avviene con l’inserimento nell’elenco e dura tre anni dalla data di iscrizione. Nei 30 giorni antecedenti la scadenza può essere chiesto il rinnovo.
Accreditamento automatico e iscrizione di diritto
Sono accreditati automaticamente i rappresentanti di interessi delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché quelli delle organizzazioni del terzo settore formalmente riconosciute come partecipanti a tavoli istituzionali di confronto regionale. Tali organizzazioni comunicano i nominativi dei propri rappresentanti con il modello previsto, sottoscritto dal legale rappresentante o da suo delegato.
Sono iscritti di diritto anche i rappresentanti già accreditati presso il Consiglio regionale, previa dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi del regolamento.
Divieti di accreditamento
Il regolamento rinvia ai casi di divieto di accreditamento stabiliti dalla legge regionale di riferimento. In presenza di tali cause, l’iscrizione non può essere concessa o deve essere rimossa se già effettuata.
Obblighi del rappresentante di interessi
I rappresentanti accreditati devono operare con trasparenza e tracciabilità, fornire informazioni corrette e non fuorvianti, non indurre i decisori a violare le regole né esercitare pressioni indebite, e non offrire o promettere utilità, anche indirette.
Ogni anno, a partire dall’anno successivo all’accreditamento e entro il 28 febbraio, deve essere trasmessa una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, con l’elenco delle attività poste in essere e dei decisori pubblici interessati. La relazione è pubblicata sul sito della Regione ed è inoltrata ai decisori menzionati entro 30 giorni dalla ricezione.
I soggetti accreditati devono inoltre comunicare tempestivamente ogni variazione che incida sui requisiti di accreditamento e, in sede di relazione annuale, confermare o aggiornare i dati già pubblicati nell’elenco. Per i dipendenti e collaboratori esclusivi e per le organizzazioni accreditate provvedono direttamente i rispettivi portatori di interessi o organizzazioni.
Diritti del rappresentante accreditato
L’accreditamento consente di presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie e altri documenti relativi all’interesse rappresentato. È inoltre prevista la possibilità di accedere alle sedi istituzionali secondo le regole interne degli enti e di acquisire i documenti relativi ai processi decisionali nei limiti della normativa vigente.
Controlli e cancellazione dall’elenco
La struttura competente effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche dopo l’accreditamento. Se risulta la mancanza dei requisiti previsti dalla legge regionale, la struttura, sentito l’interessato, dispone la cancellazione dall’elenco e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.
La struttura può chiedere integrazioni alla relazione annuale solo per colmare carenze rispetto ai contenuti obbligatori; le integrazioni devono essere fornite entro 30 giorni, altrimenti la relazione si considera incompleta.
Sanzioni
Le violazioni degli obblighi regolamentari e le falsità nella relazione annuale comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale di riferimento, graduate dal regolamento in base alla gravità del comportamento.
Sono previste, in particolare:
- censura o sospensione fino a 180 giorni per ritardo fino a sei mesi o per relazione incompleta;
- revoca per mancata presentazione della relazione o per presentazione oltre il limite di tolleranza;
- sospensione da 2 a 10 mesi o revoca in caso di falsità della relazione o violazione delle regole di correttezza e trasparenza;
- revoca in caso di pressioni indebite, induzione alla violazione delle regole o promessa/elargizione di utilità;
- mancato accreditamento o revoca in caso di falsità nelle dichiarazioni iniziali o negli aggiornamenti.
Il rappresentante revocato non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni.
Procedimento sanzionatorio
L’irrogazione delle sanzioni spetta al responsabile della funzione di coordinamento del sistema dei controlli della Giunta regionale e del Sistema regionale. La violazione può essere segnalata dal decisore pubblico interessato o dalla struttura, oppure può essere rilevata d’ufficio.
L’interessato riceve comunicazione della segnalazione o dell’avvio d’ufficio e dispone di 15 giorni per presentare controdeduzioni; può anche essere convocato per il contraddittorio. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione e l’esito è motivato e pubblicato sul sito regionale in caso di sanzione.
Esclusioni dall’ambito di applicazione
Non rientrano nella rappresentanza di interessi le attività svolte dai decisori pubblici nei tavoli tecnici, osservatori, consulte o altri organismi di rappresentanza e consultazione previsti da atti normativi o amministrativi. È esclusa anche la mera partecipazione a convegni o iniziative pubbliche con presenza di decisori pubblici, purché non vi siano utilità, neppure indirette o accessorie, per i soggetti interessati.
Sono inoltre escluse le associazioni e i comitati aventi finalità contingenti e rilievo territoriale limitato.
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