L.R. Lombardia 28/2017
Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. 16/1999 su ARPA Lombardia, introducendo il Comitato di indirizzo, ridefinendo funzioni e nomina del Direttore generale e adeguando alcuni rinvii procedurali. Gli effetti decorrono dalla scadenza del mandato del CdA in carica all’entrata in vigore; la Giunta deve disciplinare il funzionamento del Comitato entro 30 giorni. Nessun nuovo onere finanziario.
Modifiche all'organizzazione di ARPA Lombardia
Modifiche all’assetto organizzativo di ARPA Lombardia
La legge regionale interviene sulla disciplina di ARPA Lombardia contenuta nella l.r. 16/1999, rafforzando il raccordo con la Regione e introducendo un nuovo organo consultivo, il Comitato di indirizzo. Le modifiche incidono soprattutto su programmazione, controllo, nomina del Direttore generale e assetto dei rapporti istituzionali.
Nuovo Comitato di indirizzo
Viene istituito il Comitato di indirizzo con funzioni consultive in materia di programmazione e verifica dei risultati dell’attività di ARPA. Il Comitato:
- propone le linee guida per il piano triennale di attività di ARPA, poi approvate dalla Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale nazionale previsto dalla legge 132/2016;
- esprime pareri su tariffario per prestazioni a privati, piano triennale di attività, programma di lavoro annuale, bilancio di previsione e relative variazioni, conto consuntivo, bilancio di esercizio, regolamenti di organizzazione e contabilità, relazione annuale sullo stato di avanzamento del piano triennale.
Composizione, funzionamento e partecipazione
Il Comitato è composto da:
- assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente e voto prevalente in caso di parità;
- assessore regionale competente in materia di sanità;
- Presidente dell’Unione province lombarde o delegato;
- Presidente di ANCI Lombardia o delegato;
- un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
- un rappresentante delle associazioni delle imprese esercenti attività produttive.
La Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità di funzionamento e i criteri per individuare i due rappresentanti espressione di associazioni ambientaliste e di imprese. I membri sono nominati dal Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla formazione della Giunta, restano in carica fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre il mandato del Presidente della Giunta regionale. Non spettano rimborsi o indennità. Alle sedute possono partecipare, senza voto, il Presidente di ARPA e il Direttore generale; possono inoltre essere invitati, su proposta di almeno due membri, dirigenti regionali, rappresentanti degli enti locali, direttori di settore e dipartimento di ARPA ed esperti o tecnici esterni.
Direttore generale: nomina, funzioni e raccordo con la Regione
La nomina del Direttore generale avviene tramite avviso pubblico e formazione di un elenco di idonei tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 16/1999. Avviso ed elenco sono approvati dalla Giunta regionale, che definisce anche i criteri di valutazione dell’esperienza dirigenziale e la commissione selezionatrice. È inoltre prevista la nomina del vice-direttore, su proposta del Direttore generale.
Il Direttore generale assicura l’attuazione degli indirizzi regionali, il raccordo con la Giunta, il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, il controllo di gestione e la qualità dei servizi. Gli spettano, tra gli altri, la rappresentanza legale dell’Agenzia, la predisposizione degli atti fondamentali di organizzazione, programmazione e bilancio, l’adozione dei provvedimenti sul personale, i rapporti esterni e la nomina dei direttori di settore e di dipartimento. Deve presentare entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale.
Adeguamenti agli organi e ai flussi informativi
Le modifiche aggiornano anche i destinatari di alcune comunicazioni previste dalla disciplina dell’ARPA, includendo espressamente il Direttore generale, il Comitato di indirizzo, il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale. Inoltre, il riferimento al piano è ricondotto alla dimensione triennale.
Regime transitorio ed entrata in applicazione
Le nuove disposizioni producono effetti dalla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della legge. La Giunta regionale deve adottare l’atto sul funzionamento del Comitato entro 30 giorni dall’entrata in vigore. In prima applicazione, i membri del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta entro 60 giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione in carica all’entrata in vigore.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.
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